Nota di variazione IVA, non può essere emessa se un credito non viene soddisfatto dopo l'esercizio di rivalsa a seguito di accertamento. A chiarirlo è la risposta all'interpello numero 49 del 19 gennaio 2021 dell'Agenzia delle Entrate: la rivalsa ha natura privatistica e, in caso di mancato pagamento dell'IVA da parte del cessionario, l'unica via possibile è quella dell'ordinaria giurisdizione civilistica.
Nota di variazione IVA: non è consentita l’emissione per la variazione in diminuzione dell’imposta nel caso in cui il credito non sia soddisfatto dopo l’esercizio della rivalsa a seguito di accertamento.
Lo spiega la risposta all’interpello numero 49 del 19 gennaio 2021 dell’Agenzia delle Entrate.
Anche se la procedura esecutiva si rivela infruttuosa, l’esercizio della rivalsa ha natura privatistica.
In caso di mancato pagamento dell’IVA da parte del cessionario, l’unica possibilità per recuperare la maggiore imposta versata è quella dell’ordinaria giurisdizione civilistica.
Nota di variazione IVA: non può essere emessa per rivalsa a seguito di accertamento
La nota di variazione IVA in diminuzione non può essere emessa quando non viene soddisfatto un credito, successivamente all’esercizio della rivalsa a seguito di accertamento.
A chiarirlo è la risposta all’interpello numero 49 del 19 gennaio 2021 dell’Agenzia delle Entrate.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 49 del 19 gennaio 2021
- Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Articolo 60, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - Nota di variazione.
Il chiarimento prende spunto dal quesito posto dall’istante sulla possibilità di recupero dell’imposta, attraverso quanto previsto dall’articolo 26, comma 2, del decreto IVA, nel caso di procedura concorsuale infruttuosa.
Nel caso specifico, infatti, il curatore fallimentare ha dichiarato di non poter procedere alla liquidazione in quanto la società fallita non risultava proprietaria di alcun bene mobile ed immobile.
L’Agenzia delle Entrate non condivide la soluzione proposta dall’istante e motiva il parere negativo attraverso la ricostruzione del quadro normativo di riferimento e i documenti di prassi pubblicati in precedenza.
La prima norma richiamata è l’articolo 60, ultimo comma, del decreto IVA.
Tale articolo ha come fine il ripristino della neutralità garantita dal meccanismo della rivalsa e dal diritto di detrazione, facendo si che l’imposta sia colpisca il consumatore finale e non gli operatori economici.
Nello specifico la richiamata disposizione stabilisce che:
"Il contribuente ha diritto di rivalersi dell’imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell’imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi."
Tuttavia, che la rivalsa a seguito di accertamento è differente da quella ordinaria perché:
- è facoltativa;
- è successiva temporalmente all’effettuazione dell’operazione;
- presuppone l’avvenuto versamento definitivo della maggiore IVA accertata da parte del cedente/prestatore.
Nota di variazione IVA: la rivalsa ha natura privatistica
Anche in presenza di tutti i requisiti per l’esercizio della rivalsa, l’Agenzia delle Entrate sottolinea che tale possibilità prevista dall’articolo 60 del decreto IVA ha natura privatistica.
In altre parole, come spiegato dalla risposta n. 84 del 2018, riguarda i rapporti tra i contribuenti e non il rapporto tributario.
Nel caso di mancato pagamento dell’IVA da parte del cessionario, quindi, non può essere emessa la nota di variazione in diminuzione.
In tal caso, come sottolinea la risposta n. 531 del 2019:
"l’unica possibilità consentita al fornitore per il recupero dell’Iva pagata all’Erario, addebitata in rivalsa e non incassata, è quella di adire l’ordinaria giurisdizione civilistica".
Non possono, invece, essere utilizzati gli altri istituti previsti dalla disciplina dell’imposta sul valore aggiunto.
Infine l’Agenzia delle Entrate conclude, con la seguente sintesi:
“Pertanto, come già chiarito dalla richiamata risposta 531 del 2019, non risulta condivisibile la soluzione di prevedere l’emissione di una nota di variazione in diminuzione dell’IVA, allorché successivamente all’esercizio della rivalsa ai sensi dell’articolo 60, ultimo comma, del decreto IVA, il credito dell’istante non sia stato soddisfatto all’esito di una procedura esecutiva rivelatasi infruttuosa.”
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