La Cassazione torna ad esprimersi sul delicato tema della validità di un avviso di accertamento in assenza di notifica, nel particolare caso in cui il contribuente abbia comunque avuto conoscenza dell'atto medesimo entro il termine di decadenza dello stesso.
L’atto impositivo è valido ogniqualvolta risulti che il contribuente ne è venuto a conoscenza entro il termine di decadenza concesso per l’esercizio del potere all’Amministrazione finanziaria, su cui incombe l’onere probatorio di dimostrare il rispetto del termine.
L’eventuale vizio di notifica è sanato quando l’atto raggiunge il suo scopo, sempreché detta invalidità non abbia pregiudicato il diritto del contribuente di impugnare l’atto e di contestarne diffusamente il contenuto in sede giurisdizionale.
Sono queste le interessanti precisazioni contenute nell’Ordinanza della Corte di Cassazione numero 30794 del 28 novembre 2018.
- Anche senza notifica l’avviso di accertamento può ritenersi valido se ricorrono determinate condizioni
- Con l’ordinanza della Corte di Cassazione numero 30794/2018 gli ermellini ritornano sullo spinoso tema della notifica degli avvisi di accertamento tributario. Nel caso di specie non può dichiararsi l’inesistenza della notifica, come fatto dai giudici d’appello, perché il contribuente ha potuto tempestivamente impugnare l’avviso e gli è stato garantito l’esercizio del proprio diritto alla difesa in giudizio.
I fatti – La controversia nasce dalla notifica di un avviso di accertamento ai fini delle imposte dirette per il recupero a tassazione di un reddito di capitale non dichiarato nel 2003 da un contribuente italiano iscritto all’Anagrafe dei Residenti all’Estero (AIRE).
Dopo la vittoria in primo grado, l’Amministrazione si è vista respingere l’appello da parte della CTR che ha ritenuto fondate le doglianze del contribuente in merito all’inesistenza della notifica dell’avviso di accertamento.
A parere del giudice l’atto era inesistente perché notificato solo al domicilio dichiarato in Italia, mentre il contribuente risultava residente in Brasile dove svolgeva la propria attività di ristorazione, “con la conseguenza che, ai sensi dell’articolo 4, primo comma, della convenzione Italia-Brasile, egli era soggetto a tassazione in quel paese e non in Italia.”
L’Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione, denunciando la violazione dell’articolo 60 del D.P.R. n. 600/1973.
In particolare, l’Ufficio ha contestato le conclusioni della CTR che aveva immotivatamente reputato il contribuente residente in Brasile, sebbene egli avesse indicato nel Modello Unico 2004 una residenza italiana, limitandosi a citare un indirizzo estero ed aveva menzionato, nel quadro RB, il possesso di un’abitazione principale in Italia.
Inoltre i giudici avevano qualificato come inesistente, anziché nulla, la notifica dell’atto impositivo in Italia, in tal modo negando la possibilità di una sanatoria dell’ipotizzato vizio di notifica per raggiungimento della scopo, a seguito dell’avvenuta e tempestiva costituzione in giudizio del contribuente.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e rinviato alla Commissione tributaria regionale in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
La decisione – Sulla tematica principale trattata nella controversia, concernente il corretto inquadramento della notificazione di un atto impositivo tributario, la Corte di Cassazione ha ribadito un importante principio oramai consolidato per cui la notifica è una mera condizione di efficacia dell’atto, “sicché la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l’inesistenza dell’atto, quando ne risulti inequivocabilmente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l’esercizio del potere all’Amministrazione finanziaria, su cui grava il relativo onere probatorio.”
In altre parole i giudici di legittimità ritengono che la notificazione non sia un elemento costitutivo dell’atto impositivo ma semplicemente una condizione integrativa d’efficacia, che consente all’atto amministrativo di poter validamente produrre gli effetti per i quali è stato posto in essere. Ne consegue che il vizio di notifica, indipendentemente dal fatto che si tratti di nullità o inesistenza, è sanabile quando l’atto impositivo raggiunge comunque il suo scopo.
Nel caso di specie non può dichiararsi l’inesistenza della notifica, come fatto dai giudici d’appello, perché il contribuente ha potuto tempestivamente impugnare l’avviso e gli è stato garantito l’esercizio del proprio diritto alla difesa in giudizio.
Peraltro sul punto la Corte di cassazione ha più volte affermato che “l’invalida notifica dell’avviso di accertamento è sanata per raggiungimento dello scopo, ove detto vizio non abbia pregiudicato il diritto di difesa del contribuente, situazione che si realizza nell’ipotesi in cui lo stesso, in sede di ricorso giurisdizionale contro l’atto, ne abbia diffusamente contestato il contenuto.”
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Se l’avviso raggiunge il suo scopo è sempre valido, anche senza notifica