IMU: cancellazione della seconda rata, ovvero il saldo in scadenza il 16 dicembre 2020. Il testo ufficiale del decreto Ristori, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 ottobre 2020, conferma l'esonero. Quello del decreto Ristori bis amplia la platea delle attività interessate. Il decreto Ristori quater cambia i precedenti requisiti: i gestori delle attività non devono essere proprietari degli immobili ma soggetti passivi dell'imposta municipale propria.
Esenzione e cancellazione seconda rata IMU 2020: il testo definitivo del decreto Ristori conferma la cancellazione della seconda rata, ovvero del saldo in scadenza il prossimo 16 dicembre 2020.
Lo prevede l’articolo 9 del provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 ottobre 2020 ed in vigore dal giorno successivo, per bilanciare le restrizioni del decreto del 24 ottobre.
L’articolo 5 del DL numero 149 del 9 novembre 2020, ovvero il decreto Ristori bis, amplia la platea delle attività interessate: la cancellazione dell’imposta municipale propria è prevista anche per quelle ubicate in zone con scenario di massima gravità e un livello di rischio alto, zone rosse, con codice ATECO compreso nella lista dell’allegato 2.
A modificare i requisiti è poi il testo del decreto Ristori quater. Mentre in precedenza l’esenzione era prevista per gli immobili in cui si svolgono le attività, a condizione che i relativi proprietari fossero anche gestori delle attività esercitate negli stessi, con il nuovo testo il requisito cambia.
Con l’articolo 8 del DL 30 novembre 2020, n. 157, in vigore dallo stesso giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, l’esonero si applica ai soggetti passivi dell’imposta municipale propria.
IMU: cancellazione della seconda rata: cosa cambia con il decreto Ristori quater
Fermo restando che la scadenza del 16 dicembre 2020 rimane in calendario per tutti i soggetti obbligati dal versamento che non rientrano nell’esenzione, il decreto Ristori quater prevede il superamenti di un requisito.
L’articolo 8 del DL del 30 novembre 2020, n. 157, ovvero il decreto Ristori quater, modifica la precedente condizione da rispettare: l’esenzione era prevista per gli immobili in cui si svolgono le attività, a condizione che i relativi proprietari fossero anche gestori delle attività esercitate negli stessi.
Nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed in vigore dallo stesso giorno della pubblicazione vengono elencati i riferimenti normativi che si riferiscono alla cancellazione della seconda rata dell’IMU e viene specificato che:
“si applicano ai soggetti passivi dell’imposta municipale propria, come individuati dal comma 743 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che siano anche gestori delle attività economiche indicate dalle predette disposizioni.”
In altre parole l’esonero è esteso a tutti i soggetti passivi dell’IMU, previsti dalla legge di bilancio 2020, senza la necessità che gli stessi siano proprietari dell’immobile in questione.
IMU: cancellazione della seconda rata nel testo ufficiale del decreto Ristori
La cancellazione della seconda rata dell’IMU è tra le misure del Governo per far fronte alle conseguenze economiche degli interventi restrittivi.
Dopo l’intervento durante la conferenza stampa del 25 ottobre 2020, per spiegare il nuovo dpcm del giorno precedente del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, lo conferma il testo del decreto Ristori, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 ottobre 2020 ed in vigore dal giorno successivo.
Per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità fiscali e del lavoro è possibile iscriversi gratuitamente al canale YouTube di Informazione Fiscale:
Dopo aver descritto quelle che saranno le azioni previste per il periodo compreso tra oggi, 26 ottobre 2020, e il prossimo 24 novembre, Conte ha sottolineato le intenzioni del Governo per venire incontro alle conseguenze economiche delle nuove chiusure:
“Non mi piace fare promesse, piuttosto preferisco prendere un impegno a nome dell’intero Governo: sono già pronti gli indennizzi di tutti coloro che verranno penalizzati da queste nuove norme.”
Tra le nuove misure di ristoro economico c’è la cancellazione del saldo IMU.
La misura è contenuta nell’articolo 9 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137.
Il testo dell’articolo è il seguente:
“Art. 9. (Cancellazione della seconda rata IMU)
1. Ferme restando le disposizioni dell’articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in considerazione degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per l’anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all’allegato 1 annesso al presente decreto.
La condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate viene modificata dal decreto Ristori quater.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
3. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, il Fondo di cui all’articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 96,4 milioni di euro per l’anno 2020. I decreti di cui al comma 5 dell’articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020 sono adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3 pari a 121,3 milioni di euro per l’anno 2020 si provvede ai sensi dell’articolo 34.”
L’esenzione della seconda rata dell’IMU era prevista per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività a condizione che il proprietario fosse gestore delle attività esercitate negli immobili in questione.
Tale requisito è stato appunto superato da quanto previsto nel decreto Ristori quater che ha stabilito che l’agevolazione si applichi ai soggetti passivi dell’imposta municipale propria, a condizione che siano anche gestori delle attività economiche indicate dalle disposizioni.
IMU, per chi è prevista la cancellazione del saldo IMU: attività e codici ATECO
Tra gli altri interventi del decreto ci sono nuovi contributi a fondo perduto e, appunto, la cancellazione della seconda rata dell’IMU, ovvero del saldo in scadenza il 16 dicembre 2020.
Dalla misura confermata dal testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale sono esclusi i destinatari delle misure previste dall’articolo 78 del decreto Agosto ovvero i soggetti esercenti attività cinematografica e teatrale, organizzazione di fiere, discoteche e stabilimenti.
Per tali soggetti restano le regole vigenti che non prevedono gli ulteriori vincoli.
L’esenzione è relativa agli immobili e alle pertinenze in cui si svolgono le loro attività per le categorie interessate dalle restrizioni.
Tali categorie sono individuate dai codici ATECO indicati nell’allegato 1 del decreto.
Bisogna sottolineare che il requisito superato dal decreto Ristori quater, non si applicava già ai destinatari dell’articolo 78 del DL 104 del 2020, per i quali appunto non era prevista la condizione della corrispondenza tra il proprietario dell’immobile e il gestore dell’attività che viene esercitata in tale immobile.
Per i soggetti in questione l’abolizione del versamento continua ad applicarsi, indipendentemente dal fatto che le stesse attività siano ricomprese nella tabella allegata al decreto e che la norma preveda in generale tale condizione.
In base alla stima contenuta nella relazione tecnica, la perdita di gettito per l’anno 2020 sarebbe pari a 121,3 milioni di euro.
Le attività che possono usufruire dell’agevolazione che intende bilanciare gli effetti delle ulteriori chiusure sono riportate nella tabella riassuntiva.
Codice ATECO | Attività |
---|---|
493210 | Trasporto con taxi |
493220 | Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente |
493901 | Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano |
551000 | Alberghi |
552010 | Villaggi turistici |
552020 | Ostelli della gioventù |
552030 | Rifugi di montagna |
552040 | Colonie marine e montane |
552051 | Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence |
552052 | Attività di alloggio connesse alle aziende agricole |
553000 | Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte |
559020 | Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero |
561011 | Ristorazione con somministrazione |
561012 | Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole |
561030 | Gelaterie e pasticcerie |
561041 | Gelaterie e pasticcerie ambulanti |
561042 | Ristorazione ambulante |
561050 | Ristorazione su treni e navi |
562100 | Catering per eventi, banqueting |
563000 | Bar e altri esercizi simili senza cucina |
591300 | Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi |
591400 | Attività di proiezione cinematografica |
749094 | Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport |
773994 | Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi |
799011 | Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento |
799019 | Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca |
799020 | Attività delle guide e degli accompagnatori turistici |
823000 | Organizzazione di convegni e fiere |
855209 | Altra formazione culturale |
900101 | Attività nel campo della recitazione |
900109 | Altre rappresentazioni artistiche |
900201 | Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli |
900209 | Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche |
900309 | Altre creazioni artistiche e letterarie |
900400 | Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche |
920009 | Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo) |
931110 | Gestione di stadi |
931120 | Gestione di piscine |
931130 | Gestione di impianti sportivi polivalenti |
931190 | Gestione di altri impianti sportivi nca |
931200 | Attività di club sportivi |
931300 | Gestione di palestre |
931910 | Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi |
931999 | Altre attività sportive nca |
932100 | Parchi di divertimento e parchi tematici |
932910 | Discoteche, sale da ballo night-club e simili |
932930 | Sale giochi e biliardi |
932990 | Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca |
949920 | Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby |
949990 | Attività di altre organizzazioni associative nca |
960410 | Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) |
960420 | Stabilimenti termali |
960905 | Organizzazione di feste e cerimonie |
IMU, le attività aggiunte dal decreto Ristori bis ed i relativi codici ATECO
Sulla stessa linea di quanto previsto dal decreto Ristori, si muove anche il decreto Ristori bis.
Il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 novembre 2020, ed in vigore dalla stessa data, allunga l’elenco delle attività che hanno diritto alla cancellazione dell’imposta municipale unica.
L’articolo 5, infatti, prevede l’agevolazione anche per tutte le attività con codice ATECO inserito nell’allegato 2 del DL 149 del 2020, a condizione che gli stabili siano ubicati nei comuni nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, ovvero le regioni rosse.
Nella tabella riassuntiva sono riportati i codici ATECO dell’allegato 2.
Codice ATECO | Attività |
---|---|
47.19.10 | Grandi magazzini |
47.19.90 | Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari |
47.51.10 | Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa |
47.51.20 | Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria |
47.53.11 | Commercio al dettaglio di tende e tendine |
47.53.12 | Commercio al dettaglio di tappeti |
47.53.20 | Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum) |
47.54.00 | Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati |
47.64.20 | Commercio al dettaglio di natanti e accessori |
47.78.34 | Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori |
47.59.10 | Commercio al dettaglio di mobili per la casa |
47.59.20 | Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame |
47.59.40 | Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico |
47.59.60 | Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti |
47.59.91 | Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico |
47.59.99 | Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca |
47.63.00 | Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati |
47.71.10 | Commercio al dettaglio di confezioni per adulti |
47.71.40 | Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle |
47.71.50 | Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte |
47.72.20 | Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio |
47.77.00 | Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria |
47.78.10 | Commercio al dettaglio di mobili per ufficio |
47.78.31 | Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte) |
47.78.32 | Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato |
47.78.33 | Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi |
47.78.35 | Commercio al dettaglio di bomboniere |
47.78.36 | Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria) |
47.78.37 | Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti |
47.78.50 | Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari |
47.78.91 | Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo |
47.78.92 | Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l’imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone) |
47.78.94 | Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop) |
47.78.99 | Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca |
47.79.10 | Commercio al dettaglio di libri di seconda mano |
47.79.20 | Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato |
47.79.30 | Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati |
47.79.40 | Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet) |
47.81.01 | Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli |
47.81.02 | Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici |
47.81.03 | Commercio al dettaglio ambulante di carne |
47.81.09 | Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca |
47.82.01 | Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento |
47.82.02 | Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie |
47.89.01 | Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti |
47.89.02 | «Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura; attrezzature per il giardinaggio» |
47.89.03 | «Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso» |
47.89.04 | Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria |
47.89.05 | «Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico» |
47.89.09 | Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca |
47.99.10 | Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta) |
96.02.02 | Servizi degli istituti di bellezza |
96.02.03 | Servizi di manicure e pedicure |
96.09.02 | Attività di tatuaggio e piercing |
96.09.03 | Agenzie matrimoniali e d’incontro |
96.09.04 | Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari) |
96.09.09 | Altre attività di servizi per la persona nca |
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: IMU: cancellazione della seconda rata nel testo dei decreti Ristori