Naspi anticipata, la circolare INPS numero 178 del 26 novembre 2021 chiarisce quale documentazione deve essere prodotta per beneficiare dell'esenzione IRPEF. L'agevolazione è prevista nel caso in cui il soggetto sottoscriva una quota di capitale sociale di una cooperativa in cui il rapporto mutualistico ha come oggetto la prestazione lavorativa del socio.
Naspi anticipata, in quali casi si ha diritto all’esenzione IRPEF? Quando l’indennità di disoccupazione viene impiegata per sottoscrivere una quota di capitale di una cooperativa.
Tuttavia solo nel caso in cui il rapporto mutualistico ha come oggetto la prestazione lavorativa del socio.
Le istruzioni per ottenere l’esenzione sono fornite dall’INPS nella circolare numero 178 del 26 novembre 2021.
Il documento di prassi chiarisce, inoltre, quale documentazione deve essere prodotta per ottenere l’agevolazione.
Naspi anticipata, le istruzioni INPS per l’esenzione IRPEF con uso in capitale di cooperative
La circolare INPS numero 178 del 26 novembre 2021 fornisce le istruzioni per ottenere l’esenzione IRPEF prevista nel caso di sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa con la Naspi anticipata, secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.lgs 4 marzo 2015, n. 22.
L’agevolazione stabilita dall’articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ovvero la Legge di Bilancio 2020, spetta esclusivamente nei casi in cui il rapporto mutualistico della cooperativa in questione ha come oggetto la prestazione lavorativa da parte del socio.
In tali casi l’indennità di disoccupazione è considerata non imponibile ai fini IRPEF.
I criteri e le modalità di attuazione sono stati stabiliti dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 17 giugno 2021.
La circolare INPS del 26 novembre elenca la documentazione da allegare alla domanda, per ottenere l’agevolazione.
Le istruzioni sulla gestione delle domande da parte degli operatori delle strutture territoriali saranno fornite con un successivo messaggio.
Alla domanda di anticipazione dell’indennità di disoccupazione si dovranno allegare:
- l’attestazione di avvenuta iscrizione della cooperativa nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio, nonché nell’Albo nazionale delle società cooperative gestito dalle Camere di Commercio unitamente all’indicazione degli estremi per la successiva verifica;
- stralcio dall’elenco dei soci corredato da una dichiarazione del Presidente della cooperativa attestante l’avvenuta iscrizione dell’interessato e l’attività allo stesso assegnata;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui il richiedente dichiara di destinare l’intero importo percepito al capitale sociale della cooperativa interessata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno di imposta in cui è stata percepita la prestazione.
- INPS - Circolare numero 178 del 26 novembre 2021
- Riconoscimento dell’esenzione ai fini fiscali delle somme liquidate in forma anticipata dell’indennità NASpI per la sottoscrizione di quote di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio. Attuazione dell’articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Istruzioni contabili.
Naspi anticipata: cosa succede in assenza della documentazione
Potrà ottenere l’esenzione IRPEF sulla Naspi anticipata esclusivamente chi presenta la documentazione richiesta.
In assenza di tale documentazione il soggetto non avrà diritto all’agevolazione.
Tuttavia, come sottolineato nella circolare INPS:
“la domanda di anticipazione NASpI verrà comunque istruita, tuttavia, qualora sia accolta, le somme erogate saranno regolarmente soggette alla tassazione prevista per l’anticipazione NASpI in un’unica soluzione.”
Ulteriori precisazioni vengono fornite anche nel caso in cui la rioccupazione con lavoro dipendente avvenga all’interno del periodo teorico di spettanza della Naspi.
In linea generale, in tali casi, si deve restituire l’intera anticipazione.
La restituzione dell’anticipazione non è dovuta nel caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con la cooperativa della quale il soggetto ha sottoscritto la quota di capitale sociale.
Il soggetto dovrà invece restituire la somma ottenuta in anticipo nel caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con un datore di lavoro diverso dalla cooperativa di cui lo stesso ha sottoscritto una quota di capitale sociale.
In qualità di sostituto d’imposta l’INPS è chiamato a produrre la certificazione unica delle somme erogate senza applicare la ritenuta alla fonte su tali somme.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Naspi anticipata, le istruzioni INPS per l’esenzione IRPEF con uso in capitale di cooperative