Una recente sentenza della Corte di Cassazione chiarisce il dubbio dei lavoratori espatriati: i redditi da lavoro dipendente prodotti all'estero, se percepiti da lavoratori iscritti all'Aire e fiscalmente residenti all'estero, non vanno dichiarati in Italia, in presenza di convenzioni contro la doppia imposizione
Il fenomeno degli italiani in espatrio alla ricerca di migliori occasioni di lavoro è all’ordine del giorno.
Gli italiani residenti all’estero iscritti all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero), sono 4.973.942: dal 2006 al 2017 sono aumentati del 60%, passando da poco più di tre a quasi cinque milioni di residenti all’estero.
Accade sovente, specialmente per la scarsa conoscenza della normativa, che i cittadini italiani che si recano a vivere e lavorare all’estero, omettano di comunicare la loro condizione di non residenti in Italia, non iscrivendosi all’Aire; così facendo restano di fatto nel registro delle anagrafi nazionali.
Questa condizione genera non pochi problemi, in quanto la regola generale prevede che il cittadino italiano che lavora all’estero, ma che ha omesso di iscriversi all’Aire, è da considerarsi a tutti gli effetti fiscalmente residente in Italia, per cui soggetto all’obbligo di dichiarare in patria i redditi ovunque prodotti.
La Corte di Cassazione si è espressa a favore di un giornalista, nella recente sentenza n° 21442/2017, il quale, residente in Inghilterra e iscritto all’Aire, ha contestato un avviso di accertamento per l’omessa dichiarazione dei redditi da lavoro dipendente (stipendi e altre indennità) prodotti all’estero, nonché il mancato versamento di IRPEF e Addizionali, con riferimento all’anno d’imposta 2000.
La Suprema Corte ha dato ragione al giornalista: illustriamo di seguito la normativa del caso e la motivazione dei giudici.
Lavoratori Italiani Espatriati: le convenzioni contro le doppie imposizioni
Un giornalista corrispondente in Inghilterra per una nota testata giornalistica italiana, ha ricevuto lo scorso anno un avviso di accertamento, da parte dell’Agenzia delle Entrate, per l’omessa dichiarazione dei redditi da lavoro dipendente, nonché per il mancato versamento delle imposte, con riferimento all’anno 2000.
In un primo momento, la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte aveva accolto l’Appello presentato dall’Ufficio, rigettando il ricorso del contribuente e ritenendo quindi che egli avrebbe dovuto dichiarare in Italia la retribuzione percepita all’estero.
Il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione, la quale, invece, ha accolto il ricorso e deciso di eliminare la sentenza di rinvio.
Le motivazioni che sono alla base di questa decisione sono diverse.
Innanzitutto il principale motivo di accoglimento del ricorso si basa sul principio di prevalenza della norma convenzionale rispetto a quella domestica.
L’articolo 117, comma 1, Costituzione ci dice infatti che:
“La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’Ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.”
Tra Italia e Regno Unito è stata stipulata nel 1988 una convenzione contro le doppie imposizioni secondo cui:
“I salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di una attività dipendente, sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell’altro Stato contraente. Se l’attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato”
Nel dar ragione al contribuente, la Corte di Cassazione quindi ha preso come riferimento il sistema della gerarchia della fonti del diritto, considerando che la detta convenzione, così come le altre norme internazionali pattizie, riveste carattere di specialità rispetto alle corrispondenti norme nazionali e quindi prevale su queste ultime.
Lavoratori Italiani Espatriati: perché iscriversi all’Aire?
Le diverse convenzioni che l’Italia ha stipulato con i paesi stranieri, per evitare che i redditi prodotti all’estero dai nostri connazionali espatriati vengano tassati sia all’estero che in Italia, non bastano: affinché un italiano che lavora all’estero non venga doppiamente tassato, è necessario che si iscriva all’Aire, perdendo così la residenza fiscale in Italia.
Ai fini delle imposte sui redditi, si considerano fiscalmente residenti in Italia secondo l’articolo 2 del Testo Unico imposte sui Redditi (TUIR) le persone che:
- per la maggior parte del periodo d’imposta (almeno 183 giorni all’anno) sono iscritte nelle Anagrafi comunali della popolazione residente in Italia;
- hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza
- si sono trasferiti in uno dei Paesi a fiscalita` privilegiata (salvo prova contraria).
L’Aire contiene i dati dei cittadini che risiedono all’estero per un periodo di tempo superiore a 12 mesi o, per i quali, è stata accertata d’ufficio tale residenza.
Il cittadino italiano che trasferisce la propria residenza da un Comune italiano all’estero entro 90 giorni dal trasferimento della residenza deve iscriversi all’Aire presso l’Ufficio consolare competente per territorio.
Con l’iscrizione, che è gratuita, si viene cancellati dall’Anagrafe della popolazione residente del Comune italiano di provenienza.
Tutti i cittadini italiani che lavorano all’estero e che non sono iscritti restano fiscalmente residenti in Italia e devono ogni anno presentare la dichiarazione e pagare le imposte sui redditi ovunque prodotti, anche in presenza di convenzioni contro le doppie imposizioni.
Per saperne di più sull’argomento i lettori possono fare riferimento alla nostra guida dedicata ‘Lavoratori all’estero: guida alla tassazione dei redditi dell’Agenzia delle Entrate’
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Lavoratori italiani espatriati: redditi prodotti all’estero per gli iscritti all’Aire