Esonero contributi artigiani e commercianti previsto dalla Legge di Bilancio 2021: disponibile un nuovo modello per la domanda di rimborso e compensazione in caso di eccedenze superiori ai versamenti dovuti per l'intero anno. Novità e chiarimenti nel messaggio INPS n. 688 dell'11 febbraio 2022.
Esonero contributi artigiani e commercianti: ancora novità sulla misura prevista dalla Legge di Bilancio 2021 e attuata in tempi lunghi.
Con il messaggio n. 688 dell’11 febbraio 2022, l’INPS fornisce nuovi chiarimenti su rimborso e compensazione e annuncia la disponibilità di un nuovo modello da utilizzare.
Istruzioni per coloro che hanno versato importi non dovuti per effetto dell’agevolazione e in misura superiore alla tariffazione 2021.
Esonero contributi artigiani e commercianti: chiarimenti sulla domanda di rimborso e compensazione
La Legge di bilancio 2021 ha previsto un esonero parziale dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle Gestioni INPS e alle Casse previdenziali professionali autonome, in presenza di un calo di fatturato o corrispettivi nel 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto al 2019 e di reddito complessivo di lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla gestione non superiore a 50.000 euro.
Una volta effettuate le verifiche preliminari per la fruizione dell’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti, l’INPS a fine novembre ha messo a disposizione di artigiani e commercianti tramite il “Cassetto previdenziale” gli importi concessi.
Per i versamenti già effettuati ma non dovuti, grazie all’esonero parziale dei contributi, è stata prevista la possibilità di procedere con la compensazione o il rimborso.
In caso di eccedenze dei versamenti effettuati per le rate dell’emissione dell’anno 2021, con scadenza entro il 31 dicembre 2021, relative all’applicazione dell’esonero, le somme vengono utilizzate a copertura di quanto dovuto per la tariffazione 2021, senza dover presentare modelli F24 o domande di compensazione.
Con il messaggio numero n. 688 dell’11 febbraio 2022, l’INPS sottolinea che solo in caso di ulteriori eccedenze di versamento, gli artigiani e i commercianti sono tenuti a presentare domanda di compensazione con la contribuzione da versare alle scadenze future.
Esonero contributi artigiani e commercianti: novità sul modello di domanda di rimborso e compensazione
Come si legge nella comunicazione che arriva dall’Istituto, inoltre, sul portale istituzionale è stata rilasciata una nuova versione del modello di domanda accessibile al seguente percorso:
- Domande Telematizzate;
- Rimborso e/o compensazione contributiva.
Il testo specifica:
“Tale nuovo modello deve essere utilizzato anche dai contribuenti ai quali è stato concesso l’esonero parziale dei contributi previdenziali, di cui all’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge n. 178/2020, per la richiesta di compensazione di cui al paragrafo 2 del citato messaggio n. 4620/2021 eventuali ulteriori eccedenze di versamento, rispetto alla capienza dell’emissione 2021)”.
Chi ha inviato già delle domande tramite le “Comunicazioni Bidirezionali” con il riferimento “Esonero legge n. 178/2020 domanda di compensazione” nell’oggetto non deve procedere nuovamente con l’invio: si considerano validamente presentate.
Tutti i dettagli nel testo integrale del messaggio INPS n. 688 dell’11 febbraio 2022.
- INPS - Messaggio numero 688 dell’11 febbraio 2022
- Gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali. Esonero parziale dei contributi previdenziali di cui all’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Rilascio nuova versione del modello di istanza di rimborso e/o compensazione
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Esonero contributi artigiani e commercianti: nuovi chiarimenti INPS su rimborso e compensazione