Esonero dei contributi INPS, arrivano con il messaggio n. 4184 del 26 novembre 2021 le istruzioni per il riesame delle domande respinte. In caso di debiti e DURC irregolare, l'importo dovuto sarà richiesto con invito a regolarizzare.
Esonero contributi INPS, arrivano con il messaggio n. 4184 del 26 novembre 2021 i chiarimenti relativi al riesame delle domande respinte.
Sarà mediante un’apposita funzionalità disponibile all’interno del Cassetto previdenziale che i titolari di partita IVA ai quali non è stato riconosciuto l’esonero dei contributi potranno presentare domanda di riesame.
Nel caso di omessi versamenti relativi al 2021, accertati dall’INPS nell’ambito delle verifiche sul DURC, l’istanza di riesame non consentirà di recuperare la regolarità contributiva. Le somme dovute saranno richieste con invito alla regolarizzazione.
Per le quote dovute eccedenti l’importo dell’esonero INPS riconosciuto e comunicato a decorrere dal 29 novembre 2021 ci sarà un mese di tempo per il versamento.
Esonero contributi INPS, chiarimenti sul riesame delle domande respinte
A partire dal 29 novembre 2021 saranno disponibili all’interno del Cassetto previdenziale gli importi concessi relativi all’esonero dei contributi INPS riconosciuto per le quote di competenza 2021.
Si tratta del nuovo passo previsto in relazione alle verifiche ex ante effettuate dall’INPS ai fini dell’accoglimento totale, parziale o della reiezione delle domande trasmesse.
I titolari di partita IVA per i quali la domanda è stata respinta potranno presentare richiesta di riesame mediante un’apposita funzionalità, che consentirà di far valere le proprie motivazioni allegando idonea documentazione. Sarà mediante un nuovo messaggio che l’INPS comunicherà il rilascio dell’applicativo, disponendo altresì il termine di scadenza per le domande di riesame.
Intanto, con il messaggio n. 4184 del 26 novembre 2021 l’INPS fornisce i primi chiarimenti in relazione alle domande respinte e alle richieste di riesame.
Partendo dal requisito della regolarità contributiva, verificato d’ufficio e tenuto conto dei versamenti eseguiti entro il 31 ottobre 2021, l’Istituto specifica che gli importi visualizzabili a partire dal 29 novembre si intendono provvisoriamente riconosciuti, in attesa dei controlli che verranno effettuati sulla regolarità contributiva. Una verifica che sarà effettuata solo successivamente alla comunicazione dell’esonero spettante.
In caso di debiti contributivi, l’eccedenza da versare sarà notificata al titolare di partita IVA mediante l’invito a regolarizzare di cui all’articolo 4 del decreto ministeriale del 30 gennaio 2015.
La presentazione della domanda di riesame non consentirà di ripristinare il requisito della regolarità contributiva.
Nel dettaglio, il messaggio n. 4184/2021 dispone quanto segue:
“In caso di comunicazione di reiezione, l’importo della contribuzione relativa all’annualità 2021 che risulti scaduta alla data della verifica di regolarità contributiva, ove non versata, sarà richiesto con l’invito a regolarizzare di cui al citato articolo 4. L’eventuale presentazione di richiesta di riesame non integra la fattispecie disciplinata dall’articolo 3, comma 2, lettera d), del citato decreto.”
Sarà escluso dall’importo notificato con invito a regolarizzare l’ammontare dei contributi eccedenti l’importo dell’esonero concesso e comunicato entro il 29 novembre 2021, da versare entro i trenta giorni successivi e quindi ad ultimo entro la scadenza del 29 dicembre.
Vi rientreranno invece i contributi compresi nella tariffazione 2021 di competenza però di annualità pregresse, per i quali non si applica l’esonero contributivo e le cui scadenze restano quelle ordinarie.
- INPS - messaggio numero 4184 del 26 novembre 2021
- Esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Istanze di riesame. Precisazioni
Esonero contributi INPS, importi eccedenti da versare entro il 29 dicembre 2021
Il messaggio pubblicato il 26 novembre specifica inoltre le regole di calcolo relative alla contribuzione eccedente l’importo dell’esonero INPS concesso, sostituendo quanto riportato nel messaggio n. 3974 del 15 novembre 2021.
Si riporta di seguito l’esempio fornito dall’Istituto:
“Titolare artigiano, iscritto alla gestione per l’intero anno 2021, con 3 rate di contribuzione fissa di competenza anno 2021 con scadenza entro il 31 dicembre 2021, con importo pari a 2.877,12 euro (959,04 euro*3), lavoratore subordinato part time per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2021.
Viene riconosciuto l’esonero per 1.438,56 euro - ovvero l’importo complessivo dovuto a titolo di esonero pari a € 2.877,12 astrattamente spettante su base annuale, riproporzionato rispetto al numero di mesi di effettiva attività lavorativa autonoma e contemporanea assenza di status di lavoratore subordinato, cioè (2.877,12/12)x6.
L’importo riconosciuto a titolo di esonero (1.438,56 euro) verrà utilizzato a copertura integrale della prima rata 2021 mentre il residuo importo di 479,52 euro sarà utilizzato a copertura parziale della seconda rata 2021.”
La differenza di 479,52 euro, a saldo della seconda rata dei contributi sul minimale, dovrà essere versata entro la scadenza del 29 dicembre 2021, con modello F24 e causale AF.
Entro la stessa data bisognerà inoltre pagare la terza rata, utilizzando la codeline messa a disposizione dall’INPS con l’imposizione contributiva di maggio 2021.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Esonero contributi INPS, chiarimenti sul riesame delle domande respinte