Il ricorso tempestivo sana tutti i vizi, sia quelli relativi alla notifica della cartella che quelli di nullità. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con l'Ordinanza numero 20837 del 30 settembre 2020.
Il tempestivo ricorso del contribuente sana non solo i vizi della notifica, ma anche tutti i residui vizi di nullità della cartella. Il principio è stato enunciato dalla Corte di Cassazione nell’Ordinanza numero 20837 del 30 settembre 2020.
- Corte di Cassazione - Ordinanza numero 20837 del 30 settembre 2020
- Il ricorso tempestivo sana tutti i vizi della cartella di pagamento. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con l’Ordinanza numero 20837 del 30 settembre 2020.
La sentenza – Il caso concerne il ricorso proposto da una società avverso una cartella di pagamento, accolto parzialmente dalla CTP. La società impugnava la decisione di primo grado lamentando una serie di vizi di notifica concernenti la cartella di pagamento e la CTR respingeva l’appello.
A parere dei giudici di secondo grado, sebbene fossero condivisibili i vizi di notifica lamentati dall’appellante, il regolare ricorso proposto da questi sanava tutti degli eventuali vizi di nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo, con conseguente conferma della legittimità della cartella di pagamento.
La società ha proposto ricorso per cassazione avverso tale decisione, contestando violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ed evidenziando la nullità della notificazione della cartella di pagamento, effettuata con raccomandata A/R inviata direttamente dall’Agente della riscossione.
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso condannando la ricorrente anche alle spese di giudizio.
In materia di notificazione della cartella di pagamento il richiamato art. 26 del DPR 602/1973 prevede, in primo luogo che la notifica debba essere effettuata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La norma prevede anche la notifica tramite raccomandata A/R, ma in questo caso la cartella è notificata in plico chiuso e si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento.
Nel caso de qua i giudici di cassazione, pur ammettendo i vizi di notifica della cartella, hanno aderito alla tesi per cui ogni eventuale vizio di nullità della cartella di pagamento, compresi i vizi di notifica, risulta comunque essere stato sanato, “in ragione del raggiungimento dello scopo della notifica, dalla tempestiva proposizione del ricorso”.
Con riferimento ai denunciati vizi di notifica, la ricorrente avrebbe dovuto impugnare anche l’autonoma ratio decidendi implicante la sanatoria per raggiungimento dello scopo. In mancanza tutti i vizi di nullità della cartella di pagamento sono stati sanati dalla tempestiva proposizione del ricorso.
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