Esenzione IVA fondo comune di investimento, in quali casi è prevista per le attività di gestione? Lo spiega l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 104 del 14 marzo 2022, che chiarisce anche il perimetro delle attività che danno diritto alla detrazione dell'imposta.
Esenzione IVA fondo comune di investimento, in quali casi è prevista per le attività di gestione? Quando, invece si ha diritto alla detrazione IVA?
A fornire i chiarimenti è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 104 del 14 marzo 2022.
Il documento di prassi analizza le attività di consulenza di una società italiana, specializzata in servizi per l’individuazione di opportunità d’investimento.
In linea generale non è prevista la detraibilità dell’imposta, tuttavia sono previste delle deroghe in specifici casi.
Un’eccezione è prevista per le operazioni non soggette a imposta, effettuate fuori dal territorio dello Stato, che darebbero diritto alla detrazione nel caso fossero effettuate in Italia.
La prima verifica da effettuare è quella di determinare se le operazioni in questione rientrino tra i servizi di gestione di fondi comuni di investimento. I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Esenzione IVA fondo comune di investimento: quando è prevista per le attività di gestione?
L’oggetto della risposta all’interpello numero 104 del 14 marzo 2022 è l’esenzione IVA per le attività di gestione legate a fondi comuni di investimento.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 104 del 14 marzo 2022
- IVA- Esenzione attività di gestione dei fondi comuni di investimento art. 10, primo comma, n. 1) del DPR n. 633 del 1972.
Il caso concreto è quello portato dall’istante, una società specializzata nel fornire servizi di consulenza diretti all’individuazione di opportunità d’investimento.
L’istante chiede anche in quali casi è previsto l’eventuale diritto alla detrazione delle somme relative alle attività svolte.
Dopo aver analizzato la situazione descritta dall’istante e la natura delle attività svolte, l’Agenzia delle Entrate richiama la normativa, la prassi e le varie pronunce relative ai quesiti riportati nella risposta all’interpello.
Infine, l’Amministrazione finanziaria chiarisce per quali motivi non può essere riconosciuto il diritto alla detrazione nel caso in esame.
Il caso preso in considerazione nel documento di prassi riguarda una società italiana che eroga servizi a una società di diritto estero iscritta all’albo francese dei soggetti autorizzati all’attività di gestione dei fondi comuni d’investimento.
Entrambe le società appartengono allo stesso gruppo di imprese del settore della gestione dei fondi comuni di investimento e, in particolare, di fondi di private equity, di fondi comuni per infrastrutture e di fondi comuni per investimenti in campo immobiliare.
Le attività di consulenza rese dalla società italiana a quella francese sono in favore di un soggetto passivo IVA residente in un altro Stato membro, pertanto non sono territorialmente rilevanti in Italia.
Tali consulenze vanno dalla ricerca e valutazione di potenziali opportunità di investimento all’assistenza sulla contrattualistica per l’acquisizione e il finanziamento degli investimenti, passando per molte altre attività.
In merito, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti a partire dal quadro normativo di riferimento e dai relativi documenti chiarificatori.
Esenzione IVA fondo comune di investimento: le deroghe alla non detraibilità dell’imposta
La prima norma richiamata dall’Agenzia delle Entrate è l’art. 19, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero il decreto IVA.
La disposizione prevede, in linea generale, che:
"non è detraibile l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all’imposta [...]".
Nella maggior parte dei casi, quindi, non è possibile beneficiare della detrazione, tuttavia sono previste alcune deroghe dal comma 3 dello stesso articolo 19.
Un’eccezione è data dalle operazioni non soggette all’imposta se effettuate fuori dal territorio dello Stato. Nel caso in questione, tuttavia, sono ricomprese solo le operazioni che darebbero diritto alla detrazione se fossero effettuate in Italia.
Per avere diritto alla detrazione, si deve inoltre verificare se le prestazioni di servizi siano o meno riconducibili tra i servizi di gestione di fondi comuni di investimento esenti da IVA.
La disposizione di riferimento, in questo caso, è l’art. 135, paragrafo 1, lett. g) della Direttiva 2006/112/CE, recepito nell’ordinamento interno dall’art. 10, primo comma, n. 1) del DPR n. 633 del 1972.
Alcuni chiarimenti in merito sono stati forniti dalla risposta all’interpello numero 628 del 2020, che ha richiamato quanto indicato dalla Corte di Giustizia UE.
In merito, nel recente documento di prassi, si legge quanto segue:
“secondo i giudici comunitari, si qualificano come fondi comuni di investimento quelli che, pur non costituendo OICVM, "presentano caratteristiche identiche a questi ultimi ed effettuano, quindi, le stesse operazioni, o quanto meno, presentano tratti comparabili a tal punto da porsi in rapporto di concorrenza con essi.”
Nello specifico, per poter comparare un fondo a un OICVM, si devono verificare i seguenti requisiti:
- il fondo deve essere sottoposto a vigilanza statale specifica;
- il fondo deve essere partecipato da più investitori che abbiano diritto ai benefici o sopportino il rischio connesso alla relativa gestione.
Il rendimento dell’investimento deve, inoltre, dipendere esclusivamente dai risultati della gestione del fondo.
Esenzione IVA: quando si applica
I chiarimenti sull’applicazione dell’esenzione IVA sono stati forniti da diversi documenti di prassi.
Tra questi, vengono richiamati i seguenti:
I documenti di prassi riportano i principi e i criteri che sono stati elaborati dai giudici comunitari.
Di particolare rilevanza è l’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea che evidenzia la condizione che si deve verificare per capire se le attività possono rientrare tra quelle indicate dalla direttiva UE.
I servizi forniti da un gestore esterno devono formare:
“un insieme distinto, valutato globalmente, destinato a soddisfare funzioni specifiche ed essenziali della gestione di fondi comuni d’investimento.”
Il documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate richiama anche quanto spiegato nella pronuncia del 7 marzo 2013, relativa alla causa C-275/11 che richiamata nella recente sentenza 17 giugno 2021.
Nella pronuncia in questione i giudici hanno evidenziato che:
"le prestazioni di consulenza in materia di investimento in valori mobiliari e le raccomandazioni di acquisto e di vendita di elementi patrimoniali fornite da un terzo a una società digestione di fondi comuni d’investimento, che sono specifiche ed essenziali per la gestione di tali fondi, possono rientrare nell’esenzione prevista all’articolo 135,paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA."
Deve quindi essere presente un nesso intrinseco con l’attività propria di una società di gestione, con l’effetto di adempiere alle funzioni specifiche della gestione di un fondo comune d’investimento.
Tale nesso è riscontrabile anche nel caso concreto presentato.
I servizi di consulenza resi dalla società istante a favore di fondi effettivamente equiparabili agli OICVM sarebbero esenti IVA se fossero territorialmente rilevanti in Italia.
Di conseguenza è limitato il diritto alla detrazione IVA assolta sugli acquisti impiegati per fornire i servizi in questione.
In conclusione, l’Agenzia delle Entrate spiega quanto di seguito riportato:
“Conseguentemente, nel caso in esame, non sembrano sussistere i presupposti per l’applicazione della deroga alla previsione generale di indetraibilità dell’IVA di cui all’art. 19, comma 3, lettera b), del DPR n. 633 del 1972.”
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