Le indennità aggiuntive di fine servizio rientrano nell'applicazione della tassazione separata. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate: le somme sono imponibili per un ammontare netto ridotto dell'importo di 309,87 euro per ciascun anno di servizio
L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla corretta tassazione da applicare alle indennità aggiuntive di fine servizio.
Le somme erogate dall’ente ai dipendenti al momento della cessazione del servizio deve essere assoggettata a tassazione separata.
Lo spiega la risposta all’interpello numero 425 dell’8 settembre 2023.
L’importo deve essere determinato sottraendo, all’ammontare netto, l’importo di 309,87 euro per ciascun anno di servizio.
Non sono previste ulteriori riduzioni dal momento che non è previsto il versamento dei contributi a carico dei dipendenti.
Indennità aggiuntive di fine servizio: i precedenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Con la risposta all’interpello numero 425 dell’8 settembre scorso, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla tassazione da applicare alle indennità aggiuntive di fine servizio.
Lo spunto per le delucidazioni nasce dai quesiti posti dall’istante, un fondo di previdenza al quale vengono iscritti di diritto i dipendenti civili di ruolo e non di ruolo dell’amministrazione.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 425 dell’8 settembre 2023
- Trattamento fiscale delle indennità aggiuntive di fine servizio erogate da un Fondo di previdenza alimentato in gran parte da premi di produttività o incentivi all’attività d’istituto.
Tale fondo intende sapere se si deve applicare le regole previste per indennità equipollenti al TFR o per altre indennità e somme.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce qual è la corretta tassazione da applicare, sulla base dei pronunciamenti della Corte di Cassazione.
Per prima cosa viene richiamato il comma 1 dell’articolo 17 del TUIR, che stabilisce i redditi che non concorrono alla formazione del reddito complessivo, ma sono invece assoggettati al regime di tassazione separata.
In merito al trattamento di fine rapporto, l’articolo 19 del TUIR stabilisce che:
“costituisce reddito per un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva.”
Successivamente vengono stabilite le regole per il calcolo della tassazione.
Le altre indennità indicate dal citato articolo 17 del TUIR, lettera a) comma 1, anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono “tassate” per intero, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge.
La tassazione da applicare alle indennità equipollenti prevede invece una riduzione dell’ammontare netto di una somma pari a 309,87 euro per ciascun anno preso in considerazione.
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in merito alle prestazioni erogate al momento della cessazione del rapporto di lavoro sono stati forniti con la circolare numero 2 del 1986.
Il documento di prassi ha spiegato quanto segue:
“le «indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente» sono quelle spettanti ai pubblici dipendenti e, in specie, stante la codificata equipollenza, ovvero equivalenza con il TFR, quelle corrisposte in ogni caso in cui venga a cessare il rapporto di pubblico impiego o l’appartenenza ad una generale categoria di detto settore (ad es. l’indennità di buonuscita).”
Nel caso di più indennità, il carattere di equipollente non potrà essere assegnato a quella principale.
Indennità aggiuntive di fine servizio: qual è la corretta tassazione da applicare?
I chiarimenti forniti in precedenza dall’Amministrazione finanziaria con la circolare numero 2 del 1986 vengono ripresi anche per l’individuazione delle indennità e somme percepite una tantum alla cessazione del rapporto di lavoro.
Nel perimetro degli importi in questione siano comprese le indennità commisurate alla durata del rapporto di lavoro, che sono corrisposte anche da soggetti diversi dal datore di lavoro vero e proprio.
Nel caso del settore pubblico si tratta generalmente degli emolumenti erogati da Fondi o Casse di previdenza, compreso un trattamento aggiuntivo di fine rapporto.
A riguardo, non incide il soggetto che eroga le somme così come la modalità di adesione da parte del lavoratore.
In linea generale le indennità oggetto di analisi nel documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate sono state ritenute come rientranti tra le “altre indennità somme”.
Più di recente è stato fatta valere in giudizio una differente interpretazione, che le fa rientrare tra le “indennità equipollenti” al TFR.
Ricevuto su richiesta il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato, con la nota prot. n. 168969/2023 viene ricordato che l’Ente eroga un’indennità, ragguagliata agli anni di servizio civile di ruolo e non di ruolo prestato, compresi i periodi di assenza valutabili ai fini della pensione.
La natura giuridica dell’ente è quindi di fondo di previdenza, alimentato principalmente dai premi di produttività o dagli incentivi all’attività d’istituto.
Vengono dunque richiamate diverse pronunce della orte di Cassazione (ordinanze 10 settembre 2020, n. 18715, 15 novembre 2021, n. 34231, 17gennaio 2020, n. 917).
L’indennità in questione, come dai pareri forniti, ha funzione previdenziale ed è assimilabile all’indennità equipollente.
Deve quindi essere applicata la tassazione separata prevista dall’articolo 17 del TUIR, dal momento che si esclude che si tratti di contributi diretti a carico del dipendete, versati interamente dallo stesso. al fondo previdenziale.
Non si può quindi applicare la riduzione dell’imponibile ma deve essere riconosciuta la deduzione forfettaria, stabilita dall’articolo 19, comma 2-bis del TUIR.
Si applica quindi la tassazione separata e l’ammontare netto è ridotto dell’importo di 309,87 euro per ciascun anno di servizio.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Indennità aggiuntive di fine servizio: qual è la corretta tassazione da applicare?