I finanziamenti soci in contanti sono sempre a rischio accertamento

Emiliano Marvulli - Società di capitali

Finanziamenti soci effettuati in contanti: l'Agenzia delle Entrate può presumere che si tratti di ricavi in nero non dichiarati quando rileva l'assenza di capacità finanziaria da parte dei soci e delle delibere assembleari

I finanziamenti soci in contanti sono sempre a rischio accertamento

L’Agenzia delle entrate può legittimamente presumere che i finanziamenti soci effettuati in contanti siano in realtà ricavi in nero non dichiarati quando rileva l’assenza di capacità finanziaria da parte dei soci e delle apposite delibere assembleari.

Tali elementi costituiscono indizi gravi precisi e concordanti sulla base di cui presumere l’esistenza di attività non dichiarate che possono essere recuperate con l’accertamento analitico-induttivo.

Spetta al contribuente fornire la prova certa idonea a superare gli elementi presuntivi offerti dall’amministrazione finanziaria.

Questo il contenuto di ormai numerose pronunce giurisprudenziali, come quella che analizziamo oggi insieme.

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Finanziamenti soci in contanti e presunzioni di nero

La vicenda processuale riguarda il ricorso presentato da una società avverso un avviso di accertamento, con cui l’Agenzia delle entrate ha determinato presuntivamente un maggior reddito ai fini IRPEG, IRAP e IVA.

L’Ufficio ha contestato - si veda, in particolare, il caso di cui all’ordinanza numero 1151/2022 - che i sistematici e progressivi finanziamenti eseguiti in contante dai soci in realtà erano da considerarsi ricavi in nero perché i finanziatori non avevano la sufficiente capacità finanziaria per effettuare tali operazioni.

Il ricorso era stato accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale e la decisione era stata confermata dai giudici d’appello i quali hanno affermato che, con riferimento al rilievo relativo ai finanziamenti dei soci, l’amministrazione finanziaria non aveva provato che la disponibilità degli importi versati dai soci derivassero da ricavi in nero né aveva offerto alcuna prova diretta a contrastare le argomentazioni difensive della contribuente.

Avverso la sentenza di secondo grado l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione lamentando violazione dell’art. 39, co. 2 e del D.P.R. 600/1973 e dell’art. 54 del D.P.R. 633/1972 perché i giudici di merito non hanno considerato che in realtà l’accertamento effettuato nei confronti della società era di tipo induttivo analitico-induttivo.

Tutti gli elementi presuntivi rilevati nel corso del controllo hanno indotto a ritenere che i finanziamenti non erano altro che ricavi non dichiarati rientrati nelle casse della società.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e cassato, con rinvio, la sentenza impugnata.

Accertamento analitico induttivo e finanziamenti soci

In tema di accertamento analitico-induttivo l’art. 39, comma 1, lett. d), DPR n. 600/73 prevede che l’esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.

A supporto della pretesa erariale l’Ufficio ha offerto una moltitudine di indizi gravi, precisi e concordanti (l’assenza di capacità finanziaria dei soci, la mancanza di delibere assembleari e i versamenti in contante), che il giudice del gravame avrebbe dovuto valutare, procedendo dai suddetti fatti noti al ragionamento logico inferenziale di accertamento del fatto non noto, ossia l’esistenza di ricavi non dichiarati.

Sul lato probatorio spettava alla società provare e documentare la provenienza del denaro oggetto dei finanziamenti da parte dei soci, dimostrando la loro disponibilità finanziaria per eseguire i finanziamenti, in modo da superare gli elementi presuntivi offerti dall’amministrazione finanziaria, basati su circostanze fattuali certi.

Sotto tale profilo, la società aveva tentato di superare la presunzione dell’Ufficio affermando che i soci in realtà possedevano la capacità finanziaria per effettuare i versamenti, per effetto dello svolgimento di pregresse attività commerciali pluriennali da parte degli stessi.

La pregressa attività commerciale svolta dai soci può essere considerata una prova presuntiva?

A parere dei giudici di legittimità la pregressa attività commerciale da parte dei soci non può essere considerata elemento presuntivo idoneo a contrastare la valenza della prova presuntiva prospettata dall’amministrazione finanziaria, perché astratta e priva di elementi concreti di determinazione.

Il giudice di merito ha omesso d’altro canto di riscontrare la disponibilità effettiva delle somme e così facendo non ha fatto corretta applicazione della previsione di cui all’art. 2729, c.c., che presuppone la certezza del fatto noto da cui inferire l’esistenza del fatto non noto, ossia la provenienza dei versamenti da somme effettivamente disponibili dai soci.

Ne è conseguito l’accoglimento del ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria e la cassazione della pronuncia, con rinvio alla Commissione tributaria regionale anche per la liquidazione delle spese di lite.

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