Esonero contributi agricoli 2021, il messaggio INPS numero 2263 pubblicato in data 11 giugno dispone la proroga della scadenza per i versamenti, in attesa della definizione degli esiti della domanda. Un rinvio resosi necessario a seguito dalle novità previste dal decreto Sostegni.
Esonero contributi agricoli 2021, proroga della scadenza per i versamenti, in attesa della definizione degli esiti della domanda.
A darne notizia è l’INPS, con il messaggio numero 2263 pubblicato in data 11 giugno 2021. Per le aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacultura, l’esonero contributivo è riconosciuto dal 1° novembre 2020 e fino al 31 gennaio 2021.
Beneficiano dell’agevolazione le aziende agricole così come gli imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, mezzadri e coloni che svolgono le attività identificate dai codici ATECO di cui all’allegato 3 del decreto Ristori.
Il decreto Sostegni ha prorogato l’esonero anche per i contributi del mese di gennaio 2021, modificando però le regole in merito al rispetto dei limiti agli aiuti di Stato riconosciuti per singola impresa.
Una novità che ritarda i tempi per la definizione delle domande di esonero e che, conseguentemente, porta alla proroga della scadenza per i versamenti dovuti per tutti i contribuenti, datori di lavoro e lavoratori autonomi in agricoltura, che possono potenzialmente accedervi.
Esonero contributi agricoli 2021, l’INPS proroga la scadenza dei versamenti
Il decreto Ristori n. 137/2020 ha previsto, inizialmente per il solo mese di novembre, l’esonero dal versamento dei contributi, per la quota imputabile al datore di lavoro, in favore delle aziende delle filiere dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacultura.
In sede di conversione, l’esonero è stato esteso anche per il mese di dicembre e, da ultimo, il decreto Sostegni n. 41/2021 ha prorogato l’agevolazione anche per il mese di gennaio 2021.
Una serie di interventi che, così come indicato dal messaggio dell’11 giugno 2021, hanno portato alla necessità di aggiornare i sistemi INPS, al fine di adeguare le procedure alle nuove disposizioni normative.
Le novità introdotte dall’articolo 19 del decreto Sostegni hanno inoltre modificato le regole relative alla disciplina sugli aiuti di Stato.
L’esonero contributivo per l’agricoltura, inizialmente riconosciuto nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato ai sensi della sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” del Temporary Framework, che dispone i massimali degli aiuti concedibili alle imprese, è ora riconosciuto anche ai sensi della sezione 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” per le imprese per le quali la pandemia da Covid-19 ha comportato una sospensione o riduzione dell’attività commerciale.
Non solo: sempre il decreto Sostegni, al comma 2-bis dell’articolo 19 introdotto dal Senato nel corso dell’iter di conversione, dispone che l’accesso all’esonero contributivo sia subordinato ad una dichiarazione da parte del richiedente, da rendere in sede di domanda, con la quale bisognerà dichiarare di non aver superato i limiti individuali per l’accesso agli aiuti di Stato.
Un incrocio di novità, volte a consentire il rispetto dei vincoli comunitari, che portano alla necessità di aggiornamenti procedurali da parte dell’INPS e, sentito il Ministero del Lavoro, alla proroga per tutti i potenziali beneficiari dei versamenti dei contributi agricoli dovuti.
Con successivo messaggio sarà comunicata la disponibilità della domanda, previa pubblicazione della circolare relativa all’esonero.
- INPS - messaggio numero 2263 dell’11 giugno 2021
- Esonero contributivo ai sensi degli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge n. 137/2020, relativo alla contribuzione di competenza dei mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021. Differimento scadenze di versamento della relativa contribuzione alla definizione della procedura di esonero
Domanda esonero contributi agricoli 2021: novità attese dopo il rinvio dei versamenti
Il messaggio pubblicato dall’INPS l’11 giugno 2021 evidenzia quindi la necessità di ridefinire la disciplina di autorizzazione al beneficio dell’esonero contributivo, in particolare per le aziende che intendono utilizzare la sezione 3.12 del Temporary Framework.
In tal caso, ai sensi del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato, l’accesso all’esonero contributivo sarebbe subordinato alla verifica circa il calo di fatturato subito.
Si ricorda infatti che l’aiuto a copertura dei costi fissi è concesso alle imprese che hanno registrato nel periodo ammissibile una riduzione pari almeno al 30 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, entro il limite di importo complessivo pari a 10 milioni di euro.
C’è poi il nodo della comunicazione, da rendere sotto forma di autodichiarazione, relativa al rispetto del limite sugli aiuti di Stato concedibili per singola impresa, novità anch’essa introdotta nel corso della conversione del decreto Sostegni.
Sarà la circolare INPS annunciata dal messaggio n. 2263 a fornire le indicazioni operative, aprendo dopo mesi di attesa la procedura per l’accesso all’agevolazione.
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