Mediazione tributaria: regole e procedure relative alla conclusione dell'accordo
Di norma l’accordo di mediazione si conclude al momento della sottoscrizione, da parte dell’Ufficio e del contribuente, di un atto contenente, tra l’altro, l’indicazione specifica degli importi risultanti dalla mediazione (tributo, interessi, sanzioni) e le modalità di versamento degli stessi (comprese le modalità di rateizzazione delle somme dovute).
La sottoscrizione può avvenire contestualmente ovvero in momenti diversi.
In quest’ultimo caso, per la data di conclusione dell’accordo occorre fare riferimento al momento dell’ultima sottoscrizione.
L’accordo può anche concludersi mediante sottoscrizione per accettazione della proposta di mediazione formulata da una delle parti, quando risulti in modo specifico e univoco il contenuto dell’accordo, con particolare riferimento alla determinazione delle somme dovute e alle modalità di versamento delle stesse.
Nel caso di adesione alla proposta di una delle parti, il termine di 20 giorni per l’effettuazione del versamento delle somme dovute decorre:
- dalla spedizione dell’atto di adesione da parte del contribuente che l’ha sottoscritto, quando la proposta sia stata formulata dall’Ufficio;
- dal ricevimento dell’atto di adesione dell’Ufficio, se la proposta era contenuta nell’istanza di mediazione presentata dal contribuente.
Una volta conclusa con la sottoscrizione, la mediazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute.
L’accordo di mediazione deve essere firmato dal Direttore provinciale o regionale ovvero da un suo delegato, appartenente all’Ufficio legale.
Nel caso in cui il contribuente si avvalga dell’assistenza tecnica di un difensore, il potere di concludere la mediazione può essere previsto nell’ambito della procura alle liti rilasciata dal contribuente o in un atto separato.
Come rilevato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 38/E/2015, rispetto alla vecchia formulazione restano, in sostanza, invariate anche le modalità di perfezionamento dell’accordo di mediazione:
- entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo, dell’importo dovuto per la mediazione o, in caso di pagamento rateale, della prima rata, se la controversia ha ad oggetto un atto impositivo o di riscossione;
- se la controversia ha ad oggetto il rifiuto espresso o tacito alla richiesta di restituzione di somme. In tal caso l’accordo ha valore – espressamente riconosciuto dal comma 6, dell’articolo 17-bis, - di “titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente” che consente, qualora non venga data esecuzione al pagamento concordato, l’azione esecutiva davanti al giudice ordinario; ovvero per le controversie aventi ad oggetto operazioni catastali (in questa ipotesi, gli atti catastali verranno aggiornati a seguito del perfezionamento della mediazione e nei termini risultanti dall’accordo - si fa riferimento, in particolare, ai ricorsi aventi ad oggetto il classamento o la rendita catastale degli immobili).
Resta ferma - comma 5, ultimo periodo, dell’articolo 17-bis, del D.Lgs.n.546/92 - la previsione secondo cui l’esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali ed assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi.
Di conseguenza, ai fini del perfezionamento della mediazione, assume rilevanza anche il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
Conclusione dell’accordo di mediazione e sanzioni
Il comma 7, dell’articolo 17-bis del Decreto Legislativo numero 546/92 ridetermina, in senso più favorevole per il contribuente, il beneficio della riduzione delle sanzioni dovute a seguito dell’intervenuto accordo di mediazione, nella misura del 35% del minimo previsto dalla legge.
Il comma 7, ultimo periodo, del citato articolo 17-bis, del D. Lgs. n. 546/92, prevede che sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi.
Inoltre, è stata estesa anche al reclamo/mediazione, la disciplina recata dal comma 8, dell’articolo 12, del D. Lgs. n.472/1997, secondo cui
“le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica in caso di progressione si applicano separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo d’imposta, che nella formulazione originaria era prevista solo per le ipotesi di accertamento con adesione”
Nel caso di accoglimento parziale del reclamo, entra in gioco l’articolo 2-quater, comma 1-sexies, inserito nell’ambito del D.L. n. 564/1994, conv. con modif. in L.n.656/1994, dall’articolo 11, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 159/2015, ai sensi del quale
“Nei casi di annullamento o revoca parziali dell’atto il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per l’atto oggetto di annullamento o revoca alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell’atto purché rinunci al ricorso. In tale ultimo caso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute”
Il contribuente che ha ottenuto l’accoglimento parziale del reclamo, previa rinuncia al deposito del ricorso con riguardo agli altri motivi di doglianza non accolti, è rimesso in termini per ottenere eventualmente la riduzione delle sanzioni ad un terzo prevista dall’articolo 15 del Decreto Legislativo numero 218/1997.
In pratica, per effetto delle norme introdotte, nel caso di revoca parziale dell’atto di accertamento, il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per l’atto oggetto di revoca, anche dopo che sia decorso il termine di impugnazione, alle medesime condizioni presenti alla data di notifica dell’atto originario, purché rinunci al ricorso.
In altri termini, trova applicazione il regime di definizione agevolata dell’atto in vigore al tempo della sua notifica, a prescindere dalla circostanza che sia stato successivamente abrogato o modificato.
Detto intervento legislativo provvede a correggere un evidente disallineamento normativo, che impediva di godere delle sanzioni ridotte, una volta che il contribuente impugnava l’atto.
Il pagamento delle imposte dovute dopo la conclusione dell’accordo di mediazione tributaria
Per il pagamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l’accertamento con adesione dall’articolo 8, del Decreto Legislativo numero 218/1997.
Pertanto, è ammessa la possibilità di pagamento rateale delle somme in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo o in un massimo di 16 rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro, secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 2, del D. Lgs. n. 218/1997, come sostituito dall’articolo 2, comma 2, del D. Lgs. n. 159/2015.
È possibile versare le rate successive alla prima entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre.
Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata ( prima, invece, erano calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata).
Trova applicazione la disciplina contenuta nell’art.15-ter, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, ai sensi del quale si decade dal beneficio della rateazione qualora si ometta di versare una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva. In conseguenza della decadenza dalla rateazione, sono iscritti a ruolo i residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, ed è irrogata la sanzione prevista dall’art.13 del D.Lgs. n. 471/1997
“aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta”
Con riferimento ai procedimenti aventi ad oggetto avvisi di accertamento esecutivi, emessi ai sensi dell’articolo 29, del DL n. 78/2010, conv., con modif., dalla Legge numero 122/2010, il recupero delle somme non versate a seguito della mediazione va effettuato mediante l’intimazione ad adempiere al pagamento, prevista dalla medesima norma.
Trova, altresì, applicazione il comma 3, dell’art.15-ter, del D.P.R. n. 602/1973, che ha normato il cd. “lieve inadempimento”, che esclude la decadenza in determinate ipotesi:
- insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a diecimila euro;
- tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.
Nei casi in cui l’insufficiente o il tardivo pagamento integri un “lieve inadempimento”, si procede - ai sensi del comma 5 del citato articolo 15-ter - all’iscrizione a ruolo dell’eventuale frazione non pagata, della sanzione di cui all’articolo 13 del D.Lgs.n.471/9197, commisurata all’importo non pagato o pagato in ritardo, e dei relativi interessi.
La predetta iscrizione a ruolo non è eseguita - a norma del successivo comma 6, dell’art. 15-ter - se il contribuente si avvale del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo numero 472/1997, entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, in caso di versamento in unica soluzione o di ultima rata, entro 90 giorni dalla scadenza del termine previsto per il versamento.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: La conclusione dell’accordo di mediazione