Errore in dichiarazione dei redditi, il contribuente può richiedere il rimborso anche oltre il termine decadenziale di 48 mesi dalla data del versamento, opponendosi in sede contenziosa alla pretesa dell'Amministrazione finanziaria. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 23183/2021.

In caso di errori e omissioni nella dichiarazione dei redditi, il contribuente può chiedere il rimborso della maggior imposta versata entro 48 mesi dalla data del versamento, fermo restando la possibilità di opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria oltre il termine decadenziale previsto dalla legge.
È questo in sintesi il contenuto dell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 23183 del 20 agosto 2021.
I fatti - La controversia nasce dal ricorso presentato da un contribuente contro una cartella di pagamento, emessa a seguito di controllo formale ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. 600/1973 per il 2008, in conseguenza del mancato riconoscimento di un credito IRPEF, connesso alla ritenuta d’acconto operata, nel 2007.
In particolare la società controllata aveva omesso di indicare le ritenute subite nel modello Unico 2008 (per l’annualità 2007) e le aveva pertanto indicate nella dichiarazione integrativa presentata in data 07/10/2009.
La CTP ha respinto il ricorso della società sul rilievo che la dichiarazione integrativa per il 2007 era stata presentata oltre il termine decadenziale sancito dall’art. 2 comma 8-bis del DPR 322/1998.
Riformando il giudizio positivo della CTP, i giudici della CTR hanno accolto l’appello proposto dalla società in base alla considerazione che la Corte di Cassazione, in alcune pronunce, aveva riconosciuto la possibilità, per il contribuente, di emendare sempre la dichiarazione in sede di contenzioso, al fine di opporsi alla pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria.
L’Agenzia delle Entrate ha così proposto ricorso per cassazione e ha lamentato violazione dell’art. 2 co. 8-bis D.P.R. n. 322/1998, deducendo che la CTR avrebbe erroneamente ammesso la possibilità di emendare in giudizio i dati contenuti nella dichiarazione oggetto di controllo formale, oltre il termine decadenziale stabilito dall’articolo citato.
A parere dell’Amministrazione finanziaria l’atto di rettifica da parte del contribuente inteso a correggere errori od omissioni sul reddito dichiarato è ammissibile, ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, cit., soltanto entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa alla periodo d’imposta successivo.
I giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso della parte pubblica ritenendo il motivo infondato.
La decisione - I giudici di cassazione sono tornati ad esprimersi sui diversi termini entro cui è possibile emendare eventuali errori commessi nella redazione della dichiarazione dei redditi.
Richiamando l’importante sentenza n. 13378/2016, in cui le Sezioni Unite hanno fissato precisi principi di diritto in materia, i giudici di legittimità hanno ribadito che il contribuente può, in via amministrativa, correggere gli errori o le omissioni che hanno determinato un maggior debito d’imposta (o un minor credito) attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa “a favore” entro il termine di cui all’art. 2, comma 8-bis del citato D.P.R. 322/1998, non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante.
Altro tema riguarda il termine entro cui presentare la dichiarazione nell’ipotesi in cui gli errori o le omissioni abbiano determinato un danno per l’Erario. In tal caso, l’art. 2 co. 8 sancisce che l’azione è esercitatale in un termini più lungo rispetto alla fattispecie precedente, non oltre i termini stabiliti dall’art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973.
Per quanto attiene, invece, il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso dei versamenti diretti, l’art. 38 del D.P.R. 602 del 1973 fissa il termine decadenziale di quarantotto mesi dalla data del versamento, indipendentemente da termini e modalità della dichiarazione integrativa di cui al D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2 comma 8 bis.
I giudici di Piazza Cavour hanno inoltre affermato, sulla scia del richiamato orientamento giurisprudenziale, che il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, e dall’istanza di rimborso di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria. (in senso conforme cfr. Ordinanza Cassazione n. 12895/2018).
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: L’errore in dichiarazione è sempre deducibile davanti al giudice tributario