Giudice di pace, qual è la corretta tassazione da applicare all'attività? I redditi devono essere considerati come assimilati a quelli da lavoro dipendente. Lo chiarisce la risposta all'interpello numero 202 del 6 luglio 2020 del'Agenzia delle Entrate. I compensi dei giudici di pace in servizio al 15 agosto 2017 sono considerati tali fino al 15 agosto 2021.
Giudice di pace, i redditi devono essere considerati da lavoro dipendente o autonomo?
Nella risposta all’interpello numero 202 del 6 luglio 2020 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla corretta tassazione da applicare.
Il documento di prassi spiega che le somme percepite dal giudice di pace in servizio alla data del 15 agosto 2017 sono soggette al regime transitorio del decreto legislativo numero 116 del 2017.
I redditi sono considerati da lavoro dipendente fino al quarto anno successivo all’entrata in vigore della norma, ovvero al 15 agosto 2021.
Giudice di pace, redditi di lavoro dipendente o autonomo: quale tassazione?
Qual è la corretta tassazione da applicare all’attività di giudice di pace?
Al quesito del contribuente fornisce chiarimenti l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 202 del 6 luglio 2020.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 202 del 6 luglio 2020
- Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Articolo 53,comma 2, del TUIR.
L’istante chiede all’Amministrazione finanziaria se il compenso che percepisce il giudice di pace sia riconducibile ai redditi di lavoro dipendente o di lavoro autonomo.
In questo secondo caso, l’Istante chiede inoltre se può essere applicato il regime forfettario, previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e modificato dalla legge di Bilancio 2020.
Il primo richiamo normativo dell’Agenzia delle Entrate è l’articolo 26 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, ovvero le modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, che riporta la disciplina il trattamento fiscale dell’IRPEF, relativo ai compensi dei giudici di pace.
Tale provvedimento cambia il modo di qualificare i redditi dell’attività, originariamente assimilabili a lavoro dipendente, poi qualificate come redditi di lavoro autonomo, insieme a quelle corrisposte ai giudici onorari e ai procuratori onorari.
Nello specifico l’articolo 32 prevede che:
“le disposizioni dei capi da I a IX si applicano ai magistrati onorari immessi nel servizio onorario successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni dei capi da I a IX si applicano ai magistrati onorari in servizio alla medesima data per quanto non previsto dalle disposizioni del capo XI. Dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo, ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano tutte le disposizioni del medesimo decreto. E’ in ogni caso fatto salvo quanto disposto dall’articolo 31, commi 2 e 3.”
L’articolo 31 del capo XI stabilisce, invece, quanto segue:
- al comma 1, che per la liquidazione delle indennità dovute, tra l’altro, ai giudici di pace in servizio alla data di entrata in vigore del decreto in esame continuano ad applicarsi “sino alla scadenza del quarto anno successivo alla medesima data” i criteri previsti dalle disposizioni vigenti e operanti prima dell’attuazione della riforma;
- al comma 4, che “a decorrere dalla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto” (15 agosto 2021), le indennità dovute ai predetti magistrati onorari saranno erogate secondo le disposizioni contenute nel capo IX del decreto, quindi il compenso costituirà reddito di lavoro autonomo e non sarà più assimilato al reddito di lavoro dipendente.
Giudice di pace, la tassazione da applicare all’attività di giudice di pace in servizio al 15 agosto 2017
Per rispondere al caso concreto sulla corretta tassazione da applicare all’attività di giudice di pace, l’Agenzia delle Entrate sottolinea che quanto disposto dalla norma citata si applica nei confronti dei magistrati onorari in servizio alla data del 15 agosto 2017, solo a decorrere dal 2021, ossia dal quarto anno successivo all’entrata in vigore del decreto.
Da questo discende che:
- per i magistrati onorari immessi in servizio successivamente al 15 agosto 2017, il compenso costituisce reddito di lavoro autonomo;
- per i magistrati onorari già in servizio alla data del 15 agosto 2017 continuano, invece, ad applicarsi le disposizioni ante riforma fino alla scadenza del quadriennio successivo alla predetta data.
A riguardo una spiegazione viene fornita dalla risoluzione 10 maggio 2004, n. 68/E, dell’Agenzia delle Entrate che spiega che il legislatore intende riservare un trattamento particolare ai compensi percepiti dalle categorie di giudici onorari individuati dalla norma.
Nel trattamento diverso dalla generalità dei compensi corrisposti per l’esercizio di pubbliche funzioni rientrano anche i giudici di pace.
Riguardo alla specifica situazione dell’istante, il documento chiarificatore riporta che:
“Sulla base delle argomentazioni sopra riportate, si ritiene che le somme percepite dall’Istante per l’attività di giudice di pace, in servizio alla data del 15 agosto 2017, sono soggette al regime transitorio previsto dal decreto e pertanto devono essere considerate redditi assimilati a quello di lavoro dipendente «fino al quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto» (15 agosto 2021), anche se le prestazioni sono rese da un soggetto che esercita un’arte o professione ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del TUIR.”
Nel momento del pagamento delle somme dovrà quindi essere operata la ritenuta di acconto IRPEF, secondo quanto previsto dall’articolo 24, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973.
Il contribuente, inoltre, non può applicare il regime forfettario alla propria attività di lavoro autonomo poiché incorre nella causa ostativa prevista nella legge di Bilancio 2020 per i soggetti che anno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l’importo di 30.000 euro.
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