Anche per l'IRAP la canonica scadenza del 30 giugno slitta: per il versamento di saldo e acconto 2023 i soggetti ISA hanno tempo fino al 20 luglio con la proroga annunciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nella giornata del 14 giugno. Le istruzioni per i versamenti
L’IRAP, imposta regionale sulle attività produttive, rientra tra le imposte da versare, in via ordinaria, entro la data del 30 giugno che segna la scadenza del saldo relativo allo scorso anno e al primo acconto 2023.
Con la proroga annunciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il 13 giugno, il termine ultimo per procedere con i pagamenti senza maggiorazioni passa al 20 luglio per i soggetti ISA, ovvero coloro che svolgono le attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e dichiarano ricavi o compensi entro determinati limiti.
Le istruzioni sul pagamento di saldo e acconto IRAP 2023 e il calendario rivisto alla luce delle novità in arrivo con un prossimo provvedimento.
IRAP, la scadenza del saldo e dell’acconto 2023 passa al 20 luglio per i soggetti ISA
Come previsto per l’IRPEF, l’IRES e le imposte sostitutive emerse dalla dichiarazione dei redditi, anche il saldo e l’acconto dell’IRAP, imposta regionale sulle attività produttive, devono essere versati in linea generale entro la scadenza del 30 giugno.
Negli ultimi anni, però, più volte il calendario canonico di date da rispettare è stato rivisto. E lo stesso accadrà anche per il 2023: il Ministero dell’Economia e delle Finanze, infatti, ha anticipato che con un provvedimento ad hoc il termine slitterà al 20 luglio.
In particolare saranno i soggetti ISA, compresi coloro che applicano il regime forfettario, ad avere più tempo per poter pagare senza alcuna maggiorazione le imposte che emergono dalle dichiarazioni.
Il pagamento dell’IRAP da parte dei soggetti obbligati avviene tramite autoliquidazione in due momenti dell’anno. I contribuenti, utilizzando il modello F24, pagano le somme dovute versando:
- saldo 2022 e acconto 2023 entro la scadenza del 30 giugno che per i soggetti ISA slitta al 20 luglio;
- seconda o unica rata di acconto entro la scadenza del 30 novembre.
A regolare l’imposta regionale sulle attività produttive sono gli articoli da 1 a 45 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
Sono chiamati ad effettuare i versamenti dell’IRAP gli esercenti attività d’impresa e lavoro autonomo, che operano sia in forma individuale che associata, gli enti non commerciali privati ma anche le amministrazioni ed enti pubblici.
La riforma fiscale attualmente in cantiere prevede una graduale abolizione dell’IRAP e in questa direzione dal periodo d’imposta 2022 sono stati escluse dalla platea di soggetti obbligati le seguenti categorie:
- le persone fisiche che esercitano attività di impresa commerciale,
- le persone fisiche che esercitano per professione abituale, anche se non esclusiva, le attività indicate all’articolo 2195 del Codice Civile e delle attività indicate alle lettere b) e c), comma 2 dell’articolo 32 del TUIR che eccedono i limiti stabiliti, anche se non organizzate in forma d’impresa;
- gli esercenti arti e professioni che producono redditi ai sensi dell’articolo 53, comma 1 del TUIR.
L’esclusione riguarda anche l’impresa familiare e all’azienda coniugale non gestita in forma societaria e riguarda sia l’obbligo di versamento che quello dichiarativo.
IRAP, le istruzioni sul versamento dell’acconto 2023 in scadenza il 20 luglio
Per verificare la necessità di versare l’acconto IRAP, è necessario tenere conto degli importi dovuti:
- per le società o associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR, bisogna procedere con il pagamento se l’importo indicato nel rigo IR21 della dichiarazione supera i 51,65 euro;
- in tutti gli altri casi è necessario effettuare il pagamento se l’importo indicato nel rigo IR21 della dichiarazione supera i 20,66 euro.
Chi è chiamato a versare l’acconto dell’imposta sulle attività produttive effettua il pagamento in due rate, ma se la prima tranche è inferiore a 103 euro l’acconto totale potrà essere versato in un’unica soluzione entro la scadenza del 30 novembre.
Nel caso, invece, di primo acconto IRAP 2023 superiore o uguale ad euro 103 la cifra dovrà essere versata in due quote:
- primo acconto IRAP 2023 entro la scadenza del 30 giugno, 20 luglio per i soggetti ISA, insieme al saldo dell’anno precedente;
- secondo o unico acconto IRAP 2023 entro il 30 novembre.
Il pagamento è suddiviso in quote pari al 40 e al 60 per cento per i soggetti non ISA, mentre divisa in parti uguali per i soggetti ISA.
IRAP, saldo e acconto in scadenza: le istruzioni sulla rateizzazione
Saldo e prima rata dell’acconto IRAP, in ogni caso, possono essere rateizzate seguendo le scadenze riportate nel calendario e aggiornato con la proroga del primo appuntamento al 20 luglio annunciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La tabella di marcia per i titolari di partita IVA che applicano gli ISA.
RATA | VERSAMENTO | INTERESSI % | VERSAMENTO (*) | INTERESSI % |
---|---|---|---|---|
1ª | 20 luglio | 0,00 | 31 luglio | 0,00 |
2ª | 17 luglio (si attendono chiarimenti sulla possibilità di effettuare anche il versamento della seconda rata entro il 20 luglio) | 0,18 | 21 agosto | 0,18 |
3ª | 21 agosto | 0,51 | 18settembre | 0,51 |
4ª | 18 settembre | 0,84 | 16 ottobre | 0,84 |
5ª | 16 ottobre | 1,17 | 16 novembre | 1,17 |
6ª | 16 novembre | 1,50 |
(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.
IRAP 2023, saldo e acconto in scadenza: i codici tributo da utilizzare
Seguendo le regole appena descritte, il pagamento del saldo e del primo acconto relativo all’IRAP 2023 può essere effettuato indicando nel modello F24 l’apposito codice tributo.
Imposta regionale sulle attività produttive saldo | codice tributo 3800 |
---|---|
IRAP acconto prima rata | codice tributo 3812 |
Di seguito tutte le altre sequenze di cifre da utilizzare per i versamenti relativi all’IRAP.
Interessi pagamento dilazionato tributi regionali | codice tributo 3805 |
IRAP acconto seconda rata o acconto in unica soluzione | codice tributo 3813 |
IRAP - versamento mensile - art. 10 bis, comma 1, dlgs. 446/97 - ( risoluzione n. 51 del 15/02/2008 | codice tributo 3858 |
IRAP - utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui all’articolo 1,comma 21, della legge 23 Dicembre 2014, n. 190 | codice tributo 3883 |
IRAP - contenzioso e adempimenti da accertamento art. 29 dl 78/2010 | codice tributo 9934 |
IRAP- contenzioso e adempimenti da accertamento art. 29 dl 78/2010 - interessi | codice tributo 9935 |
Sanzioni relative all’IRAP - contenzioso e adempimenti da accertamento art. 29, dl 78/2010 | codice tributo 9971 |
Accertamento con adesione - Ravvedimento su importi rateizzati relativi all’IRAP a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, mediazione - interessi - art. 13 d.lgs 472/1997 | codice tributo 1987 |
Accertamento con adesione - Spese di notifica per atti impositivi | codice tributo 9400 |
Accertamento con adesione - IRAP e relativi interessi accertamento con adesione | codice tributo 9415 |
Accertamento con adesione - Sanzione e altre somme dovute relative all’IRAP accertamento con adesione | codice tributo 9416 |
Accertamento con adesione - Sanzione anagrafe tributaria codice fiscale e altre violazioni tributarie | codice tributo 9424 |
Accertamento con adesione - IRAP e relativi interessi - adesione al verbale di constatazione-art. 5 bis, d.lgs n. 218/1997- risoluzione n. 426 del 6/11/2008 | codice tributo 9908 |
Accertamento con adesione - Sanzione ed altre somme dovute relative all’IRAP- adesione al verbale di constatazione - art. 5 bis, d.lgs n. 218/1997- risoluzione n. 426 del 6/11/2008 | codice tributo 9909 |
Accertamento con adesione - IRAP e relativi interessi - adesione all’invito a comparire -art. 5 c. 1 bis -dlgs n. 218/1997 | codice tributo 9920 |
Accertamento con adesione - Sanzione e altre somme relative all’IRAP- adesione all’invito a comparire -art.5, c. 1bis, dlgs n. 218/1997 | codice tributo 9921 |
Accertamento con adesione - Ravvedimento su importi rateizzati relativi all’IRAP a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione,conciliazione giudiziale, mediazione - sanzione - art.13 dls 472/1997 | codice tributo 9949 |
Conciliazione giudiziale - Ravvedimento su importi rateizzati relativi all’IRAP a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione,conciliazione giudiziale, mediazione - interessi - art.13 d.lgs. 472/1997 | codice tributo 1987 |
Conciliazione giudiziale - Spese di notifica per atti impositivi | codice tributo 9400 |
Conciliazione giudiziale - Sanzione anagrafe tributaria codice fiscale e altre violazioni tributarie | codice tributo 9424 |
Conciliazione giudiziale - Sanzione per decadenza da rateazione relativa all’IRAP - art. 29, c.1, lettera a), d.l. n. 78/2010 | codice tributo 9478 |
Conciliazione giudiziale - IRAP e relativi interessi conciliazione giudiziale | codice tributo 9512 |
Conciliazione giudiziale - Sanzione e altre somme dovute relative all’IRAP conciliazione giudiziale | codice tributo 9513 |
Conciliazione giudiziale - Ravvedimento su importi rateizzati relativi all’IRAP a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione,conciliazione giudiziale, mediazione - sanzione - art.13 dls 472/1997 | codice tributo 9949 |
Definizione delle sole sanzioni - Spese di notifica per atti impositivi | codice tributo 9400 |
Definizione delle sole sanzioni - Sanzione anagrafe tributaria codice fiscale e altre violazioni tributarie | codice tributo 9424 |
Definizione delle sole sanzioni - Sanzione pecuniaria relativa all’IRAP definizione delle sole sanzioni | codice tributo 9607 |
Definizione delle sole sanzioni - Sanzione - utilizzo componenti reddituali negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati - art. 8, c. 2, d.l. n.16/2012 | codice tributo 9695 |
Omessa impugnazione - Ravvedimento su importi rateizzati relativi all’IRAP a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione,conciliazione giudiziale, mediazione - interessi - art.13 dls 472/1997 | codice tributo 1987 |
Omessa impugnazione IRAP e relativi interessi - recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione - controllo sostanziale | codice tributo 7452 |
Omessa impugnazione IRAP - recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione - sanzione - controllo sostanziale | codice tributo 7453 |
Omessa impugnazione IRAP - spese di notifica per atti impositivi | codice tributo 9400 |
Omessa impugnazione IRAP - Sanzione anagrafe tributaria codice fiscale e altre violazioni tributarie | codice tributo 9424 |
Omessa impugnazione IRAP e relativi interessi omessa impugnazione | codice tributo 9466 |
Omessa impugnazione IRAP - sanzione e altre somme dovute relative all’IRAP omessa impugnazione | codice tributo 9467 |
Omessa impugnazione IRAP - sanzione per decadenza da rateazione relativa all’IRAP - art. 29, c.1, lett. a), d.l. n. 78/2010 | codice tributo 9478 |
Omessa impugnazione - Ravvedimento su importi rateizzati relativi all’IRAP a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione,conciliazione giudiziale, mediazione - sanzione - art.13 dls 472/1997 | codice tributo 9949 |
Reclamo e mediazione - Ravvedimento su importi rateizzati relativi all’IRAP a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione,conciliazione giudiziale, mediazione - interessi - art.13 dls 472/1997 | codice tributo 1987 |
Reclamo e mediazione - Sanzione per decadenza da rateazione relativa all’IRAP - art. 29, c.1, lett. a), d.l. n. 78/2010 | codice tributo 9478 |
Reclamo e mediazione - Ravvedimento su importi rateizzati relativi all’IRAP a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione,conciliazione giudiziale, mediazione - sanzione - art.13 dls 472/1997 | codice tributo 9949 |
Reclamo e mediazione - IRAP e relativi interessi-reclamo e mediazione di cui all’art. 17-bis d.lgs. 546/1992 | codice tributo 9955 |
Reclamo e mediazione - Sanzioni dovute relative all’IRAP - reclamo e mediazione di cui all’art. 17-bis d.lgs.546/1992 | codice tributo 9956 |
Ravvedimento operoso - Interessi sul ravvedimento IRAP - art. 13 d. lgs. n. 472 del 18/12/1997, ris. n. 109/e del 22/05/2007 | codice tributo 1993 |
Ravvedimento operoso: Restituzione di somme erogate dall’Agenzia delle Entrate indebitamente percepite - imposta | codice tributo 8084 |
Ravvedimento operoso: Restituzione di somme erogate dall’Agenzia delle Entrate indebitamente percepite - interessi | codice tributo 8085 |
Ravvedimento operoso: Restituzione di somme erogate dall’Agenzia delle Entrate indebitamente percepite - sanzioni | codice tributo 8086 |
Ravvedimento operoso: - sanzione pecuniaria IRAP | codice tributo 8907 |
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: IRAP: scadenza alle porte per saldo e acconto 2023, ma arriva la proroga per i versamenti