Come conseguenza dell'omessa comunicazione del domicilio fiscale, la cartella notificata a mani proprie dell'erede risulta valida: lo chiarisce la Corte di Cassazione
In caso di decesso del contribuente, qualora gli eredi non abbiano assolto all’onere di comunicazione del proprio domicilio, ai sensi dell’art. 65 del DPR n. 600 del 1973, la circostanza che la notifica dell’atto impositivo non sia stata fatta “impersonalmente e collettivamente” agli stessi, ma risulti notificata a mani proprie di uno di essi, non inficia la validità del procedimento notificatorio, atteso che la predetta norma pone un’agevolazione in favore dell’ente impositore come conseguenza dell’omessa comunicazione del domicilio fiscale di ciascuno degli eredi.
Questo il principio rimarcato dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 12964 del 13 maggio 2024.
Valida la cartella notificata a mani proprie dell’erede in caso di omessa comunicazione del domicilio
La controversia in commento verte sul giudizio in merito alla presunta illegittimità della notifica di una cartella di pagamento recante debiti erariali del de cuius, notificata in mani proprie all’erede.
Il ricorso proposto dal contribuente è stato accolto in entrambi i gradi di giudizio.
In particolare, il giudice di appello ha affermato che le notificazioni, sia dell’intimazione di pagamento che della cartella esattoriale sottesa, sono nulle per violazione dell’art. 65 DPR 29 settembre 1973, n. 600.
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 65 DPR n. 600/1973, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto la nullità dell’intimazione di pagamento e della cartella sottesa, in quanto effettuate nei confronti dell’erede personalmente, senza il rispetto delle formalità di cui all’art. 65 DPR ult. cit.
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Sull’argomento in discussione, la giurisprudenza di legittimità è chiara nell’affermare che, in ipotesi di decesso del contribuente, qualora gli eredi non abbiano assolto all’onere di comunicazione del proprio domicilio, ai sensi dell’art. 65 del DPR n. 600 del 1973, la circostanza che la notifica dell’atto impositivo non sia stata fatta “impersonalmente e collettivamente” agli stessi come previsto dalla norma, ma risulti notificata a mani proprie di uno di essi, non costituisce elemento idoneo a inficiare la validità del procedimento notificatorio.
La predetta norma, infatti, pone un’agevolazione in favore dell’ente impositore come conseguenza dell’omessa comunicazione del domicilio fiscale di ciascuno degli eredi.
Pertanto, anche in caso di omessa comunicazione ex art. 65 DPR n. 600/1973, non può ritenersi nulla la notifica che non sia fatta collettivamente e impersonalmente agli eredi e che sia, invece, effettuata direttamente all’erede, essendo la notificazione impersonale e collettiva agli eredi mera facoltà dell’Ufficio, la cui mancanza non ingenera nullità della notificazione effettuata direttamente all’erede.
Ciò in quanto la notificazione di una cartella contenente il debito iscritto a ruolo a carico del de cuius effettuata direttamente nei confronti del soggetto che ha reso noto all’Amministrazione finanziaria di essere subentrato nella posizione ereditaria del de cuius (rendendola edotta dei propri dati anagrafici), appare non meno irrispettosa del diritto di difesa rispetto alla notificazione della cartella eseguita presso l’ultimo domicilio del de cuius impersonalmente nei confronti degli eredi, peraltro già palesatisi con la dichiarazione di successione.
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