Rimborso entro il termine di prescrizione decennale per l'imposta di successione versata in eccesso nelle more del giudizio. Non si applica in tal caso il termine triennale previsto in via ordinaria. A precisarlo è la Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 25212 del 24 agosto 2022.
Con l’Ordinanza n. 25212 del 24 agosto 2022 la Corte di cassazione ha affermato che, in pendenza di giudizio, l’imposta di successione versata in misura eccedente rispetto al dovuto può essere chiesta a rimborso entro il termine decennale di prescrizione ordinaria, con decorrenza dal giorno in cui la sentenza diventa definitiva.
Infatti, il diritto al rimborso che sia fondato ex art. 40, comma 3, del D.L.vo 31 ottobre 1990 n. 346 sull’accertamento giudiziario dell’indebita riscossione di imposta è per legge esonerato in via eccezionale dalla sanzione della decadenza triennale.
- Corte di Cassazione - Ordinanza n. 25212 del 25 agosto 2022
- Il testo integrale dell’Ordinanza della Corte di Cassazione
I fatti - Il caso è stato originato dall’impugnazione in CTP avverso il silenzio-rifiuto apposto dall’Ufficio in merito alla richiesta di rimborso dell’imposta di successione versata da tre coeredi, tra loro sorelle, in misura eccedente rispetto al dovuto.
L’imposta era stata pagata a fronte degli avvisi di liquidazione impugnati e, in pendenza del giudizio, queste ultime avevano corrisposto parte della maggior imposta di successione risultante dagli atti de qua.
Dopo l’annullamento degli atti era stato presentato l’atto di messa in mora con l’intimazione all’Ufficio a restituire l’indebita eccedenza rispetto all’imposta dovuta, ritenuto tardiva.
La controversia è giunta sin in Cassazione dove il contribuente ha rilevato l’erroneità della sentenza nel punto in cui il giudice d’appello ha ritenuto che la domanda di rimborso dovesse essere proposta entro il termine decadenziale di due anni dal pagamento ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.
La norma richiamata prevede che:
“La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.”
Il Collegio ha precisato che si tratta di una norma residuale, applicabile solo in mancanza di disposizioni specifiche nella disciplina legislativa del singolo tributo.
Quanto all’esatta individuazione del termine prescrizionale la Corte di Cassazione ha infatti più volte affermato che alla domanda di rimborso o restituzione del credito maturato dal contribuente si applica, in mancanza di una disciplina specifica posta dalla legislazione speciale in materia, la norma generale residuale di cui all’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, che prevede il termine biennale di decadenza per la presentazione dell’istanza,
“che non esclude tuttavia, una volta maturato il silenzio-rifiuto, la decorrenza del termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c.”
Dal coordinamento sistematico delle disposizioni previste in materia di imposta di successione si evince quanto segue.
L’art. 42, comma 2, del D.L.vo 31 ottobre 1990 n. 346, pur disponendo che il rimborso deve essere richiesto a pena di decadenza entro tre anni dal giorno del pagamento o, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione, fa salvo il disposto dell’art. 40, commi 1 e 3, del D.L.vo 31 ottobre 1990 n. 346, in relazione all’eccedenza corrisposta a titolo di imposta principale (comma 1), per la quale è previsto il rimborso d’ufficio entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della decisione, ed all’eccedenza corrisposta a titolo di imposta complementare (comma 3), per la quale è previsto il rimborso d’ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della decisione, esonerando in via eccezionale tali ipotesi dalla sanzione della decadenza triennale.
Pertanto, il diritto al rimborso che sia fondato ex art. 40, comma 3, del D.L.vo 31 ottobre 1990 n. 346 sull’accertamento giudiziario dell’indebita riscossione di imposta è soggetto soltanto al termine decennale di prescrizione ordinaria (artt. 2946 cod. civ. e 21, comma 2, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546), con decorrenza dalla formazione del giudicato tributario.
Considerata l’erroneità dell’interpretazione fornita dalla CTR la Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo e ha accolto il ricorso, con cassazione della sentenza impugnata che è stata rinviata alla stessa CTR in diversa composizione.
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