Indennità fermo pesca 2020: pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il Decreto Interministeriale n. 1 del 3 febbraio 2021, con tutte le relative disposizioni che comprendono i requisiti dei beneficiari, la scadenza della domanda fissata al 28 febbraio 2021 e l'importo che può arrivare fino a 30 euro.
Indennità fermo pesca 2020: disponibili tutte le indicazioni operative contenute nel Decreto Interministeriale n. 1 del 3 febbraio 2021 pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
A beneficiare dell’indennità giornaliera, il cui importo è fissato ad un massimo di 30 euro, sono le imprese adibite alla pesca marittima che hanno effettuato sospensioni dal lavoro nel corso 2020.
Gli interessati, infatti, dovranno presentare domanda entro la cadenza del 28 febbraio 2021 attraverso la procedura CIGSonline, ossia l’applicativo che consente di inoltrare le istanze per la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria.
Indennità fermo pesca 2020: requisiti, importo e scadenza
Il Decreto Interministeriale n. 1 del 2021 riguarda tutti i pescatori marittimi.
In particolare sono ricompresi i lavoratori dipendenti di imprese adibite alla pesca marittima compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca rientranti in quelle previste dalla legge del 13 marzo 1958, numero 250 (pescatori autonomi).
I potenziali beneficiari dovranno avere ottenuto il visto dell’Autorità Marittima competente (scheda 9) che, fermo restando la scadenza del 28 febbraio 2021, potrà essere presentato tardivamente entro la data di scadenza del 31 marzo 2021.
Sono escluse le seguenti categorie di lavoratori:
- armatori e proprietari armatori imbarcati sulla nave dai medesimi gestita perché non è configurabile un rapporto di lavoro subordinato.
- titolari di impresa individuale imbarcati perché anche per costoro non è configurabile un rapporto di lavoro subordinato.
Come riportato dal comunicato del Ministero del Lavoro, gli interessati devono aver effettuato una sospensione dal lavoro, nel corso del 2020, disposta da misure di arresto temporaneo delle attività di pesca stabilite dalle competenti Autorità marittime.
In caso di sospensione dell’attività lavorativa a seguito di misure di arresto temporaneo non obbligatorio, ossia quelle decise da amministrazioni territoriali, la prestazione di sostegno al reddito è concessa per un massimo di 40 giorni durante l’anno.
L’indennità, fra l’altro, è erogata nel limite di 11.000.000 euro per l’arresto obbligatorio, quello disposto dalle autorità pubbliche, e nel limite di 6.749.654 euro per l’arresto non obbligatorio.
Ciò significa che, nell’ipotesi in cui le richieste aziendali superino l’importo dello stanziamento, la misura dell’indennità riconosciuta viene ridotta proporzionalmente per ciascun richiedente.
Indennità fermo pesca 2020: come presentare domanda
Le imprese interessate dovranno presentare l’istanza per vedersi riconosciuta l’indennità entro e non oltre il 28 febbraio 2021 tramite il sistema telematico CIGSonline.
La procedura per inoltrare eventuali allegati sarà resa nota dal Ministero del Lavoro con apposita pubblicazione sul sito istituzionale nella pagina dedicata al fermo pesca.
Il richiedente dovrà, allo scopo, presentare una singola istanza per ciascuna unità di pesca presente in azienda contenente i seguenti dati:
- ragione sociale e generalità del datore di lavoro, completo di codice IBAN;
- elementi identificativi dell’unità di pesca;
- ufficio marittimo in cui si è effettuato l’arresto temporaneo obbligatorio dell’attività;
- le cause e il numero totale di giorni lavorativi dei singoli arresti temporanei;
- elenco dei marittimi imbarcati alla data d’arresto;
- dichiarazione dell’avvenuto fermo di pesca rilasciata dall’Autorità marittima competente.
A seguito della presentazione dell’istanza, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali trasmetterà il provvedimento di autorizzazione, con gli elenchi degli aventi diritto, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali entro il 31 luglio 2021.
Per tutte le informazioni dettagliate si rimanda al testo integrale del Decreto Interministeriale del 3 febbraio 2021.
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