TFR, le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate sul calcolo, nel caso in cui il lavoratore sia stato dipendente pubblico, sono fornite nella risposta all'interpello numero 154 del 24 marzo 2022. Il trattamento di fine rapporto deve essere formato da una parte calcolata secondo la disciplina delle indennità equipollenti e da un'altra il cui calcolo segue le regole del TRF.
TFR, come si calcola nel caso in cui il lavoratore sia stato prima in precedenza un dipendente pubblico?
A fornire i chiarimenti è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 154 del 24 marzo 2022.
Se il dipendente pubblico, e quindi in regime di indennità equipollente Ips, passa a privato al regime TFR, il trattamento di fine rapporto è formato:
- da una quota pari all’importo maturato fino al nuovo rapporto, secondo la disciplina delle indennità equipollenti, rivalutato;
- da una quota costituita dagli ordinari accantonamenti annuali al TFR, a partire dal momento della nuova assunzione.
Il nuovo datore di lavoro, nella certificazione unica, dovrà indicare separatamente sia gli importi maturati in relazione al rapporto con l’ente pubblico che quelli maturati con il privato.
TFR, i chiarimenti delle Entrate sul calcolo
Con la risposta all’interpello numero 154 del 24 marzo 2022, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul calcolo del TFR.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 154 del 24 marzo 2022
- Regime fiscale del trattamento di fine rapporto (TFR) in caso di passaggio dal regime di indennità equipollente (IPS) al regime di trattamento di fine rapporto (TFR) per effetto di operazioni straordinarie di cui all’articolo 2112 del codice civile - Articoli 17 e 19 del Tuir.
Il caso concreto è quello del passaggio di un lavoratore dal regime di indennità equipollente, Ips, al regime TFR.
Tale passaggio dipende dalla cessione d’azienda di un comune: in altre parole, il lavoratore passa da un contratto di lavoro di dipendente pubblico a privato.
Nel documento di prassi l’Agenzia delle Entrate spiega come deve essere calcolato il trattamento di fine rapporto è formato. Nello specifico deve essere composto:
- da una quota pari all’importo maturato fino al nuovo rapporto, secondo la disciplina delle indennità equipollenti, rivalutato;
- da una quota costituita dagli ordinari accantonamenti annuali al TFR, a partire dal momento della nuova assunzione.
Il documento chiarificatore spiega quale è la corretta tassazione da applicare ai fini IRPEF in caso di passaggio dal regime di Indennità premio di servizio, Ips, previsto per i dipendenti locali al TFR, previsto per i dipendenti di privati.
L’Amministrazione riepiloga il quadro normativo di riferimento e i principali documenti di prassi con i chiarimenti del caso.
Per quanto riguarda il passaggio del lavoro da dipendente comunale pubblico a privato, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 2112 del codice civile.
Tale articolo dispone il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda, compreso quello dell’anzianità raggiunta.
La conservazione dei diritti deve essere regolamentata da un accordo tra le parti, in base a quanto previsto dall’articolo 47, legge n. 428/1990.
Nel caso concreto, tale accordo prevede esclusivamente che l’ente locale applichi le disposizioni previste per l’Ips fino al termine del rapporto di lavoro e la disciplina del TFR per il nuovo contratto.
Non viene tuttavia stabilito nulla in merito alla liquidazione delle indennità premio direttamente all’interessato.
L’INPS-Gestione dipendenti pubblici, dal momento che non era presente un accordo diverso, ha trasferito all’istante l’importo lordo dell’Ips maturato nel periodo di servizio presso l’ente locale (considerando il rapporto concluso).
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’azienda deve pagare un’unica prestazione a titolo di trattamento di fine rapporto.
Tale prestazione deve comprendere sia della quota maturata presso il datore di lavoro pubblico, rivalutata, sia la quota maturata alle dipendenze del datore di lavoro privato.
TFR, il calcolo del TFR e la compilazione della certificazione unica
Nel documenti di prassi l’Agenzia delle Entrate fornisce istruzioni sul calcolo relativo alla determinazione della base imponibile IRPEF.
Nello specifico, l’Ips deve essere computata sottraendo prima dall’importo lordo una percentuale di esenzione pari al 40,98 per cento:
“corrispondente al rapporto fra l’aliquota di contribuzione a carico del lavoratore e l’aliquota di contribuzione complessiva (2,5/6,1 = 40,98) calcolata sulla retribuzione utile. Detto importo è ulteriormente ridotto di una somma pari a euro 309,87 per ogni anno di servizio, con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale.”
Per quanto riguarda la quota che viene maturata dall’azienda, si deve considerare l’ammontare ridotto delle rivalutazioni annualmente assoggettate a imposta sostitutiva.
In altre parole, il TFR deve essere composto da una quota pari all’importo maturato fino alla data del passaggio da dipendente pubblico e privato, determinato secondo la disciplina delle indennità equipollenti, rivalutato, e da una quota formata dagli ordinari accantonamenti annuali al Tfr, effettuati a partire dalla data del passaggio.
Per quanto riguarda le indicazioni relative alla certificazione unica, l’Agenzia delle Entrate spiega che si devono seguire le indicazioni dell’elenco:
- si deve rilasciare al dipendente una sola certificazione unica con i dati relativi alla IPS e al TFR;
- i dati relativi alla IPS devono essere inseriti nella sezione "TFR ed altre indennità maturate al 31/12/2000 - passaggi da indennità equipollenti a TFR" e, in particolare nei punti 835 e seguenti. Le istruzioni al punto 839 precisano che in ipotesi di passaggio dal regime di indennità equipollente al regime del TFR, se il passaggio è avvenuto dopo il 31 dicembre 2000, l’importo da indicare è quello dell’indennità equipollente calcolato come da istruzioni al punto 824;
- non deve essere compilata la sezione composta dai punti 820 e seguenti;
- nel punto 835, come precisato nelle relative istruzioni deve essere indicato il periodo di commisurazione dell’indennità equipollente, calcolato fino alla data del passaggio;
- i dati relativi al TFR maturato dal passaggio devono essere inseriti nella sezione composta dai punti 857 e seguenti;
- non deve essere compilato il punto 819 in quanto il sostituto cedente non ha effettuato alcuna erogazione;
- campi relativi ai dati relativi al rapporto di lavoro devono comprendere la durata complessiva di entrambi i rapporti di lavoro;
- devono essere compilati i punti da 801 a 813, relativi alle informazioni da fornire al contribuente.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: TFR, i chiarimenti delle Entrate sul calcolo