Le sanzioni a una srl estinta per violazioni tributarie non possono essere trasmesse ai soci e al liquidatore. Lo chiarisce la Corte di Cassazione nell'Ordinanza numero 24273 del 22 novembre 2022. Si applica il principio per cui le sanzioni non sono trasmissibili agli eredi.
Considerato che la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese configura un fenomeno di tipo successorio, le sanzioni amministrative a carico della società estinta, per la violazione di norme tributarie, non sono trasmissibili ai soci ed al liquidatore, in applicazione del principio per cui le sanzioni amministrative sono intrasmissibili agli eredi.
Sono queste le precisazioni contenute nell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 34273 del 22 novembre 2022.
Sanzioni Srl estinta: la Sentenza
La controversia nasce dall’impugnazione da parte dei soci di una srl di una cartella di pagamento emessa, relativamente all’anno di imposta 2005, nei confronti de ricorrente quale coobbligato in solido della società cancellata dal registro delle imprese a far data dall’11.11.2008, della quale il contribuente era socio e liquidatore.
Il ricorso era stato respinto dalla CTP ma, dopo l’appello del contribuente, la CTR ha accolto parzialmente il gravame con annullamento della cartella impugnata, limitatamente alle sanzioni applicate.
Il giudice d’appello ha osservato come, versandosi in presenza di un fenomeno successorio conseguente alla cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese, debba trovare estensiva applicazione l’art. 8 del D.Lgs. n. 472/1997, nella parte in cui prevede espressamente la intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni amministrative tributarie.
L’Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione ponendo attenzione alla mancata debenza delle sanzioni, nonostante le stesse fossero dovute dal contribuente, per effetto del consolidamento dell’avviso di accertamento nei confronti della società, anche relativamente alle sanzioni applicate.
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso proposto dalla Parte pubblica e ha rigettato il ricorso.
A parere dei giudici di legittimità la cancellazione dal registro delle imprese della società e la conseguente estinzione configura un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all’ente non si estinguono, ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti.
È fuori di dubbio che al caso di specie si applichi il principio per cui le sanzioni amministrative a carico della società estinta, per la violazione di norme tributarie, non sono trasmissibili ai soci ed al liquidatore.
In questo caso, infatti, trova applicazione l’art. 8 del D.Lgs. n. 472/1997, che sancisce l’intrasmissibilità delle stesse agli eredi, in armonia con il principio della responsabilità personale, codificato dall’art. 2, comma 2, del medesimo decreto, nonché, in materia societaria, con l’art. 7, comma 1, dei d.l. n. 269 del 2003, che ha introdotto la regola della riferibilità esclusiva alle persone giuridiche delle sanzioni amministrative tributarie.
Da qui l’annullamento della cartella di pagamento impugnata.
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