Le piattaforme digitali devono comunicare i dati dei propri venditori all'Agenzia delle Entrate: nuovi obblighi per l'economia digitale nel decreto legislativo numero 32 del 2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 marzo
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 72 del 25 marzo 2023, il Decreto Legislativo n. 32 del 1° marzo 2023 di attuazione della direttiva (UE) 2021/514, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, con la quale il legislatore europeo ha disciplinato lo scambio di informazioni fiscali tra Stati membri.
La direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021 (cd. DAC 7) interviene sulla stratificata normativa europea in materia di scambio automatico di informazioni nel settore fiscale.
Si tratta di un complesso di disposizioni volte al contrasto dei fenomeni di evasione ed elusione fiscale a livello transnazionale, nonché della pianificazione fiscale aggressiva intesa a trasferire gli utili in giurisdizioni con livello impositivo più favorevole, mediante la previsione di flussi informativi tra Stati membri aventi a oggetto dati rilevanti ai fini fiscali.
Piattaforme digitali chiamate a comunicare i dati dei propri venditori: le novità della direttiva DAC 7
La direttiva del 2021 estende, dal 2023, la cooperazione amministrativa fiscale tra gli Stati UE anche al settore dell’economia digitale, con l’obbligo di comunicare i dati in materia fiscale riguardanti le transazioni di beni e servizi che vengono offerti attraverso le piattaforme digitali.
L’obbligo riguarda le piattaforme online, con particolare riferimento a quelle che operano in campi specifici, particolarmente rilevante quello degli affitti brevi, di comunicare i dati che riguardano i proprietari degli immobili, i movimenti finanziari e i dati degli immobili di proprietà.
Tutte le informazioni rilevanti saranno così oggetto di scambio automatico tra gli stati membri attraverso le relative autorità fiscali.
In particolare, le disposizioni riguardano lo scambio automatico delle informazioni rilevanti ai fini fiscali raccolte dai gestori di piattaforma definiti ai sensi dell’art. 2, lettera b) come qualsiasi entità (una persona giuridica, una società di capitali, una società di persone, un trust, una fondazione) che stipula un contratto con i venditori per mettere a loro disposizione tutta o parte di una piattaforma.
Per “piattaforma” deve intendersi qualsiasi software accessibile agli utenti, compresi i siti web e le applicazioni, anche mobili, che consente ai venditori di essere collegati con altri utenti allo scopo di svolgere, direttamente o indirettamente, un’attività pertinente.
I gestori di piattaforma hanno specifici obblighi di due diligence nei confronti dei propri venditori, ossia delle persone che si registrano nella piattaforma per esercitare una delle seguenti attività:
- 1) locazione di beni immobili, compresi gli immobili residenziali e commerciali, nonché qualsiasi altro bene immobile e spazio di parcheggio;
- 2) servizi personali;
- 3) vendita di beni;
- 4) noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto.
Piattaforme digitali, comunicazione dei dati dei propri venditori all’Agenzia delle Entrate: i nuovi obblighi
I gestori delle piattaforme devono identificare periodicamente, anche tramite soggetti terzi, i venditori attraverso l’acquisizione dei dati anagrafici, con esclusione di alcune categorie ritenute non rilevanti quali, per esempio, quelle per cui il gestore di piattaforma ha facilitato meno di trenta attività pertinenti mediante la vendita di beni e l’importo totale del relativo corrispettivo versato o accreditato non era superiore a 2.000 euro durante il periodo oggetto di comunicazione.
L’articolo 6 del decreto disciplina gli obblighi di adeguata verifica con riguardo all’acquisizione delle informazioni sui beni immobili in locazione inserzionati tramite la piattaforma.
A tal fine, il comma 1 prevede che il gestore di piattaforma è tenuto ad acquisire l’indirizzo di ciascuna proprietà inserzionata e, se disponibile, il numero di iscrizione al catasto.
Ai sensi del comma 2 il gestore di piattaforma è tenuto ad acquisire per ogni venditore, che è un’entità ed ha effettuato oltre 2000 attività pertinenti di locazione di beni immobili (in relazione a una proprietà inserzionata tramite la piattaforma) i documenti giustificativi, i dati e le informazioni che attestano che tale proprietà appartiene allo stesso proprietario.
Le procedure di adeguata verifica devono essere svolte entro il 31 dicembre dell’anno oggetto di comunicazione e i dati inviati all’Agenzia delle Entrate entro il mese successivo, quindi entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono i dati.
L’Agenzia delle Entrate procederà a sua volta allo scambio dei dati con le altre Amministrazioni interessate entro i due mesi successivi.
Il gestore ha anche obblighi di conservazione dei dati relativi alle attività intraprese e alle informazioni utilizzate per adempiere agli obblighi di adeguata verifica fiscale, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui le informazioni sono comunicate o avrebbero dovuto essere comunicate.
La norma prevede anche uno specifico regime sanzionatorio nel caso di violazione degli obblighi a carico dei gestori di piattaforma.
In particolare, per l’omessa comunicazione dei dati richiesti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 21.000 euro, prevista dall’articolo 10, comma 1, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà.
Nei casi, invece, di incompleta o inesatta comunicazione delle informazioni, si applica la stessa sanzione amministrativa pecuniaria, ridotta della metà.
Con l’entrata in vigore del decreto il monitoraggio delle operazioni intermediate dalle piattaforme inizierà il 1° gennaio 2023, con un primo scambio tra le Amministrazioni interessate nel 2024.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Piattaforme digitali chiamate a comunicare i dati dei propri venditori all’Agenzia delle entrate