Prescrizione e decadenza: differenza, definizione e normativa di riferimento
La distinzione dei concetti di prescrizione e decadenza nel diritto è assolutamente centrale.
A pensarci bene, il decorso del tempo è una variabile straordinariamente importante nel definire il perimetro di tutela di un diritto soggettivo.
Proprio l’esigenza di tutelare il diritto soggettivo in generale fa sorgere questi due istituti, prescrizione e decadenza, di cui si forniscono di seguito definizioni e differenza.
Differenza tra prescrizione e decadenza: la definizione di prescrizione ai sensi dell’articolo 2934 del codice civile
La prescrizione è un istituto definito indirettamente dall’articolo 2934 del codice civile:
“Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.
Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge.”
La prescrizione alla quale si fa riferimento è quella che in termini giuridici viene definita estintiva, ovvero quella per la quale esiste un termine entro il quale un diritto può essere fatto valere e decorso il quale non può più essere esercitato o azionato.
Differenza tra prescrizione e decadenza: la definizione di decadenza ai sensi dell’articolo 2966 del codice civile
Anche la decadenza è un istituto che non trova una definizione esplicita nel codice civile; tuttavia possiamo individuare il suo articolo di riferimento più significativo nel 2966 del codice civile:
“La decadenza non è impedita se non dal compimento dell’atto previsto dalla legge o dal contratto.
Tuttavia, se si tratta di un termine stabilito dal contratto o da una norma di legge relativa a diritti disponibili, la decadenza può essere anche impedita dal riconoscimento del diritto proveniente dalla persona contro la quale si deve far valere il diritto soggetto a decadenza.”
Differenza tra prescrizione e decadenza
Qual è dunque la differenza tra prescrizione e decadenza?
In linea generale, la prescrizione trova la sua giustificazione nell’esigenza di stabilità e certezza dei rapporti giuridici, presupponendo l’esistenza di un diritto che poteva essere esercitato dal titolare; l’eventuale inerzia del titolare durante i termini di decorrenza stabiliti determina proprio la prescrizione.
Nel caso della decadenza, invece, non operano gli istituti della sospensione e dell’interruzione (articolo 2964 codice civile). Nel caso specifico la ratio legis appare più quella di stabilire che la decadenza medesima possa essere impedita solo dall’esercizio del diritto mediante il compimento dell’atto previsto.
La decadenza può essere di due tipologie:
- decadenza legale (prevista dalla legge);
- decadenza convenzionale (stabilita fra le parti).
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