CIN affitti brevi: da quando è obbligatorio? Piattaforma attiva dal 3 giugno per la fase sperimentale

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

CIN affitti brevi, parte lunedì 3 giugno la sperimentazione delle novità introdotte dal Decreto Anticipi, ma da quando sarà obbligatorio? Si procede per fasi

CIN affitti brevi: da quando è obbligatorio? Piattaforma attiva dal 3 giugno per la fase sperimentale

Le novità introdotte dal Decreto Anticipi sul codice identificativo nazionale per gli affitti brevi alla fine dello scorso anno prendono forma: arriva l’intesa della Conferenza Stato-Regioni sul decreto che regola l’interoperabilità della Banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili in locazione breve e per finalità turistica (BDSR).

La notizia arriva direttamente dal Ministero del Turismo nella giornata del 30 maggio.

Ma da quando sarà obbligatorio richiedere il CIN? Il prossimo lunedì, 3 giugno, parte la fase sperimentale che coinvolgerà via via i territori, si procederà, poi, per gradi.

A segnare lo spartiacque, anche per le eventuali sanzioni, sarà la data di pubblicazione dell’avviso di attivazione della piattaforma nazionale in Gazzetta Ufficiale.

CIN affitti brevi: da quando è obbligatorio? Partenza sperimentale dal prossimo lunedì

L’entrata in vigore dell’obbligo di richiedere il CIN, Codice Identificativo Nazionale, è legata all’attivazione della piattaforma utile per la richiesta.

Chi gestisce stanze, appartamenti, strutture utilizzate per affitti brevi o turistici, infatti, inoltra tramite questo canale la richiesta di assegnazione della sequenza alfanumerica utile a censire e monitorare il panorama ricettivo in tutta Italia.

L’avvio delle procedure si articola in due momenti:

  • una partenza sperimentale, che partirà dalla Puglia il prossimo lunedì 3 giugno dalle ore 9;
  • una fase a regime.

In futuro, “sarà data notizia dell’attivazione del servizio per le altre Regioni e Province Autonome, fino a raggiungere, progressivamente, l’intero territorio nazionale”, fa sapere il Ministero con la notizia del 30 maggio.

La fine del periodo transitorio, che segnerà l’entrata in vigore dell’obbligo di richiesta del CIN per gli affitti brevi e turistici, è prevista dopo 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso relativo all’attivazione della procedura su scala nazionale.

Nel frattempo, via via che il raggio d’azione della piattaforma si estende, i cittadini e le cittadine possono adeguarsi in anticipo agli obblighi correlati al CIN previsto dall’art. 13-ter del decreto legge n. 145/2023.

CIN affitti brevi obbligatorio con la piattaforma a regime

La piattaforma del Ministero del Turismo è stata messa a punto al termine di un lungo confronto con le Regioni e le Province Autonome per rendere interoperabili banche dati regionali con quella nazionale.

Va detto, infatti, che il CIN non è una novità assoluta, la necessità di ottenere un codice identificativo era già previsto in alcuni territori: in questi casi la ricodificazione è automatica e i gestori non devono inoltrare la nuova richiesta al Ministero.

Coloro che, invece, dovranno richiedere l’assegnazione del CIN tramite la piattaforma BDSR potranno effettuare l’accesso tramite l’identità digitale.

Una volta all’interno, i titolari delle strutture e i locatori di immobili troveranno le strutture collegate al proprio codice fiscale, integrare gli eventuali dati mancanti e ottenere il codice identificativo nazionale.

In fase di richiesta deve essere presentata anche una dichiarazione sostitutiva con i dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura e, per i locatori, la sussistenza dei requisiti di sicurezza.

Una volta ottenuto, è obbligatorio indicare il CIN nella pubblicazione degli annunci ed esporlo all’esterno delle strutture ricettive e degli immobili in locazione breve o turistica. Gli obblighi di comunicazione riguardano anche i portali telematici che ospitano informazioni su strutture per affitti brevi o turistici.

Il mancato rispetto delle regole legate alla richiesta e all’utilizzo del codice identificativo prevede sanzioni fino a 8.000 euro, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile.

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