Arrivano i chiarimenti INPS sulla tutela previdenziale della malattia dei lavoratori sportivi dopo la riforma. A questi si applicano le disposizioni previste per le generalità dei lavoratori subordinati e per la Gestione separata. Esclusi i co.co.co e gli autonomi nel professionismo
Anche i lavoratori sportivi sono tenuti a richiedere e presentare il certificato medico per ricevere l’indennità di malattia.
Si applicano infatti le disposizioni previste per la generalità dei lavoratori subordinati e per gli iscritti alla Gestione separata. L’importo della contribuzione è pari al 2,22 per cento.
Lo chiarisce l’INPS nel messaggio del 24 novembre.
Restano esclusi gli autonomi e i lavoratori coordinati e continuativi nel professionismo, non tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell’assicurazione.
Lavoratori sportivi: le istruzioni INPS sulla tutela della malattia
Dopo la riforma dello sport prevista dal decreto legislativo n. 36 del 2021 e successive modificazioni, l’INPS ha fornito le prime indicazioni sulla nuova disciplina del lavoro sportivo con la circolare n. 88 dello scorso 31 ottobre.
Con il messaggio n. 4182, pubblicato il 24 novembre 2023, l’Istituto fornisce tutte le istruzioni in merito alla tutela previdenziale della malattia per questa categoria di lavoratori.
Secondo quanto stabilito dalla riforma, a partire dal 1° luglio 2023 (data di entrata in vigore) sono state ampliate le tutele previdenziali previste per i lavoratori sportivi sia nell’ambito del professionismo sia in quello del dilettantismo. Un settore quest’ultimo finora privo di una specifica regolamentazione previdenziale e assistenziale.
Per quanto riguarda le assicurazioni “minori”, come appunto la malattia, si fa distinzione tra i lavoratori:
- subordinati iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPSP);
- iscritti alla Gestione separata e titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) nel settore dilettantistico;
- autonomi o co.co.co. che operano nel settore professionistico.
Quali lavoratori sportivi hanno diritto alla tutela della malattia
Per la tutela della malattia, dunque, ai lavoratori sportivi iscritti al FPSP si applica la stessa tutela prevista dalla normativa vigente in favore dei lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO).
In questo caso, per tutti i lavoratori sportivi subordinati, indipendentemente dal settore di inquadramento e dalla qualifica rivestita, i contributi dovuti per il finanziamento dell’indennità di malattia sono pari al 2,22 per cento.
“È esclusa la possibilità, per i datori di lavoro, di essere esonerati dall’obbligo di versamento contributivo nei casi in cui, per previsione contrattuale, siano comunque tenuti a corrispondere ai lavoratori subordinati sportivi assicurati, in caso di malattia, un trattamento economico pari alla normale retribuzione nei confronti dei propri dipendenti.”
La tutela è riconosciuta anche ai giovani atleti assunti con contratto di apprendistato.
Anche i lavoratori sportivi del settore dilettantistico, tenuti all’iscrizione presso la Gestione separata, hanno diritto all’assicurazione previdenziale e assistenziale.
Pertanto, a loro si applicano le disposizioni in materia di tutela previdenziale della malattia previste per gli iscritti a tale gestione.
Infine, l’INPS ricorda che ai lavoratori sportivi autonomi o co.co.co che operano nel settore del professionismo continua ad applicarsi la vecchia disciplina, secondo la quale non c’è alcun obbligo di finanziamento dell’assicurazione di malattia. Di conseguenza, non ricevono la relativa tutela previdenziale.
Questa categoria di lavoratori è tenuta solamente all’obbligo assicurativo IVS presso il FPSP.
Tutela previdenziale della malattia: i lavoratori sportivi devono presentare il certificato medico
Per i lavoratori sportivi che hanno diritto alla tutela previdenziale della malattia, dunque, si applicano le disposizioni previste:
- per la generalità dei lavoratori privati subordinati;
- iscritti alla Gestione separata.
Il lavoratore, pertanto, in caso di malattia, è tenuto a richiedere il certificato telematico al proprio medico curante per poter ricevere l’indennità.
Questo dovrà verificare con cura la correttezza dei dati riportati nel certificato, sia quelli anagrafici sia quelli relativi al domicilio per la reperibilità.
Come di consueto, il certificato viene poi inviato all’INPS, che lo mette a disposizione del cittadino tramite l’apposito servizio “Consultazione dei certificati di malattia telematici” presente sul sito istituzionale. Al datore di lavoro, invece, viene trasmesso l’attestato di malattia (privo dei dati di diagnosi).
Un’eventuale variazione dell’indirizzo di reperibilità durante il periodo di prognosi deve essere comunicata dal lavoratore con la massima tempestività, tramite l’apposito servizio “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo”.
Il lavoratore è tenuto ad essere reperibile nelle fasce orarie previste dalla legge per l’eventuale controllo domiciliare del medico legale, disposto su richiesta del datore di lavoro o dall’INPS.
Il flusso del processo gestionale non si differenzia da quello previsto per la generalità dei lavoratori. L’indennità economica, quindi, sarà riconosciuta secondo le disposizioni previste per le altre categorie di lavoratori.
Per i dettagli sulla compilazione del flusso UNIEMENS si rimanda al testo integrale del messaggio INPS n. 4182/2023.
- INPS - Messaggio n. 4182 del 24 novembre 2023
- Tutela previdenziale della malattia nei confronti dei lavoratori sportivi iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi gestito dall’INPS e alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ai sensi del D.lgs n. 36/2021, e successive modificazioni
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