Imposta di bollo, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sull'applicazione della normativa. Focus sulle comunicazioni su prodotti finanziari e sui contratti stipulati tramite MEPA. Sui due temi, le risposte agli interpelli numero 370 e 376 del 10 settembre 2019.
Imposta di bollo, con le risposte agli interpelli numero 370 e 376, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla normativa e sulle regole da applicare per il versamento, partendo dall’analisi di casi pratici che vedono come protagonisti una banca e un ente pubblico.
Focus sulle comunicazioni che riguardano i prodotti finanziari, in particolare destinate a soggetti non residenti, e sui contratti stipulati tramite mercato elettronico della pubblica amministrazione, MEPA.
Operare all’estero o tramite piattaforma informatica non cambia l’applicazione della norma che regola il versamento dell’imposta.
Imposta di bollo, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla normativa
Nella risposta all’interpello numero 376, l’Agenzia delle Entrate scioglie i dubbi di una Banca che gestisce attività anche all’estero, fornendo servizi transfrontalieri.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 376 del 10 settembre 2019
- Applicazione dell’imposta di bollo alle comunicazioni da inviare alla clientela relativamente ai conti depositi per non residenti in Italia. Articolo 13, comma 2-ter, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. - Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212.
In particolare, sta diffondendo sul mercato online una tipologia di conto destinato esclusivamente alla clientela non residente in Italia e si rivolge all’amministrazione finanziaria per verificare se è necessario applicare l’imposta di bollo alle comunicazione che invia ai clienti.
Come sottolinea il documento, e secondo quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica numero 642 del 1972, l’imposta di bollo in questi casi si applica nella misura proporzionale del 2 per mille.
La nota 3 ter all’articolo 13, inoltre, specifica:
“La comunicazione relativa ai prodotti finanziari(...) si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell’anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. L’imposta è comunque dovuta una volta all’anno o alla chiusura del rapporto…”
L’ipotesi prospettata dalla banca, però, è che l’imposta di bollo non sia dovuta perché manca il presupposto di territorialità.
Una posizione che non trova il favore dell’Agenzia delle Entrate:
“Con riferimento alla individuazione del presupposto territoriale, si rappresenta che l’imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai prodotti finanziari di cui al comma 2-ter predetto trova applicazione, in linea generale, per i prodotti finanziari detenuti per il tramite di un ente gestore che esercita a qualsiasi titolo sul territorio della Repubblica l’attività bancaria, finanziaria o assicurativa (cfr. articolo 1 del DM 24 maggio 2012)”.
La banca, quindi, è tenuta a versare l’imposta di bollo in relazione alle comunicazioni periodiche inviate alla clientela, che si presumono inviate, anche nel caso in cui l’ente gestore non sia tenuto, in relazione ai prodotti finanziari detenuti dalla clientela, alla redazione e all’invio di comunicazioni.
In conclusione, il documento specifica che l’imposta deve essere applicata al 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto intrattenuto con il cliente.
Imposta di bollo, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sui contratti tramite piattaforma MEPA
Il secondo caso affrontato dall’Agenzia delle Entrate vede, invece, come protagonista un ente pubblico che riceve finanziamenti sia per la realizzazione di progetti sociali rivolti ai detenuti che per l’edilizia penitenziaria.
E sottoscrive digitalmente documenti telematici per contratti di valore inferiore a 40.000 euro, stipulandoli tramite il mercato elettronico della Pubblica amministrazione, MEPA, nello specifico tramite piattaforma CONSIP spa – MEF Acquistinretepa.it.
L’ente si rivolge all’Agenzia delle Entrate per avere chiarimenti sul pagamento dell’imposta di bollo che riguarda i contratti.
Nell’argomentare la risposta all’interpello numero 370 del 2019, l’Agenzia delle Entrate parte sempre dallo stesso riferimento normativo cardine, il Decreto del Presidente della Repubblica numero 642 del 26 ottobre 1972, e scrive:
L’articolo 2, al comma 1 stabilisce che “L’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte prima della tariffa, se formati nello Stato, ed in caso d’uso per quelli indicati nella parte seconda”. Il comma 2 dello stesso articolo specifica che “Si ha caso d’uso quando gli atti, i documenti e i registri sono presentati all’ufficio del registro per la registrazione”
Con riferimento agli atti indicati in tariffa, si osserva che l’articolo 2 della tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642 del 1972 prevede l’applicazione dell’imposta di bollo fin dall’origine per le “Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti”, mentre l’articolo 24 della stessa tariffa dispone l’applicazione dell’imposta di bollo per gli “Atti e documenti di cui all’articolo 2 redatti sotto forma di corrispondenza o di dispacci telegrafici, ancorché contenenti clausole di cui all’articolo 1341 del codice civile…”.
E specifica che l’imposta di bollo è dovuta sin dall’origine se per gli atti e documenti è richiesta dal codice civile a pena di nullità la forma scritta. Una regola che si applica anche ai contratti di appalto, come nel caso in esame.
Dall’analogico al digitale, il mercato elettronico della pubblica amministrazione, MEPA, l’applicazione della norma non cambia.
E infatti, nell’articolo 53 delle regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione Consip S.p.A., versione 7.0, si legge:
“Il Soggetto Aggiudicatore è tenuto ad assicurare, tra l’altro, il rispetto delle norma sull’imposta di bollo e degli adempimenti pubblicitari, documentali, tributari e fiscali nonché, in generale, degli adempimenti richiesti dalla norma applicabili al procedimento posto in essere ed al relativo Contratto stipulato”.
Ne deriva che i contratti, stipulati secondo le varie modalità procedurali, sono soggetti al tributo fin dall’origine sulla base dell’articolo 2 della tariffa che prevede il pagamento dell’imposta di bollo di 16,00 euro per ogni foglio.
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