Agevolazioni agricoltura e pesca: istruzioni INPS sull’esonero contributivo 2020

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Agevolazioni agricoltura e pesca: in attesa del Decreto attuativo dedicato, dall'INPS arrivano le prime istruzioni sull'esonero contributivo dal 1° gennaio al 30 giugno 2020 introdotto dal DL Rilancio. Verifiche sospese sui versamenti in scadenza il 16 settembre 2020. I dettagli nel messaggio numero 3341 del 15 settembre 2020.

Agevolazioni agricoltura e pesca: istruzioni INPS sull'esonero contributivo 2020

Agevolazioni agricoltura e pesca: con il messaggio numero 3341 del 15 settembre 2020, dall’INPS arrivano le prime istruzioni sull’esonero contributivo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 di cui possono beneficiare i datori di lavoro che appartengono a specifiche filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura.

Ad introdurlo è stato il Decreto Rilancio, all’articolo 222, per arginare le conseguenze economiche negative che derivano dall’emergenza coronavirus.

L’agevolazione riguarda il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Restano esclusi, inoltre, i premi e contributi dovuti all’INAIL, Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Il messaggio INPS fornisce delle prime indicazioni sull’accesso all’esonero contributivo dopo l’ok sull’agevolazione che arriva dal’UE.

Mancano, però, ancora i criteri e le modalità attuative dell’esonero che devono essere definiti con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell’Economia e delle finanze, in corso di adozione.

Agevolazioni agricoltura e pesca: istruzioni INPS sull’esonero contributivo

L’esonero contributivo rientra tra le agevolazioni per il settore agricoltura, ma è riservata a imprese che rientrano in particolari filiere agricole:

  • agrituristiche;
  • apistiche;
  • brassicole;
  • cerealicole;
  • florovivaistiche;
  • vitivinicole.

Possono beneficiarne, inoltre, le imprese dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura.

L’esonero si riferisce alla sola quota di contribuzione posta a carico dei datori di lavoro privati, dovuta per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020.

Nell’attesa del decreto attuativo, il messaggio INPS numero 3341 del 15 settembre 2020 individua la platea di imprese potenzialmente beneficiarie dell’esonero contributivo del Decreto Rilancio sulla base del codice Ateco.

Codice AtecoDenominazione
01.11xx coltivazione di cereali
01.50xx coltivazione agricole associate all’allevamento animale attività mista
01.28xx (coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche)
01.19.10 Coltivazione di fiori in piena aria
01.19.20 Coltivazione di fiori in colture protette
01.21.00 Coltivazione di uva
01.29.00 Coltivazione di altre colture permanenti (inclusi alberi di
Natale)
01.30 Riproduzione piante
01.41.00 Allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo
01.42.00 Allevamento di bovini e bufalini da carne
01.43.00 Allevamento di cavalli e altri equini
01.44.00 Allevamento di cammelli e camelidi
01.45.00 Allevamento di ovini e caprini
01.46.00 Allevamento di suini
01.47.00 Allevamento di pollame
01.49.10 Allevamento di conigli
01.49.20 Allevamento di animali da pelliccia
01.49.40 Bachicoltura
01.49.90 Allevamento di altri animali nca
01.49.30 Apicoltura
03.11.00 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi
03.12.00 Pesca in acque dolci e servizi connessi
03.21.00 Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi
03.22.00 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi
46.21.22 Commercio all’ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina
46.22 Commercio all’ingrosso di fiori e piante
47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante
47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
82.99.30 Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche
56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
81.30.00 Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole

Le aziende che non svolgono attività prettamente agricole possono accedere al beneficio solo per i lavoratori inquadrati nel settore interessato dall’esonero contributivo.

Agevolazioni agricoltura e pesca, esonero contributivo fino al 30 giugno: verifiche sospese

Dal momento che le regole e le modalità di accesso all’esonero contributivo per le imprese delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura non sono state ancora definite e che l’agevolazione riguarda, primo e secondo trimestre 2020, con scadenza 16 settembre 2020 e 16 dicembre 2020, sulla prima tranche di pagamenti sono sospese le attività di verifica della tempestività del versamento della contribuzione dovuta.

L’INPS, infine, nel messaggio numero 3341 del 15 settembre 2020 chiarisce quali sono le modalità con cui saranno individuati i datori di lavoro beneficiari dell’agevolazione:

  • per le aziende agricole assuntrici di manodopera agricola, si farà riferimento riferimento alle posizioni contributive della gestione agricola unificata, alle quali è associato un codice Ateco tra quelli indicati, in coerenza con i dati risultanti alla Camera di Commercio.
  • per le aziende con dipendenti, si fa riferimento alle matricole INPS alle quali è associato un codice Ateco tra quelli indicati e il beneficio è limitato ai soli lavoratori inquadrati nel settore agricolo.

Si avrà diritto a beneficiare dell’esonero contributivo solo in possesso del documento unico di regolarità contributiva, DURC, ferme restando le seguenti ulteriori condizioni:

  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Tutti i dettagli nel testo integrale del messaggio numero 3341 del 15 settembre 2020.

INPS - Messaggio numero 3341 del 15 settembre 2020
Esonero contributivo articolo 222 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Prime indicazioni.

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