Omaggio ai dipendenti: i chiarimenti sulla corretta tassazione

Tommaso Gavi - Irpef

Gli omaggi offerti ai lavoratori concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, anche se sono offerti per la promozione dell'immagine aziendale. Se superano il limite annuale previsto per i fringe benefit devono essere tassati ai fini IRPEF

Omaggio ai dipendenti: i chiarimenti sulla corretta tassazione

Gli omaggi ai lavoratori offerti dall’azienda per promuovere la propria immagine concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente.

Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 89 dell’11 aprile 2024.

Se superano il limite previsto per i fringe benefit dalla Legge di Bilancio 2024, devono essere tassati ai fini IRPEF in quanto costituiscono un arricchimento ai dipendenti stessi.

Omaggio ai dipendenti: in quali casi è escluso dalla tassazione

Anche se sono forniti per promuovere l’immagine aziendale, gli omaggi ai dipendenti concorrono alla formazione del reddito imponibile.

A spiegarlo è l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 89/2024, su spunto di una società proprietaria di una caffetteria che eroga omaggi ai propri dipendenti.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 89 dell’11 aprile 2024
Beni offerti in omaggio ai dipendenti: regime fiscale applicabile ai fini IRPEF

Tali benefit consistono in bevande gratis, sacchetti di caffè selezionati e prodotti di merchandising brandizzate.

A parere dell’istante gli omaggi non concorrono alla formazione del reddito dei dipendenti perché non arricchiscono il dipendente ma hanno finalità esclusivamente legate all’interesse aziendale.

Di diverso parere è l’Agenzia delle Entrate che, richiamando il quadro normativo di riferimento, fornisce gli opportuni chiarimenti sulla corretta tassazione da applicare.

L’articolo 51 del TUIR fissa il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, che ricomprende anche i vantaggi economici aggiuntivi alla retribuzione in denaro.

Lo stesso articolo fissa anche il principio della determinazione del valore normale dei beni e servizi. Gli omaggi non saranno assoggettati a tassazione se rispettano gli specifici limiti previsti annualmente per i fringe benefit.

In linea generale il tetto è stabilito a 258,23 euro ma, per l’anno in corso, la Legge di Bilancio 2024 lo ha innalzato come segue:

  • 1.000 euro per la generalità dei lavoratori dipendenti;
  • 2.000 euro per i dipendenti con figli a carico.

La risoluzione n. 178/2003 chiarisce che non concorrono alla formazione della base imponibile del reddito del lavoratore dipendente:

  • le somme che non costituiscono un arricchimento per il lavoratore;
  • le erogazioni effettuate per un esclusivo interesse del datore di lavoro.

Tuttavia tali casi non si possono applicare a quello in esame.

Omaggio ai dipendenti: rientra nella formazione del reddito del dipendente

Ulteriori chiarimenti sui casi in cui i valori non si debbano assoggettare a tassazione è contenuto nella circolare n. 37/2013.

Il documento di prassi specifica che i beni assegnati ai dipendenti ai dipendenti costituiscono reddito di lavoro dipendente.

Soltanto nel caso in cui il dipendente abbia un obbligo contrattuale di utilizzo del bene e successiva restituzione dello stesso si può considerare prevalente l’interesse del datore di lavoro. In tale specifica ipotesi i valori non sono assoggettati alla tassazione ai fini IRPEF.

In tale caso non rientra quello posto dall’istante, in quanto gli omaggi possono essere utilizzati o meno dai dipendenti, in assenza di specifici obblighi contrattuali.

L’Agenzia delle Entrate sottolinea, infatti, quanto di seguito riportato:

“Al riguardo, occorre considerare che gli omaggi in questione, per quanto ’’utili’’ alla strategia aziendale, in concreto, soddisfano un’esigenza propria del singolo lavoratore (ad es. prendere un caffè al bisogno) e rappresentano, comunque, un arricchimento del lavoratore (ad es. i sacchetti di caffè e i prodotti di merchandising) e, pertanto, non possono considerarsi erogati nell’esclusivo interesse del datore di lavoro.”

In conclusione, se il valore dei beni omaggio supera il tetto massimo annuale previsto per i fringe benefit concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

In questo caso dovrà essere assoggettato ai fini IRPEF.

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