Nomina organo di controllo SRL entro il 16 dicembre: i commercialisti chiedono la proroga

Anna Maria D’Andrea - Società di capitali

Scadenza in arrivo per la nomina dell'organo di controllo nelle SRL, che dovrà avvenire entro il 16 dicembre 2019. I commercialisti chiedono una proroga ed il CNDCEC, con il documento del 5 dicembre, fornisce le proprie proposte per concedere più tempo alle imprese.

Nomina organo di controllo SRL entro il 16 dicembre: i commercialisti chiedono la proroga

Ultimi giorni per la nomina dell’organo di controllo nelle SRL: la scadenza è fissata al 16 dicembre 2019, ma i commercialisti chiedono più tempo.

È con il documento pubblicato il 5 dicembre 2019 che dal CNDCEC arriva la richiesta di proroga del termine per la nomina del revisore nelle SRL, con alcune proposte per concedere più tempo alle società tenute ad adeguarsi alle novità previste dal nuovo Codice della Crisi d’Impresa.

La proposta dei commercialisti non è tanto quella di un mero rinvio del termine per la nomina, quanto di procedere ad un’interpretazione sistematica e coordinata delle disposizioni previste dal Codice della Crisi con quanto disposto dal Codice Civile.

Si ricorda che l’obbligo di nomina dell’organo di controllo nelle SRL riguarda le società che, per due esercizi consecutivi, superino i seguenti limiti:

  • attivo patrimoniale: 4 milioni di euro;
  • ricavi da vendite e prestazioni: 4 milioni di euro;
  • numero di dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

Nomina organo di controllo SRL entro il 16 dicembre: commercialisti chiedono la proroga

Quello che chiedono i commercialisti è di concedere più tempo alle SRL per la nomina dell’organo di controllo e del revisore legale. La richiesta di proroga è parte delle proposte del CNDCEC elaborate a seguito dei confronti tenuti sia con i Ministeri che con Unioncamere e Confindustria.

Più che di proroga, bisognerebbe parlare di una rivisitazione delle scadenze per la nomina alla luce di una lettura più coordinata e sistematica delle disposizioni previste dal Codice della Crisi con quanto previsto dal Codice Civile.

Il documento intitolato “La nomina dell’organo di controllo nelle s.r.l. Alcune proposte”, propone di consentire alle SRL di nominare l’organo di controllo anche dopo il 16 dicembre 2019, la scadenza indicata all’articolo 379, terzo comma, del Codice della Crisi, coordinando le nuove disposizioni:

CNDCEC - La nomina dell’organo di controllo nelle s.r.l. Alcune proposte.
Proroga scadenza nomina organo di controllo SRL: le proposte dei commercialisti

Scadenza nomina organo di controllo SRL: perché i commercialisti chiedono la proroga

La proposta avanzata dal CNDCEC non nasce esclusivamente dalle necessità, evidenziata da molte imprese e professionisti, di rinviare una scadenza ormai alle porte, ma per la quale non tutti si sono mossi per tempo.

Come sopra evidenziato, il documento elaborato dai commercialisti nasce dalla necessità di coordinare i nuovi obblighi con le norme previste dal Codice Civile.

Ambedue le proposte di coordinamento avrebbero il pregio, sottolinea il CNDCEC, di favorire un’effettiva presa d’atto, da parte dei soci, dei mutati limiti dimensionali che rendono obbligatoria la nomina dell’organo di controllo o del revisore legale.

Inoltre,

“questo coordinamento consentirebbe alle SRL, anche a seguito del mutato contesto organizzativo conseguente al nuovo Codice della crisi, di riscontrare una simmetria tra il momento in cui l’organo di controllo viene nominato e il momento in cui esso cessa dalle proprie funzioni, privilegiando, tanto per la nomina, quanto per la scadenza, l’intervallo temporale in cui i soci sono solitamente convocati per l’approvazione del bilancio d’esercizio.”

Il documento pubblicato dai commercialisti si sofferma in maniera specifica sulle funzioni dell’organo di controllo, sindaci e collegio sindacale:

i sindaci restano in carica tre esercizi dal momento in cui vengono nominati e cessano dalle proprie funzioni alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Per l’intero periodo di durata del loro ufficio, i sindaci maturano il diritto alla retribuzione determinata dall’assemblea all’atto di nomina.

Inoltre, in occasione dell’approvazione del bilancio, al collegio sindacale viene affidato il compito di redigere la relazione di resoconto dell’attività di controllo eseguita, secondo le disposizioni di cui all’articolo 2429, evidenziando tra l’altro gli elementi di allerta ai fini di prevedere possibili situazioni di crisi.

La scadenza per la nomina dell’organo di controllo si scontra con le funzioni ad esso affidato: le valutazioni ad esso affidate non potranno essere portate a compimento nel caso di nomina entro la fine dell’anno e minano la necessaria continuità di vigilanza.

Sono questi i motivi alla base della richiesta di prorogare la scadenza categorica del 16 dicembre 2019 ma, per il momento, dalle istituzioni non si segnalano segnali di apertura.

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