Licenziamenti con riconoscimento dell'indennità NASPI: sono ammessi gli incentivi all'esodo anche quando a siglare l'accordo collettivo è solo una organizzazione sindacale. Lo ha chiarito l'INPS con il messaggio numero 689 del 17 febbraio 2021 che ha sciolto i dubbi interpretativi circa la deroga al blocco dei licenziamenti prevista dal Decreto Agosto.
Licenziamenti con in indennità NASPI: la deroga al blocco è ammessa anche in presenza di un accordo collettivo aziendale firmato anche da una sola organizzazione sindacale.
Lo ha chiarito l’INPS con il messaggio numero 689 del 17 febbraio 2021 che scioglie i dubbi interpretativi in merito al requisito delle adesioni agli accordi che sono alla base dell’esodo.
Il divieto dei licenziamenti in risposta alla crisi pandemica, infatti, è stato introdotto dal Decreto Cura Italia (D.L. 17 marzo 2020 n. 18) e poi prorogato dal Decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020 n. 34).
È stato il Decreto Agosto (D.L. 14 agosto 2020, n. 104), poi, che ha permesso alcune deroghe al blocco in determinate circostanze e secondo specifiche modalità, tra cui quella di cessazione del rapporto di lavoro, appunto, a seguito di risoluzione consensuale con accordo collettivo.
La misura emergenziale del blocco, peraltro, è stata confermata anche dalla legge di Bilancio 2021 che ne ha previsto la proroga fino al 31 marzo 2021.
La precisazione, tuttavia, si è resa necessaria in ragione dei dinieghi circa le domande di indennità NASPI da parte di alcune strutture territoriali della stessa INPS le quali pretendevano che l’accordo di esodo da tutti i sindacati.
Ecco, quindi, che l’intervento dell’Istituto è stato determinate: non è necessaria la sottoscrizione dell’accordo da parte di tutte le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, bensì la sottoscrizione anche di una sola di queste, viceversa, è l’adesione del del lavoratore ciò che veramente conta.
Licenziamenti, via libera alla NASPI anche con l’accordo firmato da un solo sindacato
Il messaggio numero 689 del 17 febbraio 2021, come anticipato, offre i chiarimenti necessari alla corretta interpretazione in materia di preclusioni e sospensioni di licenziamenti collettivi e di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.
- INPS - messaggio numero 689 del 17 febbraio 2021
- Scarica il messaggio INPS su Indennità di disoccupazione NASPI e risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale di cui all’articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020 e all’articolo 1, comma 311, della legge n. 178 del 2020.
Il Decreto Agosto, infatti, ha previsto che il blocco dei licenziamenti non si possa applicare in ipotesi di accordo collettivo aziendale stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale con oggetto un incentivo all’esodo per i lavoratori che vi aderiscono.
Il dubbio, a questo proposito, è stato rilevato proprio con riguardo alla seguente espressione del Legislatore contenuta nell’articolo 14 comma 3 del citato Decreto:
“organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale”
Tant’è vero che alcune strutture territoriali dell’INPS hanno respinto le domande di indennità NASPI nei casi in cui l’accordo collettivo aziendale, sottostante alla risoluzione consensuale, riporti una sola firma e non quella di tutte le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Questa pratica, lo ha stabilito l’INPS per mezzo del documento di prassi, si basa su un’erronea interpretazione della norma ed è da ritenersi illegittima.
Deroga licenziamenti con NASPI: rileva l’adesione del lavoratore all’accordo collettivo
La risoluzione del rapporto di lavoro consensuale accompagnata dal riconoscimento dell’indennità NASPI non è legata assolutamente al numero di organizzazioni firmatarie dell’accordo di esodo.
Ciò che realmente rileva circa la deroga al blocco dei licenziamenti, e lo ha specificato l’INPS con i messaggio in commento, è la sottoscrizione dell’accordo anche da parte di una sola di queste organizzazioni sindacali e l’adesione da parte del lavoratore interessato.
È quest’ultima condizione che consente, per espressa previsione del Legislatore, il riconoscimento della prestazione di disoccupazione NASPI qualora, ovviamente, siano presenti tutti gli altri requisiti previsti dal Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Licenziamenti, via libera alla NASPI anche con l’accordo firmato da un solo sindacato