Pignoramento casa e auto: quando è ammesso e come avviene la notifica
Purtroppo ci sono delle situazioni della vita che portano a momenti difficili, sia a livello personale che economico. Momenti che producono conseguenze dolorose, come avviene nei casi in cui si è a rischio pignoramento.
In particolare, il pignoramento di beni personali come casa e auto, casi di espropriazione forzata che riveste il significato di garantire il creditore sull’importo a lui dovuto. Il procedimento in questione si esplica nei confronti di beni immobili (come, per esempio, la prima casa) o a beni mobili quali l’autovettura.
Il pignoramento sia di casa che di auto, come in generale la procedura di pignoramento, permette al creditore di poter tornare in possesso di una somma non corrisposta volontariamente dal debitore.
Quando è ammesso il pignoramento di casa e auto e quali sono le istruzioni più importanti a riguardo? Cerchiamo di fare il punto in merito.
Pignoramento casa: articolo 543 codice procedura civile, procedimento e modalità
Il pignoramento è disciplinato dagli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile.
Uno dei primi atti legali con i quali ha avvio il pignoramento, sia mobiliare che immobiliare, è quello dell’atto di precetto.
Il suo significato è quello di manifestare la volontà del creditore di procedere all’esecuzione forzata a meno che il debito non venga sanato.
L’atto deve contenere, oltre all’ingiunzione al debitore di cui all’articolo 492:
1) l’indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;
2) l’indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l’intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice;
3) la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente nonché l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente;
4) la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l’invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all’articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo pec; con l’avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un’apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell’ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione.
L’esecuzione forzata non potrà essere disposta prima della scadenza di 10 giorni e oltre i 90 dalla sua notifica, da calcolarsi anche mediante gli effetti della ‘compiuta giacenza’.
Trascorsi 90 giorni infatti il precetto non è più valido e quindi il pignoramento della casa non è ammesso.
In ogni caso è facoltà del creditore quella di poter procedere all’invio di un nuovo atto, il cui significato sarebbe quello di far ripartire da zero il calcolo relativo al periodo per effettuare il pignoramento. Il precetto non deve essere inviato dal fisco, in primo luogo dall’Agenzia delle Entrate.
La procedura di pignoramento della casa inizia a tutti gli effetti nel momento in cui il titolare del credito deposita in Tribunale l’atto di pignoramento notificato al debitore. Da quel momento l’immobile deve essere venduto o assegnato entro 45 giorni.
Per quanto riguarda l’Agenzia delle Entrate sono previsti specifici vincoli per il pignoramento della casa e più in generale di immobili. In primo luogo in questo caso è richiesto che venga effettuata l’iscrizione ad ipoteca 6 mesi prima del pignoramento della casa. I tempi quindi risultano maggiormente dilatati rispetto ad un creditore privato.
Inoltre il pignoramento della casa da parte dell’Agenzia delle Entrate è ammesso unicamente se il valore del debito contratto supera i 120 mila euro. Per debiti che sono compresi tra i 120 mila e i 20 mila euro l’Agenzia potrà disporre unicamente l’ipoteca sulla casa ma non il pignoramento dell’immobile. Per importi inferiori non è ammesso neanche l’iscrizione ad ipoteca.
Pignoramento auto: modalità e procedura
Come per il pignoramento della casa, anche il pignoramento di auto deve essere preceduto dalla notifica del precetto al debitore.
I limiti temporali sono gli stessi: sono necessari 10 giorni minimi per dare avvio al pignoramento che in ogni caso non è ammesso passati i 90 giorni dall’atto di precetto.
All’interno di quel periodo di tempo il debitore potrà ricevere l’atto di pignoramento auto.
Per il pignoramento auto è possibile fare ricorso a due procedure distinte:
- quella dell’esecuzione mobiliare;
- o tramite la nuova procedura.
Nel primo caso sarà l’ufficiale giudiziario a ricercare presso la residenza o il domicilio del debitore il bene oggetto di pignoramento: in questo caso l’autoveicolo. Nel secondo caso al contrario l’atto di pignoramento farà obbligo al proprietario di consegnare la propria auto presso l’Istituto di Vendite Giudiziarie (IVG) entro 10 giorni. In questo lasso di tempo il debitore è eletto a custode dell’autovettura.
Nel caso di mancata consegna a seguito di pignoramento auto la polizia dispone il ritiro della carta di circolazione e ai documenti di proprietà del bene. Inoltre l’auto viene consegnata all’Ivg di competenza.
Pignoramento prima casa: quando è ammesso?
È ammesso il pignoramento per la prima casa? La risposta a questa domanda è sì.
Le uniche limitazioni sono imposte al fisco o all’Agenzia delle Entrate, per le quali la procedura del pignoramento riveste carattere di particolarità.
Cerchiamo di apporfnodire il significato dei requisiti posti in questo caso.
In primo luogo ad essere oggetto di pignoramento non è la prima casa, quanto l’unica casa del debitore. Se quindi il soggetto ne possiede più di una, per entrambe è possibile disporre il pignoramento della casa.
In secondo luogo, inoltre, anche nel caso del possesso di un unico immobile, ci sono delle limitazioni in tema di pignoramento della prima casa.
Le condizioni che impediscono il pignoramento sono l’elezione a residenza dell’unico immobile e il fatto che sia accatastato come abitazione civile.
Il pignoramento della prima casa è ammesso, invece, in presenza di immobili di lusso, appratenti alle categorie catastali A/8 e A/9.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Pignoramento casa e auto: quando è possibile