Lavoratori fragili e malattia INPS per assenza dal servizio a causa dei rischi connessi al Covid: chi ha diritto a beneficiare delle tutele previste fino al 30 giugno? Dall'Istituto i chiarimenti tardivi con il messaggio numero 2622 del 2022: spetta solo nei casi previsti dal decreto ministeriale del 4 febbraio scorso.
Lavoratori fragili e malattia INPS: la normativa emergenziale ha previsto fino alla scadenza del 30 giugno 2022 l’equiparazione a ricovero ospedaliero del periodo di assenza dal servizio per coloro che si trovano in una condizione di fragilità.
Insieme all’ultima proroga, però, sono state introdotte anche novità sulla platea di lavoratrici e lavoratori interessati dalle tutele. Ma solo con il messaggio numero 2622 del 30 giugno sono arrivate le istruzioni su chi ne ha diritto.
Lavoratori fragili e malattia INPS per assenza da lavoro: chi ha diritto alle tutele previste fino al 30 giugno?
Con l’articolo 17 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, l’equiparazione a ricovero ospedaliero del periodo di assenza dal servizio di lavoratrici e lavoratori fragili, con l’erogazione della prestazione economica previdenziale agli aventi diritto alla tutela della malattia da parte dell’INPS, è stata estesa fino al 31 marzo 2022.
Poi, ancora, l’articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, ha prorogato la misura al 30 giugno 2022 ma allo stesso tempo ha modificato anche la platea di persone interessate.
In questo labirinto di proroghe, nell’ultimo giorno del periodo di copertura della tutela, l’INPS ha fornito le istruzioni utili per verificare chi ne ha diritto.
Nel testo del messaggio numero 2622 del 30 giugno si legge:
“Al riguardo, ai fini dell’attuazione della norma e acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, occorre far riferimento al decreto del 4 febbraio 2022 del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e il Ministro per la Pubblica Amministrazione, denominato “Individuazione delle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile”, (G.U. Serie Generale n. 35 dell’11 febbraio 2022)”.
- INPS - Messaggio numero 2622 del 30 giugno 2022
- Proroga della tutela per i lavoratori “fragili”, di cui al comma 2 dell’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia INPS.
Lavoratori fragili e malattia INPS per assenza da lavoro: i requisiti per ottenere le tutele previste fino al 30 giugno
Per ottenere, in caso di assenza dal lavoro, la prestazione di malattia INPS prevista per il ricovero ospedaliero, le lavoratrici e i lavoratori fragili devono rispettare i seguenti requisiti:
- essere in possesso della “certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita” o del “riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”;
- appartenere nelle categorie del decreto del Ministero della Salute del 4 febbraio 2022.
L’Istituto avverte:
“L’INPS, per il periodo dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022, procederà con il riconoscimento della tutela ai lavoratori fragili assicurati per la malattia facendo riferimento, previa valutazione di competenza da parte degli Uffici medico legali delle Strutture territoriali, alle sole categorie individuate ai sensi del suddetto decreto ministeriale del 4 febbraio 2022. Al riguardo, verranno fornite quanto prima opportune indicazioni operative alle suddette Strutture territoriali”.
Fino all’adozione del decreto previsto dal DL n. 221 del 2021 rientravano nella categoria delle lavoratrici e dei lavoratori fragili tutte quelle persone esposte a un rischio maggiore in caso di contagio Covid e in possesso di una certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali:
- immunodepressi;
- affetti da patologie oncologiche o con terapie salvavita in corso;
- disabili riconosciuti ai sensi della legge 104.
Con l’adozione del decreto del Ministero della Salute del 4 febbraio 2022 la platea di soggetti ammessi alle tutele è stata riscritta in base alle condizioni che seguono:
- indipendentemente dallo stato vaccinale:
- pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria:
- trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;
- trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro 2 anni dal trapianto o in terapia
- immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l’ospite cronica);
- attesa di trapianto d’organo;
- terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CART);
- patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi,
- mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure;
- immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich,
- immunodeficienza comune variabile etc.);
- immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.);
- dialisi e insufficienza renale cronica grave;
- pregressa splenectomia;
- sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ < 200cellule/µl o sulla base di giudizio clinico.
- pazienti che presentino 3 o più delle seguenti condizioni patologiche:
- cardiopatia ischemica;
- fibrillazione atriale;
- scompenso cardiaco;
- ictus;
- diabete mellito;
- bronco-pneumopatia ostruttiva cronica;
- epatite cronica;
- obesità.
- pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria:
- presenza di esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari e almeno una delle seguenti condizioni:
- età maggiore di 60 anni;
- condizioni di fragilità previste dall’Allegato 2 della Circolare del Ministero della salute n. 45886 dell’8 ottobre 2021 e riassunte in tabella.
Aree di patologia/condizione | Definizione della condizione |
---|---|
Malattie respiratorie | Fibrosi polmonare idiopatica; Malattie respiratorie che necessitino di ossigenoterapia |
Malattie cardiocircolatorie | Scompenso cardiaco in classe avanzata (III – IV NYHA); Pazienti post-shock cardiogeno |
Malattie neurologiche | Sclerosi laterale amiotrofica e altre malattie del motoneurone; Sclerosi multipla; Distrofia muscolare; Paralisi cerebrali infantili; Miastenia gravis; Patologie neurologiche disimmuni |
Diabete / altre endocrinopatie severe | Diabete di tipo 1; Diabete di tipo 2 in terapia con almeno 2 farmaci per il diabete o con complicanze; Morbo di Addison; Panipopituitarismo. |
Malattie epatiche | Cirrosi epatica |
Malattie cerebrovascolari | Evento ischemico-emorragico cerebrale con compromissione dell’autonomia neurologica e cognitiva; Stroke nel 2020-21; Stroke antecedente al 2020 con ranking ≥ 3. |
Emoglobinopatie | Talassemia major; Anemia a cellule falciformi; Altre anemie gravi. |
Altro | Fibrosi cistica; Sindrome di Down; Grave obesità (BMI >35) |
Disabilità (fisica, sensoriale, intellettiva e psichica) | Disabili gravi ai sensi della legge 104/1992 art. 3 comma 3 |
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