Per beneficiare dell'agevolazione dell'IVA al 4 per cento prevista per l'auto destinata ai disabili basta avere a disposizione la patente che riporta specifiche indicazioni sull'adattamento dei veicoli, non serve la certificazione medica. Via libera anche in caso di foglio rosa: i chiarimenti sulle ultime semplificazioni introdotte dall'Agenzia delle Entrate
Si può beneficiare dell’agevolazione dell’IVA al 4 per cento prevista per l’auto destinata ai disabili anche avendo a disposizione solo la patente con specifiche indicazioni sull’adattamento del veicolo.
Non è necessaria la copia della certificazione di handicap o di invalidità rilasciata dalla commissione medica. Via libera anche in caso di foglio rosa, a patto che si ottenga la patente entro la scadenza di un anno dall’acquisto.
A fare luce sulle ultime semplificazioni introdotte sulla documentazione necessaria per beneficiare delle agevolazioni destinate ai disabili è l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione numero 40 del 2023.
Auto per disabili, basta la patente per l’agevolazione dell’IVA al 4 per cento
Sotto la lente di ingrandimento c’è l’articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97 che ha introdotto una aliquota IVA agevolata per le cessioni e le importazioni di veicoli con specifici requisiti di cilindrata adattati alle persone invalide per ridotte o impedite capacità motorie.
Tra decreti attuativi e interventi normativi, prima fra tutte l’introduzione della Legge 104, negli anni le regole di applicazione dell’agevolazione prevista per l’auto destinata ai disabili hanno subito diverse modifiche, in particolare con l’articolo 1-bis del Decreto Legge numero 121/2021 sono state previste delle semplificazioni sulla documentazione necessaria per l’accesso ai benefici.
“Per il riconoscimento delle agevolazioni previste dall’articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con riferimento all’acquisto di veicoli, i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, abilitati alla guida, presentano una copia semplice della patente posseduta, ove essa contenga l’indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, prescritti dalle commissioni mediche locali di cui all’articolo 119, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.
Nel testo della risoluzione numero 40 del 2023 un riepilogo dell’evoluzione normativa.
- Agenzia delle Entrate - Risoluzione numero 40 del 7 luglio 2023
- Consulenza giuridica: semplificazioni nelle agevolazioni sui veicoli per le persone con disabilità
Alla norma è seguito il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che ha modificato le precedenti disposizioni operative e dal 29 gennaio 2022 l’IVA al 4 per cento per le auto destinate ai disabili risulta accessibile con la seguente documentazione:
- copia della patente posseduta con l’indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, prescritti dalle commissioni mediche locali;
- atto notorio o dichiarazione di responsabilità per attestare che nel quinquennio precedente non è stata utilizzata la stessa agevolazione.
“I soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, abilitati alla guida, non devono disporre della copia della certificazione di handicap o di invalidità rilasciata dalla commissione pubblica deputata all’accertamento di tali condizioni che indichi la natura motoria della disabilità, qualora la patente contenga l’indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre”.
Sottolinea l’Agenzia delle Entrate nella documento del 7 luglio 2023.
Auto per disabili, via libera all’agevolazione dell’IVA al 4 per cento anche con il foglio rosa
Facendo seguito alle richieste di chiarimenti avanzate da un’associazione impegnata in attività di mobilità personale, guida e trasporto pubblico e privato, con un interesse particolare per la tutela dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie, il documento scioglie anche un altro nodo: via libera all’agevolazione dell’IVA al 4 per cento anche in presenza di foglio rosa.
Necessario, in ogni caso, rispettare due condizioni:
- allo stesso modo della patente deve contenere la prescrizione degli adattamenti alla guida;
- bisogna conseguire la patente entro la scadenza di un anno dall’acquisto.
L’Agenzia delle Entrate, a sostegno della sua posizione di apertura, fa riferimento anche alla formulazione del comma 2 bis dell’articolo 1 della legge 97 del 1986:
“Il beneficio della riduzione dell’aliquota relativa all’imposta sul valore aggiunto, di cui al comma 1, decade qualora l’invalido non abbia conseguito la patente di guida delle categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data dell’acquisto del veicolo. Entro i successivi tre mesi l’invalido provvede al versamento della differenza tra l’imposta sul valore aggiunto pagata e l’imposta relativa all’aliquota in vigore per il veicolo acquistato”.
Appare chiaro, quindi, che non è strettamente necessario avere a disposizione al momento dell’acquisto la patente che funge da lasciapassare per beneficiare dell’agevolazione IVA prevista per l’auto destinata ai disabili.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: IVA auto disabili, aliquota al 4 per cento anche con il foglio rosa: entro un anno la patente