Fotovoltaico e superbonus, l'agevolazione spetta anche se l'utenza e il contratto di cessione con GSE sono intestati al comproprietario. A chiarirlo è la risposta all'interpello numero 545 del 4 novembre 2022 dell'Agenzia delle Entrate. Anche se il soggetto che ha sostenuto le spese, committente e intestatario delle fatture, è diverso, non si perde il diritto alla maxi detrazione.
Fotovoltaico e superbonus, anche se l’utenza elettrica e il contratto di cessione con GSE dell’energia non auto consumata e non condivisa per l’auto consumo sono intestati al comproprietario dell’immobile si ha diritto alla maxi detrazione.
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 545 del 4 novembre 2022.
Si ha diritto all’agevolazione introdotta dal Decreto Rilancio anche se l’utenza e il contratto di cessione sono intestati a un soggetto diverso da quello che ha sostenuto le spese per gli interventi, ovvero il committente dei lavori e l’intestatario delle fatture.
In assenza di una specifica previsione normativa a riguardo non è richiesta la coincidenza tra i due soggetti. Devono in ogni caso essere rispettati i requisiti previsti per avere diritto all’agevolazione.
Fotovoltaico e superbonus: ok anche con utenza e contratto di cessione con GSE intestati al comproprietario
Fotovoltaico e superbonus sono al centro dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 545 del 4 novembre 2022.
Lo spunto per le delucidazioni nasce dal quesito posto dall’istante, un committente e intestatario delle fatture relative ai lavori di installazione dell’impianto fotovoltaico.
Il contribuente spiega di essere il soggetto che ha effettuato i pagamenti di tali fatture ma di non essere intestatario dell’utenza elettrica e del contratto con il GSE, gestore dei servizi energetici, in quanto sono intestati all’altro comproprietario che è l’unico a risiedere nell’abitazione.
L’istante chiede quindi se può beneficiare dell’agevolazione.
L’Amministrazione finanziaria esprime parere favorevole e richiama il quadro normativo di riferimento e le regole che permettono di far rientrare l’istallazione dell’impianto fotovoltaico nella maxi detrazione introdotta dal Decreto Rilancio.
Il comma 5 dell’articolo 119 della norma richiamata prevede che l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, installati anche sulle pertinenze, danno diritto al superbonus se realizzati congiuntamente a interventi trainati.
Lo stesso vale per l’istallazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo collegati agli impianti in questione.
Chiarimenti a riguardo sono stati forniti dalla circolare numero 24 del 2020, che si sofferma anche sui soggetti che hanno diritto all’agevolazione: proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), compresi coloro i quali detengono l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato.
Poste tali premesse, un ulteriore requisito da rispettare è inserito nel comma 7 dell’articolo 119 del decreto legge numero 34 del 2020. Come chiarito nel documento di prassi:
“l’applicazione della maggiore aliquota è subordinata alla condizione che sia ceduta in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE) S.p.a., con le modalità di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, l’energia non auto consumata in sito, ovvero non condivisa per l’autoconsumo, ai sensi dell’articolo 42 bis del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.”
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 545 del 4 novembre 2022
- Superbonus - installazione di un impianto fotovoltaico - intestazione dell’utenza elettrica e del contratto di cessione con il GSE - Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).
Fotovoltaico e superbonus: le regole sul contratto di cessione con GSE
Come chiarito nel documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate, l’agevolazione spetta a condizione che sia stipulata con il GSE una specifica convenzione per regolare il ritiro commerciali dell’energia elettrica immessa in rete.
Oltre a tale requisito da rispettare non sono previste ulteriori condizioni in merito ai soggetti ai quali deve essere intestata tale convenzione.
A riguardo, nel documento di prassi viene chiarito quanto di seguito riportato:
“In assenza di una espressa previsione al riguardo, non occorre che vi sia coincidenza tra il titolare della detrazione e l’intestatario dell’utenza elettrica e conseguentemente anche del contratto di cessione dell’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico.”
In presenza della convenzione stipulata dal comproprietario dell’immobile con il GSE, quindi, non si perde il diritto alla detrazione.
Anche se l’utenza elettrica e il contratto di cessione con il GSE per l’energia non auto consumata in sito e non condivisa per l’auto consumo sono intestati a un soggetto diverso (che rispetti i requisiti per il diritto all’agevolazione) si può avere accesso al superbonus 110 per cento.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Fotovoltaico e superbonus: ok anche con utenza e contratto di cessione con GSE intestati al comproprietario