Lo scorso 31 dicembre è scaduta la possibilità per le APS, ODV e le ONLUS in fase di trasmigrazione di utilizzare le maggioranze semplificate, tipiche dell'assemblea ordinaria per poter modificare lo statuto ed adeguarlo alle norme dettate dal codice del terzo settore al fine di potersi iscrivere al RUNTS
L’art. 101 comma 2 del d.lgs 117/2017 prevede che “fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro il 31 maggio 2022”", tale norma era stata già modificata dal d.l. 73/2022 dove all’art. 26 il legislatore aveva derogato la scadenza del 31 maggio prorogandola al 31 dicembre 2022.
Il termine ultimo per la fruizione delle modalità semplificate ai fini del completamento dell’iter per l’adeguamento statutario delle associazioni intenzionate ad iscriversi al RUNTS, è stato varie volte spostato al fine di poter favorire l’allineamento dell’intero panorama associativo ai nuovi dettami della riforma del terzo settore.
Gli operatori si aspettavano un’ulteriore proroga che in realtà ad oggi non è ancora arrivata.
Modifiche degli statuti: le regole che si applicano dopo il 31 dicembre 2022
Le associazioni pre-esistenti rispetto alla riforma del terzo settore che hanno intenzione di entrare a far parte del nuovo panorama costruito dal d.lgs 117/2017, devono adeguare i propri statuti, rendendoli compatibili con quanto previsto dal legislatore al fine di potersi iscrivere al Registro Unico del Terzo Settore.
In diverse occasioni di approfondimento abbiamo eviscerato l’argomento scadenze relative all’adempimento di adeguamento statutario che devono compiere le associazioni.
Non si tratta in questo caso di un termine perentorio quello previsto dall’art. 101 comma 2 del d.lgs 117/2017 e successivamente modificato dall’art. 26 del d.l. 73/2022, esso difatti è un mero delineamento di un confine temporale entro il quale è possibile usufruire di alcune semplificazioni, ma che se superato non comporta alcuna preclusione relativa alla modifica degli statuti e alla conseguente istanza di iscrizione al registro da parte degli enti interessati.
Il legislatore prevedeva la possibilità per gli enti intenzionati ad adeguare i propri statuti ai fini dell’iscrizione al RUNTS di beneficiare delle modalità previste per le delibere intraprese dall’assemblea ordinaria anziché dover convocare l’assemblea straordinaria, come in realtà la natura delle modifiche richiederebbe.
Stop alle semplificazioni: dal 1° gennaio 2023 maggioranze qualificate per modificare gli statuti
Non essendo state previste ulteriori proroghe fin ad oggi tutte le APS, ODV in trasmigrazione oltre che le ONLUS ancora in fase di rivisitazione degli statuti al fine di potersi iscrivere al RUNTS dovranno, a partire dal 1° gennaio 2023, convocare un’assemblea straordinaria e attenersi a quanto previsto dalla legge e dagli statuti al fine di poter approvare i nuovi documenti dell’associazione, con indubbiamente maggioranze qualificate.
Una speranza relativa ad un’ulteriore proroga vive e si conserva nell’attesa della conversione in legge del d.l. n. 29 dicembre 2022, n. 198 anche detto Mille proroghe. Secondo il parere di molti potrebbe difatti contenere un’ulteriore dilazione di tale scadenza non perentoria.
Non è però ben chiara quale sarebbe la sorte delle associazioni che in attesa di un’eventuale ulteriore proroga hanno però applicato le maggioranze qualificate di un’assemblea straordinaria, trovandosi a dover deliberare sull’adeguamento statutario nel mezzo di un’ulteriore finestra temporale ricca di incertezza.
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