La riforma del terzo settore ha decretato l'estinzione del termine ONLUS, da tutti conosciuto come sinonimo di associazione no profit. Qual è la procedura per chi non intende passare al RUNTS? Di seguito l'analisi.
Estinzione ONLUS per scioglimento: facciamo il punto sulla procedura da seguire.
La qualifica fiscale di ONLUS è stata abrogata dalla riforma del terzo settore, e cesserà di esistere effettivamente a partire dal momento in cui la riforma sarà completamente entrata in vigore.
Le ONLUS che decidono di non entrare a far parte del RUNTS e anche quelle che in realtà subiranno la trasmigrazione al nuovo registro unico dovranno seguire dei precisi passaggi, che le porteranno comunque a perdere tale qualifica, anche se con conseguenze diverse.
In altre analisi abbiamo approfondito il procedimento che dovranno implementare le ONLUS che vorranno proseguire la propria attività pur non entrando a far parte del RUNTS, ma in questa sede andremo invece a capire cosa accade oggi ad una ONLUS che decide di sciogliersi per non adeguare il proprio statuto.
Scioglimento di una ONLUS: mancato transito al RUNTS
Le ONLUS che decideranno di non passare al terzo settore e che quindi non procederanno con l’iscrizione al RUNTS, procedura automatica solo per gli enti che risultano essere iscritti ai registri regionali delle ODV o delle APS e che per gli altri resta invece demandata al legale rappresentante su iniziativa dell’associazione, dovranno fare i conti con l’agognata scelta tra l’estinzione dell’ente stesso o il perseguimento dell’attività come semplice ente non commerciale.
Abbiamo già accennato quale sarà la via per le ONLUS che decideranno di proseguire la loro attività al di fuori del RUNTS come enti non commerciali, ma è ancora da chiarire invece quale è il destino che spetta alle ONLUS che perdendo la qualifica per il mancato transito al nuovo registro unico del terzo settore.
La perdita della qualifica di ONLUS accompagnata dall’impossibilità di proseguire con lo svolgimento della propria attività porta allo scioglimento dell’ente.
Lo scioglimento dell’ente comporta quindi in termini procedurali la cancellazione dello stesso dall’Anagrafe delle ONLUS e alla devoluzione integrale del patrimonio dello stesso.
Cancellazione dall’anagrafe e devoluzione del patrimonio
La ONLUS che intende quindi sciogliersi dovrà formalizzare la propria decisione durante l’assemblea seguendo quanto previsto dalla normativa ed inviare richiesta scritta all’Anagrafe delle ONLUS, formalmente non più in essere dal 2012 ma ad oggi ancora presente su carta come registro ove confluiscono le associazioni a cui è stata attribuita tale qualifica fiscale.
È possibile difatti rivolgersi al dipartimento dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente in modo da poter richiedere la cancellazione dell’ente.
Oltre a dover formalizzare la cancellazione dell’ente dai registri appositi, si dovrà inviare richiesta scritta di parere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, usufruendo del modello TS5 presente sul sito dedicato, nella sezione modulistica.
Tale modulo contenente i dati dell’associazione in fase di scioglimento, con indicazione del patrimonio dell’ente dovrà essere debitamente compilato dal legale rappresentante ed inviato attraverso i canali appositi al Ministero.
L’associazione potrà proporre uno o più enti beneficiari, localizzati nel territorio in cui esso aveva sede, preferendo quelli che si prefiggono di svolgere attività similare a quella svolta dalla ONLUS in fase di scioglimento.
Seguirà poi risposta dal Ministero con apposito parere il quale decreterà i passi successivi che dovrà compiere l’ente.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Estinzione ONLUS per scioglimento: procedure e competenze