Entro la scadenza del 15 febbraio devono essere comunicati all'Agenzia delle Entrate i redditi incassati dagli e-commerce. L'Amministrazione finanziaria fornisce i chiarimenti per il corretto adempimento in relazione alle piattaforme online, nelle apposite FAQ
A pochi giorni dalla scadenza della comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei redditi incassati dagli e-commerce, l’Amministrazione Finanziaria pubblica le FAQ per le piattaforme online.
Tra le risposte alle domande più frequenti ci sono diversi chiarimenti per il corretto adempimento entro il termine del 15 febbraio 2024, originariamente previsto per il 31 gennaio e successivamente oggetto di proroga.
Diversi gli aspetti sui quali vengono fornite delucidazioni: dal periodo oggetto di comunicazione ai soggetti interessati dall’adempimento passando per gli importi da comunicare e i casi di property manager.
E-commerce: aggiornate le FAQ per le piattaforme online in vista della scadenza
Si avvicina la scadenza per gli e-commerce e le attività di vendita online.
I soggetti devono provvedere, entro il termine del 15 febbraio prossimo, alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei redditi incassati nell’anno 2023.
A pochi giorni dalla scadenza l’Amministrazione finanziaria ha pubblicato le FAQ aggiornate al 9 febbraio, per fornire chiarimenti in merito a diversi aspetti dell’adempimento.
I gestori devono comunicare per la prima volta al Fisco alcuni dati sulle vendite di beni e prestazioni di servizi, realizzate tramite piattaforme online.
Come chiarito in una delle risposte alle domande più frequenti:
“Il primo periodo oggetto di comunicazione è l’anno civile 2023. Pertanto, nell’elemento Reporting Period e conseguentemente negli identificativi dei record occorre inserire l’anno 2023. Non è consentito inserire l’anno civile 2022.”
L’Agenzia delle Entrate specifica, inoltre, che la comunicazione DAC7 deve essere effettuata da tutti i venditori che svolgono attività pertinenti mediante una piattaforma online, indipendentemente dal fatto che le attività svolte siano considerate transfrontaliere.
Precisazioni sono state fornite anche in tema di IVA, in relazione al corretto importo da inserire nel caso di corrispettivo pagato al fornitore per l’acquisto del bene da processare sulla piattaforma.
A riguardo l’Agenzia delle Entrate chiarisce quanto di seguito riportato:
“La comunicazione DAC7 non prevede la comunicazione dei corrispettivi pagati ai fornitori, bensì gli importi dei corrispettivi versati o accreditati ai Venditori attivi rientranti nella definizione all’art. 2, comma 1, lett o) del D.lgs. n. 32/2023. Gli importi vanno indicati al netto di spese, commissioni o imposte trattenute o addebitate dal Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione.”
E-commerce: gli obblighi di comunicazione nel caso di property manager
All’interno delle FAQ pubblicate sul portale dell’Agenzia delle Entrate vengono forniti chiarimenti anche in merito a quesiti specifici.
Uno di questi è quello legato agli obblighi di comunicazione nel caso di property manager.
Se il property manager risponde ai requisiti per essere considerato un gestore della piattaforma, dovrà provvedere alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate e agli adempimenti di adeguata verifica in materia fiscale.
Nel caso di più gestori relativi allo stesso venditore, si deve provare che un gestore della piattaforma ha provveduto all’adempimenti: in questo caso gli altri sono esonerati dalla comunicazione.
Invece, nel caso in cui il property manager non rientri nelle condizioni che obbligano all’adempimento, poiché non può essere considerato come un gestore di piattaforma in quanto sia registrato come venditore insieme al proprietario dell’immobile:
“il Gestore di piattaforma tenuto alla comunicazione dovrà comunicare come Venditore oggetto di comunicazione solo il proprietario dell’immobile.”
Un altro chiarimento specifico riguarda il caso degli alberghi con più stanze accatastate con un unico indirizzo.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce quanto segue:
“Nel caso di strutture alberghiere, considerato che non è prevista nella registrazione catastale l’indicazione di estremi diversi per le diverse stanze, non è richiesta l’indicazione delle singole stanze.”
In questo caso la tipologia di proprietà “Hotel room” (DPI902) sta ad indicare in generale l’attività pertinente e non nel senso dell’indicazione puntuale delle singole stanze.
A riguardo viene chiarito quanto segue:
“Sul punto, possono essere utili anche i chiarimenti presenti nel Commentario alle Model Rules OCSE - pdf, dove, in relazione alle stanze di un albergo, viene esplicitato che molteplici camere d’albergo affittate da un venditore come elementi di un albergo con lo stesso indirizzo sono trattate come un’unica proprietà immobiliare (cfr. par. 71).”
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: E-commerce: FAQ aggiornate per le piattaforme online in vista della scadenza