Secondo la pronuncia della Corte di Cassazione n. 13807 del 2024, la facoltà di registrazione si traduce in obbligo di pagamento anche per la parte non sostanziale del rapporto
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell’Agenzia delle entrate. Dall’esame della disciplina dell’imposta di registro emerge che gli obblighi di pagamento dell’imposta riguardano anche coloro i quali si siano avvalsi della registrazione volontaria prevista dall’articolo 8 del TUR.
Con riferimento ai precedenti gradi di giudizio, la competente CTR confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente annullando l’avviso di liquidazione per imposta di registro in relazione alla cessione di un contratto di leasing.
Al riguardo, la società resiste al ricorso dell’Agenzia delle entrate lamentando di essere solo parte formale del contratto di cessione e non parte sostanziale, avendo soltanto richiesto la registrazione e non sussistendo nei suoi confronti alcuna capacità contributiva.
Con riferimento ai fatti che hanno dato luogo alla controversia all’esame della Suprema Corte, si fa presente che:
- la società ricorrente (A) registrava l’atto di cessione di un contratto di leasing avente ad oggetto un immobile strumentale;
- il contratto di leasing era stato conferito dalla società B alla società A;
- il leasing è stato ceduto con il consenso della società A dall’originario utilizzatore C alla società D.
La società di leasing era intervenuta nel contratto per il consenso alla cessione.
Decorso il termine per la registrazione da parte delle due società interessate (la cedente e la cessionaria) la società di leasing, pur non essendo parte sostanziale del rapporto ha registrato il contratto versando l’imposta di registro nella misura fissa di 200 euro.
L’Agenzia delle entrate notifica alla società di leasing l’avviso di liquidazione per il pagamento dell’imposta di registro in misura proporzionale.
L’esame della disciplina prevista dal Testo unico dell’imposta di registro
La Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla seguente questione: se una parte che procede alla registrazione volontaria di un atto (anche se non sostanzialmente parte) sia tenuta a versare la relativa imposta di registro.
Occorre pertanto procedere all’esame del combinato disposto delle norme recate dagli artt. 8, 10 e 57 del TUR.
In particolare, l’articolo 8 prevede che “Chiunque vi abbia interesse può richiedere in qualsiasi momento, pagando la relativa imposta, la registrazione di un atto”.
In sostanza, la norma produce l’effetto di estendere la platea dei soggetti che possono chiedere la registrazione di un atto, oltre a quelli previsti dall’articolo 10 del TUR.
Il secondo effetto è quello di estendere al soggetto che ricorre alla registrazione volontaria, l’obbligo di pagare l’imposta, in aggiunta ai soggetti indicati nell’articolo 57 del TUR, stante la natura ancillare di tale ultima norma rispetto a quella recata dal riferito articolo 10 del TUR.
Il richiamato articolo 8, nel richiedere il pagamento dell’imposta, non distingue tra imposta dovuta in misura fissa e quella dovuta in misura proporzionale.
Pertanto, l’esercizio, per chiunque vi abbia interesse, della facoltà di registrare, prevista “ex lege”, si traduce in obbligo del pagamento dell’imposta, coerentemente con la “ratio” della norma in oggetto.
In tal modo ricostruita la lettera e la “ratio” della norma, la società ricorrente, avendo registrato il contratto (a prescindere dalla sua posizione di parte sostanziale), ha l’obbligo di versare l’imposta (in misura fissa o proporzionale, in relazione al tipo di atto registrato).
Del resto, la stessa ricorrente versava l’imposta in misura fissa.
In sede di ricorso non viene contestata l’applicazione dell’imposta proporzionale, ma solo l’obbligo del pagamento.
La capacità contributiva non rileva nel caso di specie in quanto è la stessa società contribuente che ha provveduto a registrare (volontariamente) il contratto, per un suo interesse.
La lettura in combinato disposto degli articoli 8 e 57 del TUR non rende applicabile alla fattispecie in esame l’orientamento giurisprudenziale per cui non sono obbligati i soggetti estranei al rapporto sostanziale che non hanno capacità contributiva in relazione alla loro estraneità al rapporto.
Si tratta in particolare dell’orientamento in base al quale “in tema di imposta di registro, l’obbligazione solidale prevista dall’art. 57 del DPR n. 131 del 1986, nell’ipotesi di processo con pluralità di parti, ove si tratti di litisconsorzio facoltativo, non grava anche sui soggetti estranei al rapporto sostanziale oggetto del giudizio, assumendo rilevanza, quale indice di capacità contributiva, detto rapporto e non la sentenza in quanto tale”. (v. Ordinanza n. 12009 del 19 giugno 2020).
Tutto ciò premesso, la Corte di Cassazione, nell’accogliere il ricorso presentato dall’Agenzia delle entrate, perviene pertanto alla conclusione per cui ai sensi degli articoli 8, 10 e 57 del TUR, chi richiede volontariamente la registrazione di un atto è tenuto anche al pagamento della relativa imposta (fissa o proporzionale) anche se non risulta parte sostanziale del rapporto, in quanto alla facoltà di registrazione per chiunque consegue, quale contropartita, l’obbligo del pagamento.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Imposta di registro dovuta anche in caso di registrazione volontaria