IMU 2020, scadenza del saldo dietro l'angolo: entro il 16 dicembre si paga la seconda rata, se gli immobili non rientrano negli esoneri previsti dai decreti emergenziali.
IMU 2020, scadenza a breve per il saldo. Entro il 16 dicembre si paga la seconda rata della nuova tassa unica sulla casa, se non si rientra nelle cancellazioni previste dai decreti emergenziali.
La scadenza del saldo IMU 2020 resta in calendario per diversi contribuenti ma sono anche molti gli immobili che rientrano negli esoneri previsti dai provvedimenti del Governo.
I diversi interventi hanno infatti previsto l’esenzione dall’IMU 2020 a determinate condizioni: non c’è una cancellazione generalizzata della scadenze ma diversi interventi.
L’emergenza coronavirus non ha modificato il calendario ordinario, ma ha riscritto la platea di contribuenti chiamati a pagare.
Oltre agli ordinari casi di esonero, infatti, si aggiungono quelli previsti dal decreto Agosto e dai vari decreti Ristori.
Scadenza IMU 2020: versamento dell’acconto entro il 16 dicembre
Quando si paga l’IMU 2020? Nonostante l’emergenza coroanvirus non cambiano le scadenze.
Gli appuntamenti con l’imposta su casa, terreni ed aree fabbricabili restano le stesse. Anche per l’anno 2020 sono due:
- 16 giugno, versamento acconto IMU, pari all’imposta dovuta per il primo semestre considerando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente. Con le novità introdotte nel 2020, la prima rata dell’imposta è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019
- 16 dicembre 2020, versamento saldo IMU, con eventuale conguaglio sulla prima rata, sulla base della delibera di approvazione delle aliquote e del regolamento pubblicati sul sito www.finanze.gov.it alla data del 28 ottobre.
Prevista anche la possibilità di versare tutte le somme dovute in un’unica soluzione entro la scadenza del 16 giugno 2020.
L’imposta municipale propria è dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse dalle abitazioni di lusso, aree fabbricabili e terreni agricoli.
Sono tenuti a versare l’IMU i proprietari o titolari di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) dell’immobile, o il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.
A regolare il versamento dell’IMU è la Legge di Bilancio 2020 che ha abolito, a decorrere dall’anno 2020, l’imposta Unica comunale e, tra i tributi che la componevano, la TASI.
Ma le novità che riguardano la disciplina IMU non hanno modificato le date di scadenza.
Scadenza IMU 2020 | Rata |
---|---|
16 giugno | acconto IMU |
16 dicembre | saldo IMU |
Quella che è stata modificata, piuttosto, è la platea di contribuenti chiamati a provvedere ai versamenti e quelli che invece non lo sono.
Scadenza IMU 2020: contribuenti esonerati dall’acconto in scadenza il 16 dicembre
La cancellazione del saldo IMU è stata prevista nei decreti emergenziali ed ha subito diverse modifiche per adeguare la misura alla situazione di crisi.
Nel decreto Ristori quater, l’articolo 8 del DL del 30 novembre 2020, n. 157 cambia il requisito da rispettare precedentemente.
Mentre l’esenzione era prevista solo per i proprietari che fossero anche gestori delle attività esercitate negli stessi, per gli immobili in cui si svolgono tali attività, nel testo del Ristori quater viene stabilito che le disposizioni dei decreti emergenziali:
“si applicano ai soggetti passivi dell’imposta municipale propria, come individuati dal comma 743 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che siano anche gestori delle attività economiche indicate dalle predette disposizioni.”
Sono dunque esonerati dal pagamento della seconda rata dell’IMU tutti i soggetti passivi dell’IMU previsti dalla legge di bilancio 2020, anche quando non sono proprietari dell’immobile in questione.
La novità rientra nel quadro normativo modificato dai provvedimenti del Governo ed interessa diverse categorie di contribuenti.
Tra gli immobili che rientrano nell’agevolazione prevista dall’articolo 78 del decreto Agosto, per il sostegno al settore del turismo e dello spettacolo, ci sono i seguenti:
- stabilimenti balneari marittimi, lacuali, fluviali e termali;
- agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi (viene superata la condizione che obbligava i proprietari ad essere anche gestori delle attività esercitate);
- immobili dedicati a eventi fieristici o manifestazioni;
- immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli;
- discoteche, sale da ballo, night-club e simili.
A tale lista si aggiungono quelli previsto dal decreto Ristori, ovvero gli immobili in cui si svolgono le attività imprenditoriali che rientrano nella sospensione del dpcm del 24 ottobre 2020, e le relative pertinenze.
Negli immobili in questione devono essere esercitate le attività elencate nell’Allegato 1 al decreto Ristori, riportate nella tabella riassuntiva.
Codice ATECO | Attività |
---|---|
493210 | Trasporto con taxi |
493220 | Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente |
493901 | Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano |
551000 | Alberghi |
552010 | Villaggi turistici |
552020 | Ostelli della gioventù |
552030 | Rifugi di montagna |
552040 | Colonie marine e montane |
552051 | Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence |
552052 | Attività di alloggio connesse alle aziende agricole |
553000 | Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte |
559020 | Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero |
561011 | Ristorazione con somministrazione |
561012 | Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole |
561030 | Gelaterie e pasticcerie |
561041 | Gelaterie e pasticcerie ambulanti |
561042 | Ristorazione ambulante |
561050 | Ristorazione su treni e navi |
562100 | Catering per eventi, banqueting |
563000 | Bar e altri esercizi simili senza cucina |
591300 | Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi |
591400 | Attività di proiezione cinematografica |
749094 | Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport |
773994 | Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi |
799011 | Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento |
799019 | Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca |
799020 | Attività delle guide e degli accompagnatori turistici |
823000 | Organizzazione di convegni e fiere |
855209 | Altra formazione culturale |
900101 | Attività nel campo della recitazione |
900109 | Altre rappresentazioni artistiche |
900201 | Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli |
900209 | Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche |
900309 | Altre creazioni artistiche e letterarie |
900400 | Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche |
920009 | Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo) |
931110 | Gestione di stadi |
931120 | Gestione di piscine |
931130 | Gestione di impianti sportivi polivalenti |
931190 | Gestione di altri impianti sportivi nca |
931200 | Attività di club sportivi |
931300 | Gestione di palestre |
931910 | Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi |
931999 | Altre attività sportive nca |
932100 | Parchi di divertimento e parchi tematici |
932910 | Discoteche, sale da ballo night-club e simili |
932930 | Sale giochi e biliardi |
932990 | Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca |
949920 | Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby |
949990 | Attività di altre organizzazioni associative nca |
960410 | Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) |
960420 | Stabilimenti termali |
960905 | Organizzazione di feste e cerimonie |
Ci sono inoltre ulteriori attività che rientrano nell’esonero a condizione di essere situate in zona rossa.
Tali attività sono quelle inserite tra i codici ATECO dell’allegato 2 del decreto Ristori bis e nella tabella di riepilogo.
Codice ATECO | Attività |
---|---|
47.19.10 | Grandi magazzini |
47.19.90 | Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari |
47.51.10 | Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa |
47.51.20 | Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria |
47.53.11 | Commercio al dettaglio di tende e tendine |
47.53.12 | Commercio al dettaglio di tappeti |
47.53.20 | Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum) |
47.54.00 | Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati |
47.64.20 | Commercio al dettaglio di natanti e accessori |
47.78.34 | Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori |
47.59.10 | Commercio al dettaglio di mobili per la casa |
47.59.20 | Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame |
47.59.40 | Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico |
47.59.60 | Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti |
47.59.91 | Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico |
47.59.99 | Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca |
47.63.00 | Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati |
47.71.10 | Commercio al dettaglio di confezioni per adulti |
47.71.40 | Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle |
47.71.50 | Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte |
47.72.20 | Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio |
47.77.00 | Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria |
47.78.10 | Commercio al dettaglio di mobili per ufficio |
47.78.31 | Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte) |
47.78.32 | Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato |
47.78.33 | Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi |
47.78.35 | Commercio al dettaglio di bomboniere |
47.78.36 | Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria) |
47.78.37 | Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti |
47.78.50 | Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari |
47.78.91 | Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo |
47.78.92 | Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l’imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone) |
47.78.94 | Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop) |
47.78.99 | Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca |
47.79.10 | Commercio al dettaglio di libri di seconda mano |
47.79.20 | Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato |
47.79.30 | Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati |
47.79.40 | Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet) |
47.81.01 | Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli |
47.81.02 | Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici |
47.81.03 | Commercio al dettaglio ambulante di carne |
47.81.09 | Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca |
47.82.01 | Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento |
47.82.02 | Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie |
47.89.01 | Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti |
47.89.02 | «Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura; attrezzature per il giardinaggio» |
47.89.03 | «Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso» |
47.89.04 | Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria |
47.89.05 | «Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico» |
47.89.09 | Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca |
47.99.10 | Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta) |
96.02.02 | Servizi degli istituti di bellezza |
96.02.03 | Servizi di manicure e pedicure |
96.09.02 | Attività di tatuaggio e piercing |
96.09.03 | Agenzie matrimoniali e d’incontro |
96.09.04 | Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari) |
96.09.09 | Altre attività di servizi per la persona nca |
Ad eccezione degli stabilimenti balneari marittimi, lacuali, fluviali e termali e degli immobili dedicati a eventi fieristici o manifestazioni, per tutti gli altri edifici e le relative attività deve essere rispettato il nuovo requisito introdotto dal decreto Ristori quater: i soggetti d’imposta devono essere anche gestori delle attività esercitate in tali immobili.
Scadenza IMU 2020, versamento dell’acconto entro il 16 giugno: i casi di esenzione ordinaria
Nell’ordinario ci sono diversi altri casi in cui i cittadini non devono preoccuparsi di rispettare la scadenza IMU.
Innanzitutto l’imposta non deve essere versata per le abitazioni principali, a patto che queste non rientrino nelle categorie categorie catastali A/1, A/8 e A/9, vale a dire che le somme devono essere comunque versate nei seguenti casi:
- abitazioni di tipo signorile;
- abitazioni in ville;
- castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici.
Oltre all’esenzione IMU per la prima casa, la norma prevede una serie di altre ipotesi di agevolazione:
- immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- fabbricati con destinazione ad usi culturali;
- fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto e le loro pertinenze;
- fabbricati di proprietà della Santa Sede;
- fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell’art. 7 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all’articolo 91-bis del D. L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.
L’esenzione si applica anche ai terreni agricoli nei casi che seguono:
- posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole;
- ubicati nei comuni compresi nell’elenco di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993;
- ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’all. A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
Mentre dal 2020 è necessario regolarmente versare l’IMU anche per i fabbricati rurali ad uso strumentale e i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce) che erano stati, invece, esentati dal 2014.
Due casi di esenzione possono essere aggiunti dai singoli Comuni alla lista indicata:
- immobili dati in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente commerciale, esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi compiti istituzionali o statutari;
- esercizi commerciali e artigianali che si trovano in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che durano più di sei mesi.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Scadenza IMU 2020, a breve il saldo. Ecco quando si paga senza esonero