L'agevolazione IMU per l'abitazione principale si applica all'unico immobile in cui il possessore e il nucleo familiare dimorano stabilmente e risiedono anagraficamente
Da qualche mese si è tornato a parlare con insistenza di IMU, ma non solo per la scadenza dell’acconto 2024 dello scorso 16 giugno.
Anche, e forse soprattutto, a causa di numerosi avvisi di pagamento che stanno continuando ad arrivare ai contribuenti che si trovano nella condizione di essere coniugati e, contemporaneamente, titolari di residenze diverse e più immobili.
Per questo motivo analizziamo oggi un’ormai datata ma sempre attuale pronuncia della Cassazione, che in qualche modo ci aiuta a fare chiarezza sul tema.
Partiamo da un presupposto: l’agevolazione IMU per abitazione principale spetta sull’unico immobile in cui il possessore e il suo nucleo familiare dimorino stabilmente e risiedano anagraficamente.
Di conseguenza non avrà alcun diritto all’agevolazione il contribuente che dimora in un immobile che non è anche dimora abituale dei suoi familiari, non realizzandosi in quel luogo il presupposto dell’abitazione principale del suo nucleo familiare.
La questione della differenza tra prima casa e abitazione principale è quindi diventata centrale anche nella questione dell’IMU dei coniugi titolari e residenti in immobili diversi, ne abbiamo parlato in diretta durante la trasmissione Good Morning Kiss Kiss di Radio Kiss Kiss con Max Giannini e Max Vitale, ecco il video integrale dell’intervento del direttore Francesco Oliva:
Agevolazione prima casa sull’IMU
La controversia riguarda il ricorso proposto da una contribuente avverso un avviso di accertamento ai fini IMU per il recupero dell’imposta che il Comune riteneva dovuto, non potendo l’immobile considerarsi esente quale abitazione principale poiché il coniuge della contribuente accertata, non legalmente separato, aveva la residenza e la dimora abituale in un altro Comune.
Nel caso di specie il Comune aveva disconosciuto l’agevolazione IMU perché l’immobile costituiva la dimora abituale del solo ricorrente, mentre l’altro avere la residenza e la dimora abituale in un’altra abitazione in un diverso comune.
Il ricorso è stato accolto sia dalla CTP che dalla CTR e avverso tale decisione l’ente locale ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di cassazione.
Il ricorrente ha lamentato violazione o falsa applicazione dell’art. 13, comma 2, d.l. n. 2012011 perché l’agevolazione in questione deve essere interpretata rigorosamente, non potendosi estendere all’ipotesi nella quale non dimorino e non risiedano abitualmente entrambi i coniugi che non siano legalmente separati.
La Corte di cassazione ha dichiarato il motivo fondato, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso introduttivo della contribuente.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di IMU, l’esenzione prevista per la casa principale dall’art. 13 comma 2 del d.l. n. 201/2011 richiede
“non soltanto che il possessore e il suo nucleo familiare dimorino stabilmente in tale immobile, ma altresì che vi risiedano anagraficamente”
La residenza è un requisito accertabile tramite i registri dell’anagrafe mentre la dimora abituale coincide con il luogo dove la famiglia abita la maggior parte dell’anno.
Tale principio vale anche dopo le modifiche apportate alla norma dal D.L. 16/2012, di modo che se i componenti del nucleo familiare hanno stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
Pertanto, nel caso in cui due coniugi non separati legalmente abbiano la propria abitazione in due differenti immobili, il nucleo familiare resta unico e unica potrà essere anche l’abitazione principale ad esso riferibile.
Ne consegue che il contribuente, il quale dimori in un immobile di cui sia proprietario (o titolare di altro diritto reale), non avrà alcun diritto all’agevolazione se tale immobile non costituisca anche dimora abituale dei suoi familiari, non realizzandosi in quel luogo il presupposto della “abitazione principale” del suo nucleo familiare.
In altre parole, non possono coesistere due abitazioni principali, riferite ognuna a ciascun coniuge, sia nell’ipotesi in cui gli immobili sono localizzati nello stesso Comune che in Comuni diversi.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Agevolazione prima casa: l’abitazione principale è una sola