Ulteriori chiarimenti sulle misure di welfare aziendale previste dal decreto Aiuti bis e dal decreto Aiuti quater. L'INPS fornisce le istruzioni per i datori di lavoro che hanno assunto agricoli, con riferimento ai fringe benefit e ai bonus carburante attribuiti nel 2022
L’INPS fornisce le istruzioni sulle misure relative al welfare aziendale, prevista dal decreto Aiuti bis e dal decreto Aiuti quater.
Nel messaggio numero 1563 del 28 aprile 2023 vengono chiariti gli adempimenti da porre in essere in relazione ai fringe benefit e al bonus carburante relativi all’anno di imposta 2022.
Devono prestare particolare attenzione i datori di lavoro che assumono manodopera che rientra nei contributi agricoli unificati.
L’INPS spiega come comportarsi nei casi in cui ci sia una quota di retribuzione precedente omessa e in quelli in cui è necessario effettuare il recupero della quota di fringe benefit e di bonus carburante, in precedenza assoggettata ai contributi nel corso dell’anno 2022.
Fringe benefit e bonus carburante, le istruzioni INPS per i contributi degli agricoli
Con il messaggio numero 1563 del 28 aprile 2023 l’INPS dà seguito alle istruzioni relative alle misure di welfare aziendale, previste prima dal decreto Aiuti bis e poi dal decreto Aiuti quater.
Tra le misure c’è l’innalzamento a 3.000 euro della soglia dei fringe benefit, il limite per le somme attribuite ai lavoratori dipendenti che non rientrano nella tassazione.
La misura è stata approvata per l’anno d’imposta 2022, tuttavia la discussione sull’innalzamento del cosiddetto “bonus dipendenti” è attualmente al centro del dibattito in vista dell’arrivo in Consiglio dei Ministri del decreto Lavoro 2023, che potrebbe prevedere un nuovo innalzamento, soprattutto per i lavoratori con figli.
Per lo scorso anno è stata stabilita anche la possibilità per i datori di lavoro di attribuire il cosiddetto “bonus carburante”, con tetto massimo di 200 euro per evitare la tassazione (limite che è separato da quello dei fringe benefit).
Il precedente messaggio INPS numero 4616, del 22 dicembre scorso, ha fornito le indicazioni operative per il conguaglio e il recupero della contribuzione da parte dei datori di lavoro.
Le operazioni possono essere effettuate nella sezione PosContributiva del flusso Uniemens.
Dando seguito al precedente documento di prassi pubblicato, l’INPS fornisce anche le istruzioni da seguire nel caso di datori di lavoro che assumono manodopera agricola.
- INPS - Messaggio numero 1563 del 28 aprile 2023
- Messaggio n. 4616/2022. Misure in materia di welfare aziendale adottate con i decreti Aiuti bis e quater. Indicazioni operative per i datori di lavoro che assumono manodopera agricola.
Fringe benefit e bonus carburante, richiesta di recupero entro la scadenza del 31 maggio 2023
I datori di lavoro che assumono lavoratori agricoli devono tenere in considerazione le istruzioni fornite con il messaggio numero 1563 del 28 aprile 2023.
Sono due i casi affrontati nel documento di prassi dell’INPS:
- quello in cui è necessario assoggettare a contributi la quota di retribuzione imponibile, in precedenza omessa;
- quello in cui si deve effettuare il recupero della quota di fringe benefit o di bonus carburante precedentemente assoggettata a contribuzione nel corso dell’anno 2022.
Nella prima ipotesi le istruzioni da seguire sono le seguenti. Il datore di lavoro dovrà inviare un flusso di variazione in aumento della retribuzione imponibile del mese di competenza, con l’indicazione dell’importo dei fringe benefit o bonus carburante corrisposto nel periodo d’imposta 2022.
Il primo caso è quello in cui l’importo, anche in caso di cumulo con precedenti erogazioni del datore di lavoro, è superiore al tetto previsto per le misure di welfare aziendale (3.000 euro nel caso di fringe benefit e 200 euro nel caso di bonus carburante).
Se per tale importo non sono stati versati i contributi nell’anno in corso, l’incremento dell’imponibile dovrà essere denunciato all’interno del flusso PosAgri, con Tipo Retribuzione W.
Vediamo ora le istruzioni da seguire nel secondo caso, quello in cui si deve effettuare il recupero della quota di fringe benefit o di bonus carburante precedentemente assoggettata a contribuzione nel corso dell’anno 2022.
In tal caso il datore di lavoro dovrà presentare un’istanza di rettifica alle strutture territoriali competenti, attraverso l’apposita funzionalità disponibile all’interno della Comunicazione Bidirezionale presente nel Cassetto previdenziale per le aziende agricole.
Dovrà essere compilato il modello “07FB”. L’istanza dovrà essere presentata entro il 31 maggio 2023 e dovrà contenere i dati con l’indicazione dell’importo della retribuzione da non considerare come imponibile previdenziale per ogni codice fiscale dei lavoratori interessati.
Di conseguenza i datori di lavoro dovranno restituire la quota di contribuzione recuperata, per la parte spettante ai lavoratori.
Nel messaggio INPS viene infine sottolineato che:
“L’eventuale credito residuo potrà essere oggetto di compensazione con i debiti contributivi maturati successivamente o potrà, in caso di datore di lavoro cessato, essere richiesto a rimborso.”
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Fringe benefit e bonus carburante, le istruzioni INPS per i contributi degli agricoli