Donazioni dello zio alla nipote: regole per la tassazione

Gianfranco Antico - Imposta sulle successioni e sulle donazioni

Le donazioni informali e le donazioni indirette sono senza imposta perché non c’è obbligo di registrazione. La tassazione, infatti, sussiste solo in determinate condizioni

Donazioni dello zio alla nipote: regole per la tassazione

Non vi è alcun obbligo di tassazione per tutte le donazioni indirette o informali tra zio e nipote.

È questo in estrema sintesi il principio affermato dalla Corte di Cassazione, con l’articolata sentenza n. 7442/2024.

Infatti, per gli Ermellini, le donazioni informali (lo zio che dà del denaro alla nipote) e le donazioni indirette (lo zio o il genitore che paga la casa del figlio) sono senza imposta, perché non c’è obbligo di registrazione.

La tassazione si ha infatti solo se presenti determinate condizioni.

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Donazione dello zio alla nipote: il caso di specie

L’oggetto del contendere riguarda il trasferimento di liquidità da un conto corrente estero intestato allo zio ad un altro conto corrente estero intestato alla nipote.

Risulta pertanto documentato il trasferimento del denaro in favore della nipote, che sotto l’aspetto giuridico ne è diventata a tutti gli effetti la titolare.

Deve ritenersi dimostrato, altresì, che detto trasferimento sia stato eseguito a titolo di liberalità, non risultando una volontà diversa da parte del titolare del conto corrente dal quale le somme sono state trasferite.

Che lo zio abbia voluto trasferire le somme alla nipote con l’intento che la stessa provvedesse a destinarle alle cure mediche dello zio non è in alcun modo documentato.

Non risulta pertanto che egli abbia subordinato la dazione ad una controprestazione, nemmeno sub specie di onere.

Donazioni zii ai nipoti: la posizione della Corte di Cassazione

Per gli Ermellini, tutti quegli atti di disposizione mediante i quali viene realizzato un arricchimento (del donatario) correlato ad un impoverimento (del donante), senza l’adozione della forma solenne del contratto di donazione tipizzato dall’art. 769 cod. civ., e che costituiscono manifestazione di capacità contributiva, sono accertate e sottoposte ad imposta (con l’aliquota dell’8 per cento), pur essendo esenti dall’obbligo della registrazione:

“in presenza di una dichiarazione circa la loro esistenza, resa dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi, se sono di valore superiore alle franchigie oggi esistenti (1.000.000 euro per coniuge e parenti in linea retta, 100.000 euro per fratelli e sorelle, 1.500.000 euro per persone portatrici di handicap).”

Nel caso di specie, la dichiarazione può provenire, oltre che dal donatario, anche dal donante e può essere rappresentata anche dall’istanza volta ad avvalersi della procedura di collaborazione volontaria ed il rientro dei capitali detenuti all’estero, quando la donazione abbia avuto ad oggetto le attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, spontaneamente emerse per volontà dell’autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all’art. 4, comma 1, del d.l. 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

A prescindere dalla qualificazione giuridica che si intenda attribuire all’operazione bancaria, comunque, non appare dubitabile la sussistenza, nel caso in esame, tanto del dato soggettivo (animus donandi), rappresentato dall’intenzione del donante, condivisa dalla donataria, di provocare un incremento del patrimonio del soggetto beneficiario, con depauperamento del patrimonio del soggetto disponente, attuato mediante bonifico (ordinativo bancario), quanto del dato oggettivo (causa donandi), rappresentato dall’effettività del trasferimento di ricchezza, 816.116,14 euro, sul conto riferibile al soggetto beneficiario presso il medesimo istituto di credito svizzero.

La Corte richiama il pensiero espresso, sia pure ai soli fini civilistici, dalle Sezioni Unite, secondo cui:

“in tema di atti di liberalità, il trasferimento, attraverso un ordine di bancogiro del disponente, di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario non rientra tra le donazioni indirette ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta, soggetta alla forma dell’atto pubblico, salvo che sia di modico valore, poiché realizzato non tramite un’operazione triangolare di intermediazione giuridica, ma mediante un’intermediazione gestoria dell’ente creditizio.”

Infatti, l’operazione bancaria tra il donante ed il donatario costituisce mero adempimento di un distinto accordo negoziale fra loro concluso e ad essa rimasto esterno, il quale solo realizza il passaggio immediato di valori da un patrimonio all’altro, e tale circostanza esclude la configurabilità di un contratto in favore di terzo (art. 1411 cod. civ.), considerato che il patrimonio della banca rappresenta una “zona di transito” tra l’ordinante ed il destinatario, non direttamente coinvolta nel processo attributivo, e che il beneficiario non acquista alcun diritto verso l’istituto di credito in seguito al contratto intercorso fra quest’ultimo e l’ordinante (Cass., Sez. Un., 27 luglio 2017, n. 18725).

In tale direzione, pur prendendo atto della qualificazione datane dalle Sezioni Unite ai fini civilistici, già la stessa Corte:

“ha ritenuto che la donazione di denaro depositato, al momento dell’atto di liberalità, presso un conto corrente di un istituto di credito nazionale o estero, la quale sia effettuata tramite bonifico bancario, assuma una diversa connotazione ai fini fiscali (da ultima Cass. n. 735/2022).”

A tal fine, si è precisato che:

“l’ordine di bonifico ha natura di negozio giuridico unilaterale, la cui efficacia vincolante scaturisce da una precedente dichiarazione di volontà con la quale la banca si è obbligata ad eseguire i futuri incarichi ad essa conferiti dal cliente, e il cui perfezionamento è circoscritto alla banca e all’ordinante, con conseguente estraneità del beneficiario, nei cui confronti, pertanto, l’incarico del correntista di effettuare il pagamento assume natura di delegazione di pagamento (Cass., Sez. 3^, 22 maggio 2015, n. 10545; Cass., Sez. 3^, 23 maggio 2018, n. 13068; Cass., Sez. 5^, 17 marzo 2021, n. 7428).”

Attraverso l’atto di delegazione si realizza il fine di liberalità, producendo l’effetto, eccedente rispetto al mezzo, di una attribuzione gratuita.

Infatti:

“l’accreditamento nel conto del beneficiario si presenta come il frutto di un’operazione eseguita da un soggetto diverso dall’autore della liberalità sulla base di un rapporto di mandato sussistente tra donante e banca, obbligata in forza di siffatto rapporto ad effettuare la prestazione in favore del beneficiario. Non appare dubitabile la rilevanza, nel caso in esame, tanto del dato soggettivo rappresentato dall’intenzione del donante, condivisa dal donatario, di provocare un incremento del patrimonio del soggetto beneficiario, con depauperamento del patrimonio del soggetto disponente, attuato mediante l’ordine bancario, quanto del dato oggettivo, rappresentato dall’effettività del trasferimento di ricchezza sul conto riferibile al contribuente (Cass., Sez. 5^, 17 marzo 2021, n. 7428; Cass., Sez. 5^, 30 marzo 2021, n. 8720).”

La triplice suddivisione delle donazioni

Gli Ermellini, quindi, rilevano che la giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. 5^, 28 febbraio 2023, n. 6077; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2023, n. 9780) ha ravvisato nella legislazione tributaria una triplice suddivisione delle donazioni, che si articola nelle seguenti categorie:

  • “donazioni dirette” o “formali”, che nascono dalla stipulazione in forma pubblica (con l’assistenza obbligatoria dei testimoni) di un contratto tra donante e donatario ex art. 769 cod. civ.;
  • “donazioni indirette” (anche se formali), che derivano dalla confezione di un atto giuridico, con la produzione di effetti analoghi alla donazione diretta (l’adempimento di un debito altrui; la rinuncia ad un diritto; la electio amici nel contratto per persona da nominare; la delega ad operare su un conto corrente bancario senza obbligo di rendiconto; il contratto a favore di un terzo; l’accollo di un debito altrui);
  • “donazioni informali”, che consistono nello svolgimento di un’attività materiale (ad esempio: il trasferimento di denaro o di strumenti finanziari che si attui o brevi manu, e, cioè, consegnando fisicamente del denaro contante al donatario, o impartendo un ordine di bonifico bancario o cointestando un conto corrente bancario o un “dossier titoli” o un qualsiasi altro rapporto bancario; la consegna di un assegno circolare intestato al donatario affinché questi lo incassi sul proprio conto corrente bancario; la consegna di un titolo al portatore; l’incremento del fondo altrui con costruzioni o piantagioni; ecc.) o nella tenuta di un comportamento consapevolmente omissivo (come quello di lasciare decorrere un termine di prescrizione o di usucapione; oppure come quello di lasciare operare il meccanismo previsto dall’art. 177, primo comma, lett. a), cod. civ., e, cioè, stipulare un contratto di acquisto da parte di uno solo dei coniugi in comunione legale dei beni con impiego di suo denaro personale, provocando la sottoposizione del bene acquistato al regime di comunione legale) con la conseguenza, anche in questo caso, della diminuzione del patrimonio del soggetto dante causa e l’aumento del patrimonio del soggetto beneficiario.

I principi di diritto espressi sul tema delle donazioni

I principi di diritto espressi sono i seguenti:

  • “In tema di imposta sulle donazioni, l’art. 56-bis, comma 1, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, va interpretato nel senso che le liberalità diverse dalle donazioni, ossia tutti quegli atti di disposizione mediante i quali viene realizzato un arricchimento (del donatario) correlato ad un impoverimento (del donante) senza l’adozione della forma solenne del contratto di donazione tipizzato dall’art. 769 cod. civ., e che costituiscono manifestazione di capacità contributiva, sono accertate e sottoposte ad imposta (con l’aliquota dell’8 per cento), pur essendo esenti dall’obbligo della registrazione, in presenza di una dichiarazione circa la loro esistenza, resa dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi, se sono di valore superiore alle franchigie oggi esistenti (1.000.000 euro per coniuge e parenti in linea retta, 100.000 euro per fratelli e sorelle, 1.500.000 euro per persone portatrici di handicap)”;
  • “In tema di imposta sulle donazioni, la dichiarazione prevista dall’art. 56-bis, comma 1, lett. a), del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, al fine dell’accertamento e della sottoposizione all’imposta delle liberalità diverse dalle donazioni (nella specie, di una donazione informale avente ad oggetto il trasferimento, mediante bonifico bancario dal conto corrente del donante al conto corrente del donatario, di attività finanziarie detenute all’estero), può provenire, oltre che dal donatario, anche dal donante e può essere rappresentata anche dall’istanza volta ad avvalersi della procedura di collaborazione volontaria ed il rientro dei capitali detenuti all’estero, quando la donazione abbia avuto ad oggetto le attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, spontaneamente emerse per volontà dell’autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all’art. 4, comma 1, del d.l. 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227”.

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