Nuova soglia per i rimborsi nelle ASD: fino a 400 euro senza giustificativi

Cristina Cherubini - Associazioni

Le modifiche intervenute sull'art. 29 del d.lgs n. 36/2021 grazie a quanto previsto dal nuovo decreto Sport hanno permesso l'innalzamento della soglia dei rimborsi forfettari che la ASD può concedere ai suoi volontari dall'importo, da 150 a 400 euro: nuove regole e adempimenti

Nuova soglia per i rimborsi nelle ASD: fino a 400 euro senza giustificativi

Il decreto legislativo numero 36 del 2021 all’art. 29 prevedeva per le ASD, Associazioni Sportive Dilettantistiche, analogamente a quanto permesso dall’art. 17 comma 4 del d.lgs numero 117 del 2017 per gli enti del terzo settore la possibilità, in particolari circostanze, di assegnare per un importo massimo di 150 euro un rimborso forfettario delle spese sostenute dai volontari.

Dal 1° giugno 2024 tale previsione è stata completamente revisionata a seguito dell’approvazione del Decreto Sport numero 71 del 2024, convertito in legge il 23 luglio 2024.

La possibilità data alle ASD di concedere un rimborso forfettario di massimo 150 euro prevista dall’art. 29 del d.lgs numero 36/2021 era chiaramente frutto di una proiezione di quanto già normato per gli enti del terzo settore e necessitava di un adeguamento alle specifiche necessità del mondo dello sport.

Il Decreto Sport, entrato in vigore il 1° giugno 2024, ha risposto alle necessità riscontrate nel settore, aumentando la soglia ma creando nuovi adempimenti da seguire per poterne usufruire.

La nuova soglia dei rimborsi forfettari per le ASD: limiti e applicazioni

Il Decreto Sport numero 71/2024 ha esteso il limite per l’attribuzione forfettaria dei rimborsi ai volontari delle ASD a 400 euro. Tale concessione non è però priva di complicazioni burocratiche, si rende difatti necessario delineare le casistiche per le quali si rende possibile tale erogazione e gli adempimenti da dover compiere per comunicarla.

I rimborsi previsti dall’art. 3 del d.l. numero 71 del 2024 possono essere concessi alle seguenti condizioni:

  • in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, e dalla società Sport e salute S.p.a;
  • nel limite massimo di euro 400 mensili;
  • anche per attività svolte nel comune di residenza del volontario;
  • prima dell’erogazione è necessaria la delibera dell’organo di amministrazione sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso;

Chiaro è che permane l’incompatibilità dell’attività del volontario con qualsiasi altra forma retributiva legata al lavoro sportivo. Il volontario di una ASD non può percepire dalla stessa ASD compensi per lavoro dipendente o autonomo.

Limiti previdenziali e fiscali per i rimborsi forfettari ai volontari riconosciuti dalle ASD

I nuovi rimborsi forfettari previsti per i volontari delle ASD non concorrono a formare il reddito del percipiente ma concorrono al superamento della franchigia annuale sia a livello previdenziale, che a livello fiscale dei lavoratori sportivi, si ricorda che la franchigia a previdenziale è di 5.000 euro mentre quella fiscale è di 15.000 euro.

Se si superano i 5.000 euro diventano difatti base imponibile previdenziale.

Pensiamo ad esempio ad un soggetto che svolge l’attività come volontario in una ASD e percepisce compensi da lavoratore sportivo in altra ASD, i rimborsi spese percepiti in qualità di volontario concorreranno al raggiungimento delle franchigie di esenzione unitamente ai compensi percepiti quale lavoratore sportivo.

Si rende quindi necessario inserire nell’autocertificazione già utilizzata all’erogazione di ciascun compenso anche i rimborsi forfettari percepiti dallo stesso soggetto in modo da tener traccia del superamento della franchigia.

Il limite della franchigia, come specificato nella circolare INPS n. 88/2023 è personale e non legato all’associazione per la quale il soggetto svolge prestazioni contro compensi o attività di volontariato per la quale riceve rimborsi forfettari, e deve essere preso a riferimento il limite di 5.000,00 annui.

Pertanto le somme di riferimento per il calcolo della franchigia previdenziale sono le seguenti:

  • compenso per co.co.co. sportiva, comprese le diarie arbitrali a seguito di designazione;
  • compenso per co.co.co. amministrativo – gestionale;
  • compenso per lavoro autonomo abituale (titolare di P. IVA);
  • compenso di lavoro autonomo occasionale;
  • rimborso spese forfettario per prestazioni di volontariato (art. 29, comma 2, del D. Lgs 36/2021 come modificato dal D.L. 71/2024).

Nuovi adempimenti: comunicazione sul RASD

La novità più importante, oltre l’innalzamento del limite dei rimborsi forfettari è quella relativa all’obbligo di comunicazione che dovranno rispettare le ASD.

Le ASD che erogheranno i suddetti rimborsi dovranno comunicare i nominativi dei percipienti e l’importo corrisposto in apposita sezione del RASD che ancora non sembra essere stata predisposta sul portale dedicato.

La comunicazione dovrà avvenire entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo quindi ad esempio, per i rimborsi emessi nel periodo compreso tra luglio e settembre l’ASD dovrà espletare l’adempimento nel mese di ottobre dello stesso anno, seguendo probabilmente (a scanso di diverse indicazioni ancora da fornire) il criterio di cassa e, quindi, considerando il trimestre di pagamento del rimborso.

Tale comunicazione così predisposta sarà resa immediatamente disponibile all’Ispettorato nazionale del lavoro, all’Istituto nazionale della previdenza sociale e all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro INAIL.

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