L'esenzione IMU prevista per gli Enti non commerciali si applica anche in caso di immobili concessi in comodato d'uso, a patto che rispettino specifici requisiti e anche in caso di temporaneo inutilizzo: i chiarimenti del Dipartimento delle Finanze
L’esenzione IMU per gli immobili posseduti e utilizzati dagli ENC, Enti non commerciali, oggetto di una norma di interpretazione autentica nella Legge di Bilancio 2024, si fa sempre più chiara con le istruzioni fornite dal Dipartimento delle Finanze il 16 luglio.
In particolare i riflettori si accendono sull’applicazione dell’agevolazione anche per i beni concessi in comodato a un soggetto funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente per lo svolgimento non commerciale di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive o anche di culto.
Esenzione IMU per gli Enti non commerciali e comodato d’uso: come verificare i requisiti
Con la circolare numero 2/DF del 16 luglio, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiarito più nel dettaglio le modalità per verificare il rispetto dei requisiti previsti, partendo dalla posizione della Corte di Cassazione.
Prima di tutto si specifica che l’esenzione IMU prevista per gli ENC è applicabile nel caso in cui tra due enti non commerciali esista un rapporto di strumentalità che può essere funzionale o strutturale.
In particolare, il collegamento funzionale tra due enti, che deve essere evidenziato nei contratti in forma scritta, si realizza quando le attività svolte dal comodatario rispondono alle seguenti caratteristiche:
- le attività svolte dal comodatario nell’immobile rientrano tra quelle agevolate;
- vengono esercitate con modalità non commerciali;
- allo stesso tempo sono accessorie o integrative rispetto alle attività istituzionali dell’ente comodante;
- sono in rapporto di diretta strumentalità con le sue finalità istituzionali.
È il caso di un ente impegnato in attività didattiche che concede in comodato una struttura per il doposcuola, o ancora è il caso di un soggetto impegnato in attività sanitaria o assistenziale che concede uno stabile per garantire ospitalità ai familiari delle persone assistite o agli operatori sanitari.
Diverso è il caso della strumentalità strutturale che si realizza nel caso in cui “il comodatario sostanzialmente utilizzi il bene in attuazione dei compiti istituzionali dell’ente concedente, con il quale sussista uno stretto rapporto di strumentalità che potrebbe definirsi compenetrante, ovverosia il caso in cui l’immobile è concesso in comodato a un altro ente non commerciale appartenente alla stessa struttura dell’ente concedente per lo svolgimento di un’attività meritevole prevista dalla norma agevolativa”.
Esenzione IMU per gli Enti non commerciali e comodato: vale anche per gli immobili non utilizzati
Ma che cosa accade se il bene resta temporaneamente inutilizzato? Si perde l’esenzione IMU prevista per gli ENC?
Il carattere strumentale non viene meno nel caso in cui l’inutilizzo sia legato a motivazioni più o meno temporanee non “predeterminabili astrattamente” e che, in ogni caso., non determinano un cessazione definitiva della strumentalità.
“In altre parole, l’inutilizzo del bene non deve essere idoneo a far venire meno la persistenza del vincolo di strumentalità, il quale, una volta accertato, assicura la continuità del diritto all’esenzione dall’IMU”, chiarisce il documento.
Uno stop delle attività non è rilevante, lo è un cambiamento della destinazione o il venir meno del legame strumentale.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Esenzione IMU per gli Enti non commerciali: come verificare i requisiti in caso di comodato d’uso