Donazione immobili a residente all'estero, qual è il costo delle imposte ipotecarie e catastali? L'Agenzia delle Entrate ha chiarito il quadro con la risposta all'interpello numero 464 del 4 novembre 2019: per la prima casa valgono le agevolazioni e il costo fisso è di 200 euro ognuna.
Donazione immobili a residente all’estero, a quanto ammonta l’importo delle imposte ipotecarie e catastali da pagare? È possibile beneficiare dell’agevolazione prima casa?
L’Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza con la risposta all’interpello numero 464 del 4 novembre 2019. Se l’immobile soddisfa i requisiti di prima casa, le imposte da versare sono fisse, 200 euro l’una.
Poiché il contribuente che ha posto il quesito è residente in Danimarca ed iscritto all’AIRE, il documento chiarificatore fa anche riferimento alla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Danimarca, ratificata dalla legge numero 170 dell’11 luglio 2002.
I chiarimenti del documento.
Donazione immobili a residente all’estero, il costo delle imposte ipotecarie e catastali
La risposta ad interpello numero 464 del 4 novembre 2019 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce il quadro della situazione sulle imposte catastali e ipotecarie relative ad immobili donati a cittadini italiani residenti all’estero.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 464 del 28 ottobre 2019
- Donazione di beni immobili presenti nel territorio italiano a favore diresidente all’estero.
Come riporta il documento chiarificatore, la somma da versare per l’imposta catastale ed ipotecaria è di 200 euro ciascuna. Nel dettaglio, come scrive l’Agenzia delle Entrate:
“Per le donazioni di beni immobili per i quali il donatario possiede i requisiti per fruire delle agevolazioni «prima casa» le imposte ipotecaria e catastale saranno corrisposte nella misura fissa di 200 euro ciascuna. Le agevolazioni prima casa, infatti, sono fruibili anche dai cittadini italiani residenti all’estero se il donatario sia stato trasferito all’estero per ragioni di lavoro e l’immobile è ubicato nel territorio del comune in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende oppure, nel caso in cui il donatario sia cittadino italiano emigrato all’estero (iscritto quindi all’Aire) e l’immobile ricevuto in donazione sia la «prima casa» posseduta dal donatario sul territorio italiano.”
Per quanto riguarda l’imponibilità dei redditi dell’immobile che si trova in territorio italiano, il documento cita due riferimenti normativi:
- l’articolo 2 del Decreto legislativo numero 346 del 31 ottobre 1990 (TUSD);
- la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Danimarca, ratificata dalla Legge numero 170 dell’11 luglio 2002.
Dalle disposizioni citate viene previsto che i redditi sono imponibili in Italia ma la Danimarca dovrà ammettere una detrazione di imposta dello stesso importo di quella pagata in Italia.
Donazione immobili a residente all’estero, alcune precisazioni dell’Agenzia delle Entrate
A stabilire che le imposte siano imponibili in Italia è l’articolo 2 del Decreto legislativo numero 346 del 31 ottobre 1990 (TUSD) che prevede il principio della territorialità dell’imposta. In altre parole, le imposte relative ad un immobile situato nel territorio nazionale italiano dovranno essere pagate in Italia.
A livello generale le interpretazioni esposte partono dal presupposto che il cittadino italiano residente in Danimarca abbia anche la sua residenza fiscale nello stesso Stato danese.
In relazione all’imposta sulle donazioni, le aliquote variano a seconda del grado di parentela del soggetto, così come previsto dall’articolo 2, comma 49 del Decreto Legge numero 262 del 3 ottobre 2006, convertito nella Legge 286/2006.
Per quanto riguarda i redditi fondiari (quelli relativi a terreni e fabbricati situati nel territorio dello Stato) valgono le previsioni del Decreto del Presidente della Repubblica numero 917 del 22 dicembre 1986 (TUIR).
Nel caso specifico possono verificarsi due situazioni:
- se l’importo complessivo dei redditi fondiari non è superiore a 500 euro, secondo l’articolo 11, comma 2-bis del TUIR, l’imposta non è dovuta;
- in caso contrario il contribuente dovrà versare l’imposta sul reddito e presentare la dichiarazione dei redditi come soggetto non residente.
Inoltre, per quanto riguarda i tributi locali, la competenza esclusiva è attribuita al Comune in cui si trova l’immobile.
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