Obblighi IVA pignoramento immobiliare, anche il debitore esecutato collaborativo può provvedere spontaneamente agli adempimenti legati all'imposta sul valore aggiunto. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 387 del 1° giugno 2021: il soggetto può effettuare la compensazione del credito ma il professionista deve assicurare la correttezza del versamento.
Obblighi IVA pignoramento immobiliare, anche il debitore collaborativo può procedere con la compensazione.
Lo chiarisce la risposta all’interpello numero 387 del 1° giugno 2021 dell’Agenzia delle Entrate.
Nel caso di una procedura esecutiva, è corretto il comportamento del debitore esecutato che assolve gli obblighi IVA relativi ai beni immobili pignorati.
L’emissione della fattura e la compensazione dell’IVA a debito con il credito dell’IVA che deriva dalla dichiarazione dell’anno 2018 è permesso in tutti i casi in cui il credito in questione non sia stato chiesto a rimborso.
Il professionista con delega alla vendita, dopo aver verificato la correttezza del versamento in compensazione, può riversare al debitore l’IVA che è stata incassata per la vendita degli immobili pignorati.
Obblighi IVA pignoramento immobiliare, compensazione anche per il debitore collaborativo
In materia di pignoramento immobiliare, l’Agenzia delle Entrate spiega che il debitore collaborativo può farsi carico spontaneamente degli obblighi IVA e procedere alla compensazione dell’imposta dell’eccedenza maturata.
A sottolinearlo è la risposta all’interpello numero 387 del 1° giugno 2021.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 387 del 1° giugno 2021
- Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - pignoramento immobiliare - assolvimento degli obblighi IVA.
Come di consueto, il chiarimento nasce dal caso presentato dall’istante. Il soggetto dichiara che la società fallita e di nuovo attiva ha emesso fatture relative alle vendite degli immobili per le quali ha esercitato l’opzione e ha dichiarato un credito derivante dalla dichiarazione del 2018.
Tale dichiarazione era stata presentata dal curatore fallimentare, a chiusura della procedura concorsuale.
Nel caso in questione, il debitore ha compensato l’IVA dovuta sulle vendite immobiliari con il credito in questione. Nello specifico sono stati inviati al professionista i modelli F24 ed è stato chiesto il pagamento dell’importo incassato dalla procedura IVA.
In sintesi le richieste dell’istante, il professionista che ha ricevuto i modelli, sono le seguenti:
- se l’iter adottato è corretto;
- se lo stesso è legittimato a riversare alla società esecutata l’imposta incassata.
L’Amministrazione finanziaria si esprime con parere positivo e motiva l’interpretazione.
Obblighi IVA pignoramento immobiliare: il parere dell’Agenzia delle Entrate
Nel fornire chiarimenti ai dubbi sollevati dall’istante, l’Agenzia delle Entrate innanzi tutto chiarisce che nel caso in cui l’esecutato non adempie spontaneamente agli obblighi è il professionista delegato alle operazioni di vendita che è l’obbligato principale agli adempimenti IVA.
Tale professionista agisce in nome e per conto del contribuente o in sua sostituzione.
Tale situazione si verifica soprattutto nei casi in cui il debitore non è collaborativo.
Non viene tuttavia escluso che il debitore esecutato collaborativo possa farsi carico spontaneamente degli adempimenti.
In quanto soggetto passivo d’imposta, lo stesso può compensare tramite modello F24 l’eccedenza IVA maturata.
Resta in ogni caso la responsabilità del professionista delegato che deve assicurare la correttezza del versamento, in linea con quanto chiarito nella risoluzione numero 84 del 2006.
In riferimento al caso concreto che viene prospettato l’Agenzia delle Entrate sottolinea quanto segue:
“Nel caso prospettato, dunque, si è dell’avviso, che la [BETA] abbia legittimamente assolto gli obblighi IVA conseguenti alla vendita degli immobili oggetto di pignoramento, emettendo fattura e compensando l’IVA a debito con il credito IVA emergente dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2018, ovviamente nel presupposto che detto credito non fosse stato chiesto a rimborso.”
A completamento del chiarimento l’Agenzia delle Entrate ribadisce, inoltre, che per la compensazione verticale o interna di IVA su IVA non è previsto l’obbligo di visto di conformità sulla dichiarazione da cui emerge il credito.
L’adempimento è infatti previsto solo per le compensazioni orizzontali di crediti IVA di importo superiore a 5.000 euro annui.
Dopo la verifica della correttezza del versamento attraverso la compensazione, il professionista istante è legittimato a riversare al debitore esecutato l’IVA incassata, relativa alla vendita degli immobili della procedura esecutiva.
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