Imposta di successione, con la risposta all'interpello numero 206 del 9 luglio 2020 l'Agenzia delle Entrate fa il punto sulle regole previste dalla convenzione Italia-Francia: i beni immobili parte della successione di una persona domiciliata in uno Stato, ma situati nell'altro, sono imponibili in quest'ultimo Stato.
Imposta di successione, l’Agenzia delle Entrate ricapitola quali sono le regole della convenzione Italia-Francia.
La risposta all’interpello numero 206 del 9 luglio 2020 spiega che i beni immobili parte della successione di una persona domiciliata in uno Stato, ma situati nell’altro, sono imponibili in quest’ultimo Stato.
A fornire lo spunto per il chiarimento è il quesito di un notaio relativo all’eredità di un cittadino italiano residente in Francia con immobili sia in tale Stato, sia in Italia.
In base a quanto previsto dal TUS, l’acquisto della qualità di erede e la rinuncia alla riserva ereditaria sono definiti secondo le norme del diritto francese ma per l’applicazione dell’imposta di successione, eventualmente dovuta per il bene immobile situato in Italia, si deve far riferimento alla normativa italiana.
Imposta di successione, convenzione Italia Francia: quali regole sugli immobili?
Quali sono le regole sull’imposta di successione previste dalla convenzione Italia Francia?
A riepilogare il quadro normativo di riferimento è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 206 del 9 luglio 2020.
Anche in questa occasione è un caso concreto a fornire lo spunto per i chiarimenti: un notaio ha curato la successione in Francia di un marito deceduto che intende lasciare i propri beni in eredità alla moglie.
Tra gli eredi c’è anche la figlia, che accetta le volontà del padre defunto.
Tra gli immobili ci sono un’abitazione in Francia e un immobile in Italia.
Il notaio chiede di chiarimenti in merito ai seguenti punti:
- conferma dell’applicabilità della legge francese;
- come devolvere alla moglie del de cuius l’intera quota di proprietà del bene in Italia;
- quali annotazioni e quali documenti allegare alla dichiarazione di successione;
- come riportare i dati relativi alla figlia e in che veste nella dichiarazione di successione.
In apertura, il documento di prassi richiama la normativa europea e la specifica convenzione Italia-Francia.
Il Regolamento UE n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, all’articolo 21 stabilisce il criterio generale per l’individuazione della lex successionis: la legge applicabile all’intera successione è quella dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte.
Legge dello Stato di residenza del de cuius disciplina, quindi, gli aspetti civilistici della successione e dell’eredità.
Per quanto riguarda gli aspetti fiscali, invece, si deve fare riferimento alla convenzione Italia-Francia, ovvero la legge 14 dicembre 1994, n. 708.
Per evitare le doppie imposizioni e per prevenire l’evasione fiscale, l’articolo 5 della convenzione stabilisce che:
“I beni immobili che fanno parte della successione o di una donazione di una persona domiciliata in uno Stato e sono situati nell’altro Stato sono imponibili in questo altro Stato.”
Per quanto riguarda l’applicazione dell’imposta di successione dell’immobile situato in Italia si deve fare riferimento alla legislazione italiana.
Imposta di successione, come presentare la dichiarazione e la documentazione necessaria
Il documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in particolare riguardo all’imposta di successione relativa a immobili situati in Italia.
L’imposta è regolamentata dai commi 48 e 49 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
Devono inoltre essere applicate le disposizioni previste dal decreto-legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero il Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni (TUS).
Per il coniuge e i parenti in linea retta, l’aliquota da applicare è quella del 4% e si deve fare riferimento al valore complessivo netto dei beni eccedente, per ciascun beneficiario, 1 milione di euro.
La dichiarazione di successione deve essere presentata in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente dal dichiarante o dagli intermediari abilitati.
Secondo quanto previsto dall’articolo 33, comma 1-bis, del TUS, se nella dichiarazione di successione sono indicati beni immobili, gli eredi e i legatari devono provvedere all’autoliquidazione e al versamento di:
- imposte ipotecaria e catastale;
- imposta di bollo;
- tasse ipotecarie.
Il documento chiarificatore dell’Agenzia delle Entrate si esprime anche sul contenuto della dichiarazione di successione e sui documenti da allegare, rimandando alle informazioni del sito alla voce di “dichiarazione di successione e domanda di volture catastali”.
Vengono inoltre fornite altre due importanti indicazioni, una riguardo alla documentazione in lingua straniera ed una relativa alla rinuncia all’eredità della figlia.
Agli atti in lingua straniera va allegata la seguente documentazione:
- la traduzione in lingua italiana eseguita da un perito iscritto presso il tribunale ed asseverata conforme con giuramento;
- la dichiarazione sostituiva di atto notorio attestante che la documentazione costituisce copia dell’originale, in base all’articolo 30 comma 4 del TUS e articolo 11, commi 5 e 6 del TUR.
La rinuncia dell’eredità della figlia deve essere effettuata compilando l’apposito quadro EA della dichiarazione di successione, indicando il “chiamato all’eredità” ed appunto la rinuncia.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Imposta di successione, convenzione Italia Francia: quali regole sugli immobili?