Codice doganale e sanzioni in materia di accise: il testo del decreto legislativo in Gazzetta Ufficiale

Tommaso Gavi - Fisco

Cosa prevede il decreto legislativo sul Codice doganale e sulle sanzioni in materia di accise? Il testo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 ottobre 2024, prevede l'attuazione di un altro pezzo della riforma fiscale relativo alla revisione della disciplina doganale e del sistema relativo alle sanzioni su accise e imposte indirette

Codice doganale e sanzioni in materia di accise: il testo del decreto legislativo in Gazzetta Ufficiale

Lo scorso 26 luglio il Consiglio dei Ministri ha avviato l’esame definitivo di un altro decreto di attuazione della riforma fiscale, il decreto legislativo sulla revisione della disciplina doganale e del sistema di sanzioni in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi.

Il testo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 ottobre 2024 e prevede diverse novità.

Dall’intervento al Codice dogale alle sanzioni in materia di accise: sono diversi aspetti su cui interviene il decreto legislativo, tra i quali le sanzioni amministrative, il settore dei tabacchi lavorati, la rappresentanza doganale e la patente per gli spedizionieri doganali.

Codice doganale e sanzioni in materia di accise: il testo del decreto legislativo (in pdf) in Gazzetta Ufficiale

Dopo l’esame definitivo, il decreto legislativo relativo al Codice doganale e alle sanzioni in materia di accise è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Il decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, dopo la valutazione positiva dello schema di decreto legislativo “Revisione della disciplina doganale e del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi”, attua un altro pezzo della riforma fiscale.

Gazzetta Ufficiale - Decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141
Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi.

Sono diversi gli aspetti interessati dalle novità, tra questi la ridefinizione delle sanzioni e la semplificazione di alcuni adempimenti.

Il nuovo decreto mira a superare il Testo unico della legge doganale del 1973, il dlgs 274/90 e il regio decreto 65/1896.

La normativa viene rivista anche alla luce delle regole europee e cambia anche la definizione di territorio doganale.

Con il decreto legislativo vengono ridefinite le procedure di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi doganali e si revisiona l’istituto della controversia doganale e viene riorganizzato l’assetto degli uffici e dei servizi.

Le novità sulle sanzioni in materia di accise

Diverse novità riguardano le sanzioni: da un lato verrebbero portate a una misura che va dall’80 al 150 per cento i diritti di confine dovuti, con esclusione della confisca.

In alcuni casi, tuttavia, è prevista la pena della reclusione. Cambiano le regole per il contrabbando: i casi attualmente previsti saranno sostituiti da due sole ipotesi, il contrabbando per omessa dichiarazione e quello relativo a dichiarazione infedele.

Vengono da un lato ridotte le sanzioni, dall’altro è prevista la confisca e, se non è possibile, saranno confiscate somme di denaro o beni di valore equivalente a quelle del prodotto.

Ulteriori novità riguardano i reati nel settore dei tabacchi lavorati. Se i reati riguardano una quantità fino a 15 chilogrammi, si applichererà una sanzione di 5 euro per ciascun grammo convenzionale di prodotto. La sanzione amministrativa non è inferiore a 5.000 euro.

In caso di peso inferiore a 200 grammi, la sanzione è di 500 euro. Con peso tra i 200 e i 400 grammi la sanzione amministrativa è invece di 1.000 euro.

Infine, se il quantitativo di tabacchi lavorati esclusi dal pagamento dell’accisa non è determinato, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di 3.000 euro a un massimo di euro 30.000 sulla base della gravità del fatto.

Le pene sono aumentate se i reati sono commessi con mezzi di trasporto di persone estranee.

Le regole per la patente da spedizioniere

Il nuovo decreto interviene anche sulla legge 25 luglio 2000 n. 213, in particolare in merito all’esercizio della professione di spedizioniere doganale.

Nel decreto legislativo sono indicati i requisiti per prendere la patente per l’iscrizione all’albo professionale.

Le condizioni da rispettare sono le seguenti:

  • cittadinanza italiana, di uno Stato dell’UE o di uno di quelli con accordi per lo stesso trattamento ai cittadini italiani;
  • maggiore età;
  • assenza di condanne penali, passate in giudicato per i delitti non colposi;
  • assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale;
  • superamento dell’esame per l’esercizio della professione di spedizioniere doganale.

Modifiche vengono introdotte anche nella disciplina, nelle modalità e nelle prove relative all’esame indicato.

Oltre alle indicazioni sulla composizione della commissione esaminatrice vengono indicate le materie d’esame.

Viene prevista:

  • una prova scritta;
  • una prova pratica;
  • un colloquio.

Le materie oggetto di valutazione della prova scritta sono:

  • istituzioni di diritto privato;
  • nozioni di diritto tributario;
  • diritto doganale;
  • nozioni di diritto dell’Unione europea e di diritto internazionale.

La prova pratica consiste nell’analisi e nella risoluzione di un caso pratico relativo all’ambito doganale, da argomentare opportunamente.

La prova orale comprende, invece, oltre alle materie già indicate per la prova scritta, anche le seguenti materie:

  • nozioni di diritto amministrativo, penale e della navigazione;
  • nozioni di merceologia, di geografia economica e commerciale;
  • lingua inglese;
  • nozioni di contabilità di Stato e sulle risorse proprie tradizionali, sul sistema sanzionatorio e sul contenzioso in materia doganale.

A sostenere le prove saranno esclusivamente i diplomati, mentre i laureati in discipline economiche, giuridiche o equipollenti dovranno sostenere soltanto colloqui orali su tutte le materie indicate.

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