Naspi anticipata per la sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa, esenzione IRPEF con documenti ad hoc, e obbligo di versare la somma entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. A definire le regole è l'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento pubblicato il 17 giugno 2021.
Naspi anticipata per la sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa, esenzione IRPEF con invio di apposita documentazione all’INPS.
A definire le regole è l’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento pubblicato il 17 giugno 2021 che definisce criteri e modalità per l’applicazione dell’esenzione IRPEF sull’anticipo Naspi.
L’importo percepito dovrà essere destinato al capitale sociale della cooperativa entro il termine per l’invio della dichiarazione dei redditi dell’anno in cui è percepita la prestazione. Dopo aver ricevuto l’anticipo, bisognerà quindi tenere a mente la scadenza del 30 novembre.
È stata la Legge di Bilancio 2020 a prevedere la possibilità per il lavoratore percettore della Naspi di richiedere la liquidazione anticipata per sottoscrivere una quota di capitale sociale della cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.
Un’ipotesi per la quale è riconosciuta la non imponibilità dell’intero importo ricevuto.
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate definisce i documenti necessari affinché l’INPS non operi la ritenuta alla fonte sull’anticipo Naspi.
L’ultimo passo utile per dare il via all’agevolazione è ora rappresentato dall’aggiornamento delle modalità di invio della relativa domanda.
Naspi anticipata destinata al capitale di una cooperativa: dalle Entrate le regole per l’esenzione IRPEF
La pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate era stata annunciata il 9 giugno in Commissione Finanze della Camera.
Dopo ben due anni di attesa, si appresta a partire l’esenzione IRPEF introdotta per i lavoratori in disoccupazione che scelgono di destinare l’anticipo Naspi ad una cooperativa.
Il provvedimento pubblicato il 17 giugno 2021 stabilisce regole e documenti necessari al fine di consentire all’INPS di accertare l’effettiva destinazione dell’anticipo per la sottoscrizione del capitale sociale della cooperativa.
Bisognerà inviare apposita documentazione, secondo le modalità che verranno individuate dall’INPS, per evitare l’applicazione della ritenuta alla fonte.
Come anticipato, la pubblicazione del provvedimento da parte dell’Agenzia delle Entrate rappresenta un primo passo per dare il via alla misura. La palla passa ora all’INPS, chiamato ad implementare le procedure per la presentazione della domanda di anticipo della Naspi al fine del riconoscimento dell’agevolazione.
- Agenzia delle Entrate - provvedimento del 17 giugno 2021
- Criteri e modalità di attuazione dell’articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Comunicazioni atte a consentire l’esenzione della NASpI anticipata in un’unica soluzione destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nonché ad attestare all’Istituto erogatore l’effettiva destinazione al capitale sociale della cooperativa interessata dell’intero importo anticipato.
Anticipo Naspi: i documenti per l’esenzione IRPEF
I lavoratori che hanno diritto alla Naspi, al fine di beneficiare dell’esenzione IRPEF prevista in caso di liquidazione anticipata, saranno tenuti a presentare all’INPS i seguenti documenti:
- attestazione di avvenuta iscrizione della cooperativa nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio, nonché nell’Albo nazionale delle società cooperative gestito dalle Camere di Commercio unitamente all’indicazione degli estremi per la successiva verifica;
- stralcio dall’elenco dei soci corredato da una dichiarazione del Presidente della cooperativa attestante l’avvenuta iscrizione dell’interessato e l’attività allo stesso assegnata;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui il richiedente dichiara di destinare l’intero importo percepito al capitale sociale della cooperativa interessata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno di imposta in cui è stata percepita la prestazione, stabilito dall’articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
Come già anticipato, dovranno essere definite dall’INPS le regole per la tramissione dei documenti richiesti.
Anticipo Naspi, niente ritenuta alla fonte da parte dell’INPS e Certificazione Unica a fine anno
Non saranno applicate le ritenute alla fonte sull’importo dell’anticipo Naspi erogato per la sottoscrizione del capitale sociale di una cooperativa.
L’INPS, nella veste di sostituto d’imposta, non sarà quindi tenuto ad effettuare la trattenuta IRPEF sulla somma riconosciuta al lavoratore.
L’erogazione del trattamento anticipato sarà inoltre inserito all’interno della Certificazione Unica, negli appositi campi che saranno riservati all’esenzione IRPEF sull’anticipo Naspi.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Naspi anticipata e esenzione IRPEF: dalle Entrate le regole per l’uso in capitale di cooperative