Contratto d'affitto a canone concordato per studenti e studentesse: unica attestazione per contratti diversi, ma stipulati nello stesso momento e con lo stesso contenuto economico e normativo. Il chiarimento sulle regole da seguire dall'Agenzia delle Entrate
Contratto d’affitto a studenti e studentesse e canone concordato: via libera all’attestazione unica per gli accordi stipulati con persone diverse a patto che siano gemelli.
Devono, infatti, essere stipulati nello stesso momento e riportare lo stesso contenuto economico e normativo.
Le regole da seguire sono state chiarite dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 105 del 12 dicembre 2018.
Per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali sia per il proprietario che per gli inquilini è necessario avere a disposizione l’attestazione di rispondenza.
Si tratta del documento utile a certificare i contenuti del contratto di locazione a canone concordato, a livello economico e a livello normativo: con questo strumento si attesta la conformità all’accordo locale stipulato tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative.
Contratto affitto studenti: attestazione unica per le agevolazioni
La richiesta di un contribuente ha dato l’occasione all’Agenzia delle Entrate di chiarire l’obbligo per le parti di contratti non assistiti di acquisire, per ogni stipula, l’attestazione di rispondenza di almeno una organizzazione firmataria dell’accordo per usufruire dell’agevolazione prevista.
Ma può bastare una sola attestazione nel caso di un appartamento locato per porzioni a studenti universitari con singoli contratti gemelli stipulati nello stesso momento.
Il contribuente chiedeva, infatti, conferma del fatto che potesse chiedere una sola certificazione per la locazione abitativa agevolata e transitoria per porzione d’appartamento a studentesse universitarie con cui ha stipulato singoli contratti.
L’attestazione di rispondenza è necessaria per accedere all’agevolazione fiscale prevista per i contratti di locazione a canone concordato:
- l’applicazione dell’aliquota ridotta del 10 per cento per la cedolare secca;
- un’ulteriore riduzione del 30 per cento, ai fini IRPEF, del reddito imponibile del proprietario;
- un corrispettivo annuo per la determinazione della base imponibile per l’applicazione dell’imposta proporzionale di registro assunto nella misura minima del 70per cento - articolo 8, legge 431/1998.
- Risposta all’interpello n. 105 del 12 dicembre 2018 - Agenzia delle Entrate
- Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 – Contratti di locazione di natura transitoria - attestazione di rispondenza ex D.M. 16/01/2017.
Contratto affitto studenti: i contratti non assistiti e la certificazione unica
Le motivazioni della risposta n. 105, che l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 12 dicembre 2018, sono da ricercare in alcuni riferimenti normativi riportati nel documento.
La Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, legge n. 431 del 9 dicembre 1998, all’articolo 5 stabilisce che:
… possono essere stipulati contratti di locazione per soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari sulla base dei tipi di contratto di cui all’articolo 4-bis. È facoltà dei comuni sede di università o di corsi universitari distaccati, eventualmente d’intesa con comuni limitrofi, promuovere specifici accordi locali per la definizione, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi del comma 2 dell’articolo 4, dei canoni di locazione di immobili ad uso abitativo per studenti universitari.
Agli accordi partecipano, oltre alle organizzazioni di cui al comma 3 dell’articolo 2, le aziende per il diritto allo studio e le associazioni degli studenti, nonché cooperative ed enti non lucrativi operanti nel settore.
Il decreto interministeriale del 16 gennaio 2017 ha fissato i criteri per la realizzazione degli accordi da definire a livello locale che riguardano la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, di quelli transitori e di quelli per studenti universitari.
Nella stipula del contratto le parti possono scegliere di farsi assistere dalle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. C’è anche la possibilità di procedere autonomamente, ma in questo caso è necessario che una delle organizzazioni firmatarie dell’accordo confermi che il contenuto economico e normativo risponde allo standard deciso a livello territoriale.
Ne deriva che per ogni contratto stipulato bisogna richiedere l’attestazione di rispondenza, se si vuole accedere alle agevolazioni fiscali. Ma per uno stesso appartamento concesso in locazione per porzioni a studenti o studentesse universitarie con singoli contratti, stipulati contestualmente e identici nel contenuto economico e normativo, è sufficiente un’unica attestazione di rispondenza.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Contratto d’affitto a studenti: attestazione unica per le agevolazioni